Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 marzo 2018, n. 14033.
Nel giudizio d’appello, in esito al rinvio per annullamento della Cassazione, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (nella specie una perizia collegiale, in considerazione delle numerose perizie gia’ effettuate), prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; la perizia inoltre non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego, in appello, non e’ sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, e’ insindacabile in Cassazione, in particolare se la perizia richiesta risulta esplorativa e relativa peraltro ad accertamenti gia’ effettuati dalle parti e nel dibattimento dal giudice
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata.
La perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non e’ sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, e’ insindacabile in Cassazione.
Sentenza 27 marzo 2018, n. 14033
Data udienza 13 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere
Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
inoltre:
RESPONSABILE CIVILE, Azienda Provinciale sanitaria di Trapani;
avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FIMIANI PASQUALE, che ha concluso per: “Annullamento con rinvio”;
il difensore delle parti civili, Avv. (OMISSIS), deposita in udienza nota spese e conclusioni alle quali si riporta;
il difensore del responsabile civile (azienda Sanitaria provinciale di Trapani), Avv. (OMISSIS) ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi e deposita memoria;
il difensore dell’imputato, Avv. (OMISSIS), ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza della Corte di appello di Palermo, del 10 novembre 2016, in sede di rinvio per l’annullamento della precedente sentenza con la decisione della Cassazione, sezione 4, dell’8 maggio 2015, e’ stata riformata la decisione di condanna primo grado del Tribunale di Trapani del 25 luglio 2012, con l’assoluzione di (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste relativamente al reato di cui agli articolo 40 e 113 c.p. e articolo 589 c.p., comma 1, commesso ad (OMISSIS). L’imputato aveva rinunciato alla prescrizione.
2. Le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1; impugna per Cassazione anche la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo. I motivi sono comuni, e quindi si procede ad una elencazione unica.
2. 1. Violazione di legge, articolo 627 c.p.p., e mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, relativamente al nesso di causalita’ escluso dalla sentenza. Omessa riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
La Cassazione con la decisione di annullamento della precedente sentenza aveva circoscritto la nuova indagine della Corte di merito, da un lato, alla sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilita’ colposa e, dall’altro, al nesso di causalita’ tra la condotta omissiva o commissiva del sanitario e l’evento morte. Sia la Procura generale e sia le parti civili avevano richiesto alla Corte di appello, in sede di rinvio, la riapertura dell’istruzione dibattimentale, proprio per dare concreta attuazione ai dettami contenuti nella sentenza di annullamento della Cassazione.
La Procura Generale riteneva (e ritiene nel ricorso per Cassazione) assolutamente necessario disporre nuova perizia (collegiale) per accertare: “le cause, prossime e remote, della morte di (OMISSIS), tenendo presenti gli esiti dell’esame autoptico; natura e gravita’ della SEPSI ed incidenza sulla stessa dello stato di disidratazione in cui versava (OMISSIS); cause dello stato di disidratazione e diselettrolitemia, con particolare riferimento all’assunzione dell’olio di ricino; l’incidenza nel processo causale, della presenza del fecaloma e delle complicanze tipiche del Morbo di Hirschsprung; se e come sarebbe stato possibile individuare la presenza della SIRS al momento della visita eseguita dall’imputato la mattina del 5 settembre 2007”.
La Corte di appello avrebbe invece rigettato la richiesta della Procura generale sul presupposto errato che l’annullamento ed il rinvio fosse stato disposto dalla Cassazione solo in relazione all’elemento soggettivo della responsabilita’ e quanto alla causa della morte, su una ritenuta certezza processuale – contraddetta invece, secondo quanto specificato nella richiesta di riapertura dell’istruzione dibattimentale – e su una ritenuta – anche in questo caso erroneamente – estraneita’ delle eventuali risposte dei nuovi periti rispetto alla condotta ascritta all’imputato.
Apparirebbe, secondo i ricorrenti, di tutta evidenza che tale mezzo di prova avrebbe potuto riscontrare in maniera decisiva le indicazioni vincolanti della Suprema Corte, contenuti nella sentenza di annullamento con rinvio.
Viene chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
2. 2. (OMISSIS) ha depositato memoria chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti dalla Procura Generale e dalle parti civili.
2. 3. Il responsabile civile, Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano infondati e devono rigettarsi, con la condanna delle parti private ricorrenti alle spese processuali.
I ricorrenti richiedono l’annullamento della sentenza, sostanzialmente, per non aver accolto l’istanza di riapertura dell’istruttoria dibattimentale, relativamente alla richiesta perizia collegiale, sugli aspetti della vicenda in giudizio.
Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015 – dep. 27/02/2015, Leoni, Rv. 26262001).
La decisione impugnata ha adeguatamente motivato (gia’ con l’ordinanza del 21 giugno 2016 – di rigetto dell’istanza), senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’, rilevando come “le risposte degli eventuali nuovi periti da nominare riguarderebbero quesiti che esulano dalla condotta ascritta all’imputato nel capo di imputazione e a fronte della quale egli e’ chiamato a rispondere e, precisamente, “l’avere omesso, di diagnosticare la malattia di Hirschprung”, “l’avere omesso, di conseguenza, di somministrare o comunque prescrivere la idonea terapia chirurgica”, nonche’ “l’avere prescritto due cucchiai di olio di ricino che, a causa dell’insorgere di un vomito incoercibile, avrebbe accelerato lo shock ipovolemico e diselettrolitico ed il conseguente collasso cardiocircolatorio”, condotte con riferimento alle quali tutti i periti e consulenti che hanno agito nel processo si sono gia’ espressi in senso univoco; che, conseguentemente, non puo’ trovare accoglimento la richiesta di riapertura dell’istruzione dibattimentale formulata dal P.G. esulando dai limiti del giudizio imposto dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio”.
