Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., ma e’ soltanto necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 marzo 2018, n. 14044.

Ai fini dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 c.p.p., ma e’ soltanto necessario che il giudice valuti la sussistenza del “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serieta’ degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali.
Il delitto di associazione per delinquere (configurato, per altro, anche con riferimento alla presente regiudicanda cautelare) e’ idoneo a realizzare profitti illeciti sequestrabili – ai fini della successiva confisca per equivalente nei casi espressamente previsti dalla legge (nella specie L. 16 marzo 2006, n. 146, ex articolo 11) – in via del tutto autonoma rispetto a quelli conseguiti attraverso i reati-fine perpetrati in esecuzione del programma di delinquenza e la cui esecuzione e’ agevolata dall’esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto criminale, con la precisazione che la determinazione del profitto confiscabile corrisponde alla sommatoria dei profitti conseguiti dall’associazione nel suo complesso per effetto della consumazione dei singoli reati – fine, che vanno pertanto accertati e attribuiti, sia pure nelle forme provvisorie tipiche della fase cautelare, ad uno o piu’ associati (anche, se del caso, ignoti) e di tale profitto, in uno ai coimputati, ogni associato e’ chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito alla societas sceleris, senza che cio’ possa comportare una duplicazione, anche parziale, del profitto confiscabile.
Per l’adozione della misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 146 del 2006, articolo 11, e’ sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalita’ del delitto per cui si procede – come definita dall’articolo 3 della medesima legge – proprio perche’ la transnazionalita’ non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dalla precedente disposizione normativa, sicche’ non e’ necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalita’, di cui alla cit. L. n. 146, articolo 4, comma 1, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto.

Sentenza 27 marzo 2018, n. 14044
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Udine;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso le ordinanze del 13-01-2017, 02-02-2017 e 03-02-2017 del Tribunale della liberta’ di Udine;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate;

uditi per gli indagati gli avvocati (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), (OMISSIS) anche in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) che hanno concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Udine ricorre per cassazione impugnando le ordinanze n. 65 del 2016, n. 3 del 2017 e n. 5 del 2017 emesse dal tribunale di Udine in funzione di giudice del riesame con le quali il predetto Tribunale, accogliendo le istanze di riesame, annullava i capi del provvedimento impugnato relativi a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso in relazione ai reati di associazione per delinquere (articolo 416 c.p., commi 1 e 2) per aver promosso, costituito ed organizzato una associazione a delinquere con ramificazioni in Italia e precisamente in Calabria (capo A: per (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)), in Sicilia (capo B: per (OMISSIS) ed (OMISSIS)), in Campania (capo C: per (OMISSIS) e (OMISSIS)), in Svizzera, Belgio, Austria, Germania, Polonia, Lituania e Lettonia, Bulgaria, Bosnia, Cipro e Malta, per tutti gli indagati, finalizzata a realizzare un flusso continuo di illegali importazioni sul territorio nazionale di prodotti energetici sottoposti ad accisa – in particolare gasolio per autotrazione e/o combustione e/o miscelazioni di tagli di idrocarburi – in evasione all’accisa e all’IVA, organizzando l’acquisto delle materie presso fornitori di diversi Paesi, la loro miscelazione e stoccaggio in Bosnia, Polonia, Belgio, Germania e Austria, il trasporto mediante ditte italiane e estere con i seguenti ruoli quanto alle rispettive associazioni criminali di appartenenza:

1) (OMISSIS): amministratore di fatto delle societa’ di diritto cipriota (OMISSIS) e (OMISSIS) Ltd di cui era direttore, nonche’ amministratore di fatto della svizzera (OMISSIS) AG; svolgendo il ruolo di procacciatore e fornitore del prodotto petrolifero alle societa’ svizzere (OMISSIS) e (OMISSIS) AC; adoperandosi alla ricerca di contatti per l’acquisto delle materie prime da utilizzare per ottenere le illecite miscele di carburante; occupandosi della materiale realizzazione della miscela utilizzando depositi petroliferi dislocati in diversi paesi Europei (Belgio, Germania, Bulgaria, Polonia, Austria e Germania); occupandosi infine della rivendita all’ingrosso del prodotto cosi’ ottenuto;

