Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 19 febbraio 2014, n. 3954
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2-2008 proposto da:
(OMISSIS) SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 27/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2-2008 proposto da:
(OMISSIS) SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 27/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 48/16/06, depositata il 27.11.2006 confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara n. 39/03/2005 che respingeva il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite, ai sensi della Legge n. 289 del 2002, articolo 11.
La CTR non riteneva possibile accedere alla definizione agevolata per l’assenza di una maggiore imposta da versare, conseguente all’applicazione dell’aumento del 25% del valore dichiarato Proponeva ricorso per cassazione la societa’ affidato a un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla Legge n. 289 del 2002, articolo 11, comma 1, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 60 con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 rilevando come non sia necessario, al fine di accedere alla definizione agevolata, che emerga una maggiore imposta rispetto a quella assolta in sede di registrazione degli atti.
L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso.
Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
La CTR non riteneva possibile accedere alla definizione agevolata per l’assenza di una maggiore imposta da versare, conseguente all’applicazione dell’aumento del 25% del valore dichiarato Proponeva ricorso per cassazione la societa’ affidato a un unico motivo con cui deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla Legge n. 289 del 2002, articolo 11, comma 1, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 60 con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 rilevando come non sia necessario, al fine di accedere alla definizione agevolata, che emerga una maggiore imposta rispetto a quella assolta in sede di registrazione degli atti.
L’Agenzia delle Entrate si e’ costituita con controricorso.
Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 8.1.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ infondato.
Va esclusa la possibilita’ di definizione agevolata della lite nel caso in cui non emerga alcuna somma da pagare in quanto, ancorche’ la Legge n. 289 del 2002, articolo 11, comma 1, non subordina la validita’ dell’istanza di definizione agevolata alla necessita’ di emersione di una maggiore imposta rispetto a quella assolta in sede di registrazione degli atti.
La predetta norma prevede che “ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale…i valori dichiarati per i beni ovvero per gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza del contribuente….con l’aumento del 25%”, a condizione di eseguire il pagamento entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione.
Ammettere la possibilita’ di condonare in mancanza di una maggiore imposta da pagare consentirebbe al contribuente di evitare qualunque azione accertatrice da parte della Amministrazione finanziaria, con una abdicazione della relativa azione, senza essere tenuto ad alcun versamento di imposta, in quanto, nella fattispecie, pur applicando l’incremento al valore dichiarato del 25% non ne deriva una maggiore imposta rispetto a quella gia’ assolta in sede di registrazione (euro 129,11).
Peraltro, con riferimento al successivo avviso di accertamento, la CTR ha rilevato come “il medesimo non ha formato oggetto d’impugnazione e che, dunque, e’ divenuto definitivo…”.
In conclusione, va respinto il ricorso.
La novita’ della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Va esclusa la possibilita’ di definizione agevolata della lite nel caso in cui non emerga alcuna somma da pagare in quanto, ancorche’ la Legge n. 289 del 2002, articolo 11, comma 1, non subordina la validita’ dell’istanza di definizione agevolata alla necessita’ di emersione di una maggiore imposta rispetto a quella assolta in sede di registrazione degli atti.
La predetta norma prevede che “ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale…i valori dichiarati per i beni ovvero per gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza del contribuente….con l’aumento del 25%”, a condizione di eseguire il pagamento entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione.
Ammettere la possibilita’ di condonare in mancanza di una maggiore imposta da pagare consentirebbe al contribuente di evitare qualunque azione accertatrice da parte della Amministrazione finanziaria, con una abdicazione della relativa azione, senza essere tenuto ad alcun versamento di imposta, in quanto, nella fattispecie, pur applicando l’incremento al valore dichiarato del 25% non ne deriva una maggiore imposta rispetto a quella gia’ assolta in sede di registrazione (euro 129,11).
Peraltro, con riferimento al successivo avviso di accertamento, la CTR ha rilevato come “il medesimo non ha formato oggetto d’impugnazione e che, dunque, e’ divenuto definitivo…”.
In conclusione, va respinto il ricorso.
La novita’ della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
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