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2.1. – La Corte territoriale, dopo aver escluso che la fattispecie materiale (ossia il “semplice viaggio” – e non gia’ “una manifestazione sportiva” – da intendersi come “circolazione di autoveicoli”) fosse riconducibile (anche per “condizioni di tempo e di luogo”, la’ dove poi il “tratto di strada” in cui si era verificato il sinistro “era senz’altro percorribile da autovetture “4×4″”, come quella condotta dal (OMISSIS)) ad attivita’ pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 c.c., accertava che il sinistro era avvenuto per lo scoppio accidentale di un pneumatico (“dovuto presumibilmente ad una pietra”), cosi’ da doversi negare la sussistenza del nesso causale tra tale evento accidentale e “l’omessa verifica del percorso di viaggio da parte dell’organizzatore”.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste ricorre (OMISSIS), affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria.
Resistono, con congiunto controricorso, l’Associazione (OMISSIS) e Claudio (OMISSIS).
CONSIDERATO CHE:
1. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2050 e 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c..
La Corte triestina avrebbe errato nell’escludere di poter applicare l’articolo 2050 c.c., all’organizzazione del “(OMISSIS)”, adducendone il carattere di mera circolazione di autoveicoli per il trasporto di persone o di cose (con conseguente banalizzazione della fattispecie), la’ dove, invece, esso assumeva i ben diversi caratteri di attivita’ pericolosa, in quanto attivita’ di circolazione stradale e svolta “in terre disabitate, lontane ed inospitali quali quelle islandesi, in ambiente quasi polare, su strade… sempre sterrate”.
2. – Con il secondo mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte territoriale avrebbe solo apparentemente motivato – e comunque in modo insufficiente e contraddittorio – in ordine alla esclusione della natura oggettivamente pericolosa del “(OMISSIS)”, svoltosi in terre lontane, inospitali e in condizioni di percorrenza estremamente difficili, come acclarato dall’istruzione probatoria, senza, peraltro, operare “il successivo e doveroso vaglio… sull’approntamento, da parte del (OMISSIS) e dell’Associazione, di misure idonee ad evitare il danno” subito da esso (OMISSIS).
3. – Con il terzo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 e 1223 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c.; nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.
La Corte triestina avrebbe errato in diritto e, comunque, avrebbe reso una motivazione solo apparente e contraddittoria (con “obliterazione totale degli elementi istruttori e del senso logico”) nell’escludere la sussistenza del nesso causale tra il danno riportato dall’odierno ricorrente e la condotta omissiva dell’Associazione (OMISSIS) e di (OMISSIS), giacche’, anche sulla base del principio del “piu’ probabile che non”, lo squarcio del pneumatico del fuoristrada condotto da esso (OMISSIS) era da correlarsi eziologicamente al mancato controllo del tracciato, che non ha consentito di rilevarne i pericoli, essendo poi irrilevante che lo squarcio stesso sia stato “causato da un banco di sabbia o da una pietra”.
4. – Il ricorso, all’esito di uno scrutinio congiunto dei tre motivi che esso veicola, non puo’ trovare accoglimento.
4.1. – I primi due motivi pongono la questione della qualificazione dell’attivita’ di organizzazione di un “tour” effettuato a mezzo di autocaravan quale attivita’ pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 c.c..
Va premesso che il perimetro del thema decidendum consolidatosi inequivocabilmente nel giudizio di merito, in base alle domande delle parti e alla portata delle decisioni di primo e secondo grado, e’ quello dell’applicazione della legge italiana (e, segnatamente, delle norme del codice civile) in materia di responsabilita’ extracontrattuale, non rivestendo, dunque, rilievo giuridico alcuno la collocazione spaziale del “tour” stesso in (OMISSIS) e una possibile diversa configurazione giuridica dei rapporti tra le parti in causa.
Cio’ posto, ha errato la Corte territoriale a negare che l’anzidetta attivita’ dovesse qualificarsi come pericolosa ai sensi dell’articolo 2050 c.c..
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