2) (OMISSIS): rappresentante legale (dal 26/8/2014) dell’omonima ditta individuale e della (OMISSIS) S.n.c., collaboratore dei (OMISSIS), occupandosi del lato amministrativo del traffico illecito, in particolare della ricezione e coordinamento degli ordinativi e distribuzione del prodotto;

3) (OMISSIS): legale rappresentante della (OMISSIS) S.r.l., vettore tra i piu’ fidati di (OMISSIS), effettuando i trasporti dalle raffinerie del Nord Europa alla clientela del Sud Italia (eseguendo spesso il trasporto del prodotto in fusti o bulks);

4) (OMISSIS): amministratore della (OMISSIS) S.r.l. (fino al 20.03.2014), nonche’ amministratore di fatto delle societa’ (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.r.l. (con sede in (OMISSIS), contrada (OMISSIS) S.S. (OMISSIS) s.n.c.) entrambe acquirenti del prodotto petrolifero, inoltre gestore di fatto della societa’ maltese (OMISSIS) Ltd (legale rappresentante (OMISSIS)); trattando gli acquisti di prodotto petrolifero con (OMISSIS) e (OMISSIS) (ma anche con altri fornitori stranieri);

5) (OMISSIS): rappresentante legale della (OMISSIS) S.r.l. (fino al 31.07.2013) e della (OMISSIS) S.r.l. (con sede in (OMISSIS)) (fino al 15.05.2014), moglie di (OMISSIS) e sua complice nell’approvvigionamento di prodotto illecito; gestendo, unitamente al marito, la societa’ maltese (OMISSIS) Ltd.

Ai predetti (capo A1: per (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS)), (capo B1: per (OMISSIS) ed (OMISSIS)) e’ stato poi attribuito il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p. e articolo 112 c.p., comma 1 n. 1), Decreto Legislativo 504 del 1995, articolo 40, comma 1, lettera b), d) e g), e comma 4 nonche’ articolo 49, comma 1 perche’, agendo in concorso tra loro nelle qualita’ e con i compiti indicati nei capi (A e B) delle rispettive provvisorie imputazioni, utilizzando varie ditte di logistica e trasporto, organizzavano plurimi trasporti da Paesi esteri (Belgio, Austria, Germania, Polonia, Lettonia, Bulgaria, Bosnia) di prodotti energetici sottoposti ad accisa, in particolare miscele non autorizzate di oli pesanti, gasolio per autotrazione e oli vegetali vari, documentalmente indicati come “olio lubrificante” e fiscalmente classificabili come tali, predisponendo o facendo approntare a corredo dei trasporti documentazione inappropriata o comunque fuorviante, al fine di mascherare sia la reale identita’ del prodotto scortato, rivelatosi carburante destinato a persone fisiche e giuridiche ubicate in Italia in assenza di documentazione fiscale idonea (documento E-AD), sia il reale destinatario, schermato da aziende di comodo (nazionali ed estere) figuranti cartolarmente come destinatari; il flusso di tale carburante – miscelato senza alcuna autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 504 del 1995, articolo 21, comma 12, ai sensi del comma 4 stesso articolo assimilabile al gasolio per autotrazione – e’ risultato documentalmente corrispondere, per il sodalizio delinquenziale calabrese e siciliano ai quantitativi indicati nei rispettivi capi della provvisoria imputazione con la ulteriore indicazione dell’ammontare delle imposte evase pari a Euro 2.259.459,93 (per l’accisa) e Euro 1.302.574,43 (per l’Iva) per l’associazione criminale calabrese e pari a Euro 1.456.587,78 (per l’accisa) e Euro 806.764,52 (per l’Iva) per l’associazione criminale siciliana.

Al solo (OMISSIS) e’ poi attribuito anche il reato di cui agli articoli 81 cpv. e 110 c.p., Decreto Legislativo 504 del 1995, articolo 40, comma 1, lettera b), d) e g), e comma 4 e articolo 49, comma 1, in concorso con (OMISSIS) e con (OMISSIS) per imposte evase pari a Euro 521.559,04 (per l’accisa) e Euro 281.809,81 (per l’Iva).

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