Il contribuente ha diritto alla riduzione a metà dell’Ici/Imu in presenza di fabbricato inagibile o inabitabile, anche se non ha presentato la denuncia, se tale situazione era già a conoscenza del Comune

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 21 settembre 2016, n. 18453

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9433/2010 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VERBANIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 07/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Verbania aveva notificato alla societa’ (OMISSIS) srl un avviso di accertamento per il recupero dell’imposta ICI relativamente all’anno 2002, in riferimento ad una unita’ immobiliare in corso di ristrutturazione.
La societa’ (OMISSIS) srl impugno’ l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania sul presupposto che trattavasi di immobile inagibile.
La CTP di Verbania respinse il ricorso con sentenza confermata su appello del contribuente dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte.
Secondo i giudici di appello infatti il contribuente non aveva avanzato richiesta al Comune di inapplicabilita’ dell’imposta e denunciato le condizioni di inagibilita’ dell’immobile Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ex articolo 8.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS) srl con tre motivi ed il Comune di Verbania ha resistito con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) srl lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 57, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse introdotto in grado di appello domande o eccezioni nuove non proposte in prima istanza mentre, al contrario, lo stato di permanente ed assoluta inagibilita’ dell’immobile erano gia’ stati eccepiti in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) srl lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che non fosse applicabile la riduzione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 1, e quindi dovuto il pagamento dell’ICI in misura integrale in quanto la ricorrente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 1, sebbene il Comune fosse stato a conoscenza dello stato di inagibilita’ ed inutilizzabilita’ dell’immobile.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il giudice di appello ha erroneamente ritenuto dovuto il pagamento dell’ICS in misura integrale sebbene l’immobile fosse improduttivo di reddito e tale condizione fosse nota al Comune di Verbania.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto in ordine a tutti i motivi proposti.
In ordine al primo motivo risulta dalla sentenza appellata che nel giudizio di appello la societa’ ha svolto eccezioni ed argomenti difensivi gia’ risultanti nel ricorso di primo grado.
In ordine al secondo e terzo motivo, tra loro connessi, premesso che in tema di ICI e nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50 per cento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 8, comma 1, e, qualora dette condizioni di inagibilita’ o inabitabilita’ – accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente – permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, erroneamente il giudice di appello ha rigettato il ricorso ritenendo non provato lo stato di inagibilita’ dell’immobile, peraltro mai contestato dal Comune di Verbania.
Infatti, al contrario, era perfettamente noto al Comune di Verbania che l’immobile fosse in condizioni di grave inagibilita’ considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicche’ nessun intervento edilizio poteva essere eseguito.
Infatti la permanenza dello stato di inagibilita’ che esclude il pagamento dell’ICI in misura integrale doveva ritenersi esistente anche se la contribuente non aveva presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8, comma 1, tanto piu’ che tale stato era noto al Comune e risulta confermato dalla istanza di variazione della destinazione da D4 a Unita’ Collabente presentata in data 13/2/2007 all’Agenzia del Territorio la quale ha dichiarato l’immobile unita’ collabente.
Lo stato di inagibilita’ infine risulta confermato dal CTU nominato dalla CTR del Piemonte sezione 36 in analogo giudizio tra le parti, attualmente pendente davanti a questa Corte relativamente all’ICI dovuta per l’anno di imposta 2001, per cui tale perizia di ufficio costituisce prova idonea in ordine allo stato di inagibilita’ anche in mancanza di denuncia e richiesta del beneficio di cui all’articolo 8, sopra indicato.
A tal riguardo tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, articolo 10, comma 1), di cui e’ espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non puo’ essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, articolo 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008).
Sul punto si e’ pronunciata questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015 secondo la quale “In tema di ICI, qualora l’immobile sia dichiarato inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 8, comma 1, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiche’, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest’ultimo non puo’ essere chiesta la prova di fatti gia’ documentalmente noti al Comune”.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa puo’ essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con accoglimento del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del Comune di Verbania.
P.Q.M.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *