Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22753. Mandato oneroso e mandato nell’interesse del mandatario

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Tale ipotesi, infatti, ricorre solo quando il mandatario ha anche un interesse diretto agli effetti dell’attivita’ giuridica che egli porra’ in essere per conto – ed eventualmente in nome – del mandante. L’irrevocabilita’, infatti, si giustifica in considerazione di un sottostante rapporto fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, in cui il mandante e’ debitore del mandatario. Cosi’, ottemperando all’incarico ricevuto, il mandatario non solo adempie al mandato, ma anche realizza il proprio interesse giuridico che trae origine dal rapporto di provvista Va quindi ribadito il seguente principio di diritto:

“Nel mandato conferito anche nell’interesse del mandatario irrevocabile ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 2, l’interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l’incarico o a proseguire l’attivita’ gestoria al fine di conseguire il compenso. E’, invece, necessaria l’esistenza di un autonomo rapporto giuridico fra mandante e mandatario, generalmente preesistente al mandato o comunque contestualmente costituito, dal quale tragga origine un interesse giuridico del mandatario che le parti sí prefiggono di realizzare mediante l’attuazione del mandato” (v. Sez. 3, Sentenza n. 15436 del 04/12/2000, Rv. 542426; Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 24/02/1987, Rv. 451242).

La sentenza impugnata si pone in contrasto con questo principio di diritto, in quanto ha affermato che il mandato conferito dalla (OMISSIS) s.a.s. alla (OMISSIS) s.r.l. fosse nell’interesse della stessa e quindi irrevocabile, solo perche’ oneroso. In realta’, non si ravvisa – ne’ e’ mai stato dedotto – alcun interesse economico della (OMISSIS) s.r.l. diverso da quello alla percezione delle commissioni sulle polizze assicurative stipulate per conto della societa’ mandante. Non esiste, quindi, un autonomo rapporto giuridico fra mandante e mandataria che dia vita ad un diverso interesse economico di quest’ultima, che le parti si siano ripromesse di tutelare mediante il conferimento del mandato.

Il mandato, pertanto, era oneroso ma non irrevocabile, quindi liberamente revocabile ai sensi dell’articolo 1723 c.c., comma 1. Pertanto la sentenza non definitiva deve essere cassata. Consegue l’assorbimento del ricorso principale, rivolto nei confronti della sentenza definitiva, la quale e’ travolta dalla cassazione della sentenza non definitiva.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e’ possibile decidere nel merito, rigettando la domanda della (OMISSIS) s.r.l.

In considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito, si ravvisano specifiche ragioni per compensare le spese del grado di appello e quelle del giudizio di cassazione, ferma restando la statuizione del giudice di primo grado.

Poiche’ il ricorso principale non e’ stato esaminato, non sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa interamente le spese del giudizio di appello e di cassazione.

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