cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria
sentenza 26 febbraio 2014, n. 4627

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso 4970/2007 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con comparsa di costituzione e procura notarile del Not. Dr. (OMISSIS) in ROMA rep. n. (OMISSIS) del 2013 18/07/2013;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 183/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata l’08/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In data 9.5.01, veniva notificata a (OMISSIS) a seguito della precedente notifica di sette avvisi di irrogazione sanzioni, per gli anni dal 1983 al 1988 – una cartella di pagamento emessa dall’Ufficio a titolo di sanzioni ed interessi in materia di IVA, per l’importo complessivo di lire 1.314.745.000.
2. L’atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Roma, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate alla CTR del Lazio veniva, peraltro, parzialmente accolto con sentenza n. 183/14/05, depositata l’8.2.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva regolare la notifica dei primi cinque avvisi di irrogazione sanzioni, confermando l’invalidita’ della cartella impugnata, in relazione agli altri due avvisi.
4. Per la cassazione della sentenza n. 184/14/05 ha proposto ricorso (OMISSIS), affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 139 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa o insufficiente motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere del ricorrente, nel ritenere – peraltro con motivazione del tutto inadeguata – regolare la notifica di cinque avvisi di irrogazione sanzioni su sette, sebbene essa fosse stata effettuata a mani del portiere dello stabile, senza alcuna menzione, nella relata di notifica, dell’inutile tentativo di consegna a mani del destinatario, poiche’ assente, o delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 1 e 2.
1.2. Siffatta omissione – al contrario di quanto ritenuto dal giudice di seconde cure – determinerebbe, per contro, ad avviso del (OMISSIS), la nullita’ della notifica degli atti a monte della cartella di pagamento impugnata dal contribuente.
2. Il motivo e’ fondato.
2.1. E’ – per vero – del tutto pacifico tra le parti, e risulta dall’impugnata sentenza, che gli avvisi di irrogazione sanzioni in discussione siano stati notificati al (OMISSIS) a mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, senza che nella relata di notifica si sia dato atto dell’assenza del destinatario, nonche’ delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, ai sensi dei commi 1 e 2 della disposizione succitata.
2.2. Ebbene, come questa Corte ha piu’ volte affermato, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.
2.3. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie – l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (cfr. Cass. S.U. 8214/05; 11332/05; Cass. 6101/06).
2.4. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso del (OMISSIS) deve essere accolto.
3. L’impugnata sentenza va, di conseguenza, cassata, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria del Lazio, che si atterra’ al seguente principio di diritto: “la validita’ della notifica a mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 3, presuppone che l’ufficiale giudiziario debba dare conto, nella relativa relata, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’articolo 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita”.
4. Il giudice di rinvio provvedera’, altresi’, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedera’ alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

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