Si deve rilevare inoltre che la perizia non puo’ ritenersi prova decisiva, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti: “La perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego non e’ sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, e’ insindacabile in Cassazione” (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 – dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701; nello stesso senso Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 – dep. 14/02/2013, Sciarra, Rv. 25515201).
La sentenza impugnata poi con ampia motivazione, esaustiva e adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicita’ esclude la responsabilita’ del ricorrente, rilevando come dal materiale probatorio acquisito (piu’ che sufficiente per la decisione, senza necessita’ di nuove prove) emerge con tutta evidenza l’assenza del nesso di causalita’ tra l’operato dell’imputato ed il decesso; infatti, per la sentenza impugnata, “tutti i periti sentiti nel giudizio di primo grado, fatta eccezione di quelli dell’imputato, hanno concluso che la prescrizione dell’olio di ricino da parte dell’imputato dopo la visita effettuata al piccolo (OMISSIS) la mattina del (OMISSIS) era da considerarsi non corretta dal punto di vista sanitario in considerazione delle particolari condizioni di salute del paziente conosciute dal (OMISSIS), trattandosi in ogni caso di un rimedio eccessivo per un bambino di piccola eta’, cosi’ come hanno concordato che tale somministrazione era da considerare la causa prima dell’episodio di vomito avvenuto dopo circa trenta minuti dalla somministrazione del primo cucchiaio dell’olio di ricino. Ma che tale somministrazione accelerasse lo shock ipovolemico e diselettrolitico ed il conseguente collasso cardiocircolatorio non viene affermato da alcuno. Innanzitutto l’utilizzo del termine accelerava comporta che lo shock (…) sarebbe comunque insorto, e comunque, risulta chiaramente che il bambino una volta ricoverato veniva trattato mediante terapia di reidratazione che compensava lo shock e stabilizzava le sue condizioni; in piu’ e’ a dire come secondo tutti i periti la causa determinante del decesso fosse da ascrivere all’insorgenza di una sepsi grave di origine incerta indipendente dallo shock e che non diagnosticata dai sanitari dell’ospedale dove il bambino era stato ricoverato d’urgenza nonostante egli presentasse due dei quattro elementi indicatori che, come osservato dal primo giudice rifacendosi alla letteratura scientifica, permettono una tale diagnosi e cioe’ l’alterazione della temperatura corporea e la leucocitosi; tutti i periti concordano sul fatto che se il bambino fosse stato adeguatamente trattato sin da subito con adeguata terapia antibiotica avrebbe avuto alte probabilita’ di sopravvivenza. (…) Non a caso il Tribunale, potendosi ravvisare responsabilita’ a titolo di colpa nei sanitari di turno in ospedale, ebbe a disporre la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica. Se pertanto, e’ certamente rimproverabile all’imputato sotto il profilo strettamente professionale la circostanza di avere prescritto al bambino la somministrazione di due cucchiai di olio di ricino, tale terapia suggerita e praticata puo’ essere collegata come determinante solamente al vomito e alla incidenza di questo sul verificatosi shock ipovolemico e diselettrolitico (trattato con successo dopo il ricovero), ma non gia’ all’evento morte successivo di cui non costituisce neanche concausa, giacche’ l’evento tipico era quello di un grave effetto emetico indotto dall’olio di ricino, e, come detto, di una conseguente disidratazione, non correlabile, pero’, per espressa indicazione dei periti, a un rischio morte, non ipotizzabile in astratto, ne’ in concreto giustificato dalla tenera eta’ e dalle condizioni del bambino, in realta’ non allarmanti al momento della visita secondo altrettanta univoca indicazione peritale”.
La perizia collegiale quindi sarebbe stata meramente esplorativa, di indagine, e quindi non decisiva e ne’ idonea a modificare il gia’ chiaro quadro probatorio, come adeguatamente motivato dalla decisione impugnata; quindi ex articolo 603 c.p.p. poiche’ la Corte di appello ha rilevato la possibilita’ di decidere allo stato degli atti, non sussiste un vizio di legittimita’ della decisione, trattandosi, come visto, di valutazione di merito, insindacabile se correttamente motivata (vedi la citata Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015 – dep. 27/02/2015, Leoni, Rv. 26262001).
Inoltre nel corso del giudizio di appello – come evidenziato nella memoria dell’imputato – nessuno aveva richiesto la rinnovazione dell’istruttoria. La sentenza di annullamento della Cassazione, infine, nell’accogliere il ricorso dell’imputato non ha richiesto affatto (come ritenuto dai ricorrenti) nuove perizie (trattandosi di decisione di merito), ma ha, solo ed esclusivamente, evidenziato “gravi carenze motivazionali e manifeste illogicita’ che devono condurre al suo annullamento, con rinvio, per nuovo esame”.
Puo’ quindi affermarsi il seguente principio di diritto. “Nel giudizio d’appello, in esito al rinvio per annullamento della Cassazione, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (nella specie una perizia collegiale, in considerazione delle numerose perizie gia’ effettuate), prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 1, e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; la perizia inoltre non rientra nella categoria della “prova decisiva” ed il relativo provvedimento di diniego, in appello, non e’ sanzionabile ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, e’ insindacabile in Cassazione, in particolare se la perizia richiesta risulta esplorativa e relativa peraltro ad accertamenti gia’ effettuati dalle parti e nel dibattimento dal giudice (tentativo di rivalutare tutte le precedenti perizie)”.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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