Il principio relativo alla devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversia per il risarcimento del danno patito in dipendenza della gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani, trova applicazione anche alla fattispecie in esame, in cui si controverte dei danni derivati dall’incendio di un cassonetto per la raccolta di quei rifiuti e del quale era stata contestata la collocazione e segnalata invano la pericolosita’, siccome relativa ad un danno, quand’anche riconducibile allo schema dell’articolo 2051 c.c., nel suo complesso ascrivibile alla malaccorta gestione, anche sotto il profilo della scelta della loro ubicazione o collocazione o sorveglianza o custodia, dei manufatti necessari al ciclo di raccolta dei rifiuti, cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2051 c.c. in un contesto di devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
Data udienza 11 maggio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2308-2016 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, – Dipartimento della Protezione Civile – Unita’ tecnica amministrativa ex articolo 15 O.P.C.M. 3920 del 28/01/2011, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI OTTAVIANO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3675/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del di’ 11/05/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Unita’ tecnica amministrativa ex articolo 15 O.P.C.M. 3920 del 28/01/2011 (gia’ Sottosegretariato di Stato per l’emergenza rifiuti in Campania) ricorre a questa Corte, sulla base di un unitario motivo, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli (n. 3675 del 21/09/2015) con cui e’ stato rigettato il suo appello avverso la sentenza di incompetenza, in favore del tribunale di Napoli, pronunciata dal tribunale di Nola sulla domanda del 17/10/2007 di (OMISSIS) contro il Comune di Ottaviano per il risarcimento dei danni da lei patiti per l’incendio del (OMISSIS) di due cassonetti per i rifiuti solidi urbani posizionati presso la sua abitazione, