Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8643.

Nel caso degli invii multipli, a mezzo lettera raccomandata, diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito e ciò, in particolare, nei casi nei quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa.

Ordinanza 9 aprile 2018, n. 8643
Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 51/2017 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Azienda medesima, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3245/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) chiede che sia cassata l’impugnata sentenza – con la quale la Corte d’Appello di Roma, rigettandone l’appello, ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo in suo favore inteso a conseguire il pagamento da parte dell’AUSL (OMISSIS) dei corrispettivi dovuti per le prestazioni farmaceutiche erogate nell’aprile 2009 – sul rilievo del fatto che il decidente aveva erroneamente ricusato il riconoscimento degli interessi moratori per difetto di costituzione in mora della debitrice, quantunque la relativa raccomandata spedita il 4.6.2009 fosse stata da questa ricevuta il 15.6.2009, come dichiarato dall’agente postale nel relativo avviso a mente del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 33 (primo motivo); nonche’, ancora, del fatto che parimenti aveva ricusato il riconoscimento del maggior danno da ritardo per genericita’ della domanda e per difetto di prova, malgrado il contrario riscontro fosse provvisto di ampia e circostanziata prova documentale (secondo motivo).

Resiste con controricorso l’intimata.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Il primo motivo e’ manifestamente fondato.

2.2. Va invero premesso che, sebbene negli invii a firma – tra cui, ai sensi delle disposizioni regolanti il servizio postale universale, da ultimo dettate dalla delibera dell’AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), che sul punto ha confermato le pregresse disposizioni del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, n. 95 e del Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008, n. 33894, sono ricompresi gli “invii raccomandati” (articolo 21, comma 1) – identificati dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 1, comma 2, lettera i), nel “servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell’avvenuto deposito dell’invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario” – per i quali il mittente richieda il servizio accessorio dell’avviso di ricevimento – ovvero della ” ricevuta che, compilata dal mittente all’atto della spedizione e firmata dal destinatario all’atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell’avvenuta consegna” (articolo 5, comma 1, lettera a, del cit.) – il destinatario “deve sottoscrivere anche l’avviso”, onde e’, a rigore, la sola sottoscrizione di esso, che attesta con fede privilegiata discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale nell’occasione, l’avvenuta consegna, nondimeno, va rilevato, nel caso degli invii multipli diretti allo stesso destinatario “da prova della consegna e’ fornita dall’addetto al recapito” (articolo 21, comma 2, del cit.; Decreto Ministeriale n. 33894 del 2008, articolo 20, comma 3; Decreto Ministeriale n. 95 del 2001, articolo 33, comma 2), e cio’, in particolare, come ora precisa il citato articolo 21, nei casi nei quali “la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa”.

2.3. Cio’ posto l’errore di sussunzione addebitato al decidente – dell’avviso che riguardo alla raccomandata 4.6.2009 non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell’AUSL – e’ irrefutabile, atteso che nella specie ricorreva l’ipotesi degli invii multipli e, rettamente, come documenta la ricorrente, anche ai fini dell’autosufficienza del ricorso, l’agente postale aveva provveduto a dar conto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall’avviso di ricevimento (“Poste Italiane Consegnato ai sensi del Decreto Ministeriale 9 aprile 2001, articolo 33 l’op. postale (OMISSIS) Invii multipli ad un unico destinatario”) e l’apposizione di tre timbri a secco, uno dei quali contenente la data di effettuazione dell’adempimento (“UDR Roma Eur 15.6.2009”).

Ne discende, dunque, che a quella data in ragione della fede privilegiata attribuita dall’attestazione operata dall’agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora.

3. E’ viceversa inammissibile il secondo motivo di ricorso, Osservato che, quantunque con esso si lamenti una violazione c/o falsa applicazione di legge, la censura ha valenza puramente motivazionale intesa a sindacare, sotto il preteso profilo della sua difformita’ rispetto al criterio di giudizio enunciato da Cass., Sez. U., 16/07/2008, n. 19499, l’apprezzamento di fatto operato dal decidente di merito in ordine alla genericita’ e all’inidoneita’ degli elementi di prova allegati dalla parte a pretesto del maggior danno lamentato.

4. Nei limiti del motivo accolto l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per il seguito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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