La violazione del principio di correlazione tra accusa e accertamento si verifica solo quando il fatto accertato si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Sentenza 4 settembre 2017, n. 39868
Data udienza 31 maggio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. MOGINI Stefa – Rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/11/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Mogini Stefano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa De Masellis Mariella che ha concluso per il rigetto dei motivi di ricorso;
udito il difensore avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e insiste nel loro accoglimento.
RIENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, che, in sede di rinvio intervenuto a seguito di annullamento di precedente sentenza di secondo grado per mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore dell’imputato, ha confermato quella in data 5/6/2012 con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il ricorrente per il reato di riciclaggio di una motrice di provenienza furtiva a lui contestato, in concorso con (OMISSIS), separatamente giudicato, al capo 66 dell’imputazione.
2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo i seguenti motivi, formalmente articolati come tre distinte doglianze.
2.1. Violazione di legge penale processuale con riferimento all’articolo 405 c.p.p., articolo 407 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articolo 125 c.p.p., comma 3, e mancanza di motivazione in punto di affermata responsabilita’ dello stesso ricorrente, essendo stati utilizzati atti di indagine espletati dopo la scadenza del termine utile al loro compimento ed avendo la Corte territoriale aderito acriticamente alle valutazioni del giudice di primo grado per in presenza di specifici motivi d’appello che confutavano la rilevanza attribuita ai rinvenimento presso l’autofficina del (OMISSIS) di due fax nei quali erano riportati i dati di un telaio che e’ stato accertato essere stati impressi sul veicolo rubato e nella disponibilita’ del coimputato letto.
2.2. (OMISSIS) lamenta inoltre violazione di legge in relazione all’articolo 521 c.p.p., articolo 111 Cost., e CEDU, articolo 6, comma 1 e comma 3, lettera a) e b), e vizi di motivazione in ordine all’intervenuta condanna del ricorrente per fatto diverso da quello riportato nel decreto che dispone il giudizio.
3. infondata e’ la doglianza con la quale il ricorrente predica l’inutilizzabilita’ di taluni degli atti di indagine acquisiti a suo carico. La sentenza impugnata (pp. 12-13) offre infatti una corretta applicazione del principio di diritto, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo il quale ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l’iscrizione per un nuovo reato a carico dei medesimo indagato, individua ii “dies a quo” da cui decorre il termine, ferma restando l’utilizzabilita’ degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l’assenza di preclusioni derivanti dall’articolo 407 c.p.p. (Sez. 2, n. 150 dei 18/10/2012, Andreicik e altri, Rv. 2546/6). Pertanto, qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona gia’ iscritta nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall’articolo 405 c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che, come preteso dal ricorrente, possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191).
4. Inammissibile, perche’ reiterativo di censura di merito alla quale la Corte territoriale ha offerto risposta dei tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici, e’ il motivo di ricorso col quale il ricorrente contesta la rilevanza attribuita al rinvenimento presso la sua autofficina di due fax nei quali erano riportati i dati di un telaio che e’ stato accertato essere stati impressi sul veicolo rubato e quindi trovato nella disponibilita’ del coimputato (OMISSIS) (pp. 13-16, ove si rinviene congrua valutazione del dato probatorio contestato dal ricorrente, del quale la Corte territoriale giustifica ii ritenuto, concludente valore dimostrativo della responsabilita’ penale del ricorrente per il reato a lui ascritto, mettendolo in logica relazione con il complesso degli elementi di prova acquisiti e coi plurimi contatti telefonici accertati nei periodo considerato tra il (OMISSIS) e lo (OMISSIS))
5. Manifestamente infondato e’ infine il motivo col quale il ricorrente predica la mancata corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche’, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e’ del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).
Piu’ in particolare, deve ritenersi che la violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneita’ o di incompatibilita’ sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa
Inoltre, ai fini della valutazione ci corrispondenza tra pronuncia contestazione di cui all’articolo 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez. 5, n. 47527 dei 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente considerato che la contestazione si riferiva al concorso del ricorrente (unitamente al coimputato (OMISSIS), giudicato separatamente) nel reato di riciclaggio avente ad oggetto la motrice di provenienza furtiva debitamente descritta in imputazione, realizzato mediante apposizione di targa falsa e punzonatura di numero di telaio identificativo di altro veicolo, pure compiutamente indicati nell’editto accusatorio. La sentenza impugnata ha dunque correttamente individuato e giustificato l’apporto concorsuale fornito dal ricorrente alla comune attivita’ delittuosa, puntualmente descritta e contestata in imputazione, a lui ascritta insieme allo (OMISSIS). Su tutti gli elementi del fatto contestato finalmente ritenuti in sentenza il ricorrente ha pertanto potuto esercitare pienamente, ed effettivamente esercitato, la propria Difesa nel corso dell’intero processo, sicche’ all’evidenza insussistente e’ la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza segnalata dal ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
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