In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualita’ di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 marzo 2018, n. 7595.

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualita’ di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realta’ fattuale e realta’ riprodotta.

Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7595
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23344/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi (OMISSIS) S.R.L., rappresentata dalla (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 498/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 23 aprile 2010, con la quale era stata rigettata la domanda, dagli stessi proposta nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a., di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto (OMISSIS) per le lesioni da questi riportate in un sinistro stradale che assumevano fosse da ascrivere al conducente ( (OMISSIS)) dell’autocarro di proprieta’ del (OMISSIS) e assicurato con la predetta societa’ assicuratrice.

Il Tribunale rigetto’ la domanda sul rilievo che era risultato accertato dalla polizia Stradale che (OMISSIS) aveva invaso la corsia di marcia dell’autocarro e che al conducente di tale veicolo non poteva essere mosso alcun addebito.

L’ (OMISSIS) contesto’ il gravame mentre il (OMISSIS) rimase contumace.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2016, confermo’ la sentenza impugnata e condanno’ gli appellanti alle spese di quel grado in favore della societa’ appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS).

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

La proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ex articolo 380 bis c.p.c..

La (OMISSIS) ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando “violazione dell’articolo 61 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che, essendo stata l’istanza volta a che venisse disposta la c.t.u. rigettata dal primo Giudice e non avendo gli appellanti insistito al riguardo in sede di precisazione delle conclusioni, la relativa richiesta doveva intendersi rinunciata. Sostiene la (OMISSIS) che, in tal modo, la Corte territoriale avrebbe finito per “equiparare erroneamente la consulenza tecnica d’ufficio ad un qualsivoglia mezzo di prova” e che la nomina di un c.t.u. non puo’ dipendere da una richiesta proveniente dalle parti ma da una valutazione rimessa al Giudice, come previsto dalla norma richiamata.

3. Con il secondo motivo, deducendo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente lamenta “l’omessa valutazione della necessita’ o meno di disporre la… c.t.u. alla luce degli elementi di prova in atti”.

4. I primi due motivi sono inammissibili perche’ si risolvono nella censura dell’attivita’ di valutazione dei fatti e delle prove riservata al Giudice del merito

5. Con il terzo motivo, rubricato “violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 6 in combinato disposto con l’articolo 2712 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la (OMISSIS) sostiene che, nel ritenere che gli appellati non abbiano disconosciuto le risultanze del cronotachigrafo, essendosi essi limitati “a sostenere l’inutilizzabilita’ del disco perche’ indicava una data diversa”, la Corte di merito avrebbe violato l’articolo 2712 cod. civ. in combinato disposto con l’articolo 142 C.d.S., comma 6 con riferimento alle modalita’ con le quali deve essere effettuato il disconoscimento.

Assume la ricorrente che, sostenendo l’inutilizzabilita’ del disco perche’ indicava una data diversa, gli appellanti avrebbero chiaramente manifestato il disconoscimento richiesto dalla norma indicata.

6. Con il quarto motivo, lamentando “ulteriore violazione dell’articolo 2712 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente sostiene che, stante il regolare disconoscimento delle risultanze del cronotachigrafo, la Corte di merito sarebbe incorsa nell’ulteriore errore ricavabile dall’affermazione secondo cui “d’altra parte nessuna manomissione era stata accertata nel cronotachigrafo da parte degli agenti della Polizia Stradale, ne’ e’ mai stata allegata dagli appellanti, che solo in appello, allegano non esservi prova che il predetto fosse funzionante”, erroneamente cosi’ ritenendo che gravasse sugli appellanti l’onere di allegare o provare l’avvenuta manomissione del tachigrafo.

7. Gli ultimi due motivi sono infondati, avendo la Corte di appello correttamente applicato l’articolo 2712 c.c..

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’articolo 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualita’ di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realta’ fattuale e realta’ riprodotta (Cass. 2/09/2016, n. 17526).

A tanto deve aggiungersi che non risulta specificamente censurato dalla ricorrente quanto affermato dalla Corte territoriale circa il prelievo del disco in parola, subito dopo il sinistro, da parte degli Agenti della Polstrada, e la possibilita’ di errore in relazione alla data, essendo inserita manualmente, il che non avverrebbe per la velocita’, da ritenersi automaticamente registrata.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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