Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca che puo’ essere infirmata solo da una specifica prova contraria.

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Con il mezzo all’esame il (OMISSIS) sostiene che il Tribunale avrebbe “completamente omesso l’esame del contenuto del rapporto di sinistro stradale tempestivamente depositato relativamente alla descrizione dei danni subiti dal motoveicolo ove, a p. 2, i pubblici ufficiali provvidero ad accertarli direttamente e senza alcun margine di apprezzamento, rinvenendo il mezzo al momento del loro intervento nella posizione di quiete post-urto”.

3. I motivi primo e secondo, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione con riferimento alla valenza probatoria del verbale dei VV.UU., evidenziandosi che trattasi di questione non nuova (v. atto di appello riportato a p. 11 e 12 del ricorso), contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente (v. p. 7 del controricorso).

Pur a non voler ritenere che il verbale in parola abbia valore fidefaciente con riferimento ai danni riportati dal ciclomotore in relazione, in particolare, alla loro riconducibilita’ al sinistro, sul punto va riconosciuta, comunque, al predetto verbale un’attendibilita’ intrinseca.

Questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca che puo’ essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 6/10/2016, n. 20025; Cass. 9/09/2008, n. 22662; v. pure Cass. 15/02/2006, n. 3282, secondo cui, con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi – ex articolo 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico – oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente “agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, non sussiste ne’ con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne’ con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalita’ di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto;a percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non e’ tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento; in senso conforme, vedi Cass. 17/07/2009, n. 16713).

3.1. A tali principi non risulta essersi attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata e, pertanto, i motivi primo e secondo del ricorso vanno accolti per quanto di ragione.

4. Dall’accoglimento dei predetti motivi, nei termini appena precisati, resta assorbito l’esame del terzo motivo (rubricato “Violazione degli articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 4, nonche’ articolo 2697 c.c., per aver il Tribunale violato il principio del libero convincimento del giudice e della disponibilita’ delle prove, procedendo ad una statuizione connotata dal totale e vietato libero arbitrio, nonostante la completezza del materiale probatorio e l’infondatezza in punto di diritto delle motivazioni addotte”) e del quarto motivo di ricorso (rubricato “violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articoli 1226 e segg., articoli 2043, 2054 e 2056 c.c., ber mancato utilizzo del criterio equitativo e/o della C.Testo Unico nonostante l’accertamento dell’esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimita’ della relativa richiesta risarcitoria riguardante un danno subito, accertato sotto il profilo dell'”an debeatur” ed erroneita’ ed illogicita’ della motivazione”).

5. In conclusione vanno accolti, per quanto di ragione, i primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto; la sentenza impugnata va in relazione cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

6. Stante l’accoglimento, nei predetti termini, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie. per quanto di ragione, il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Motivazione semplificata.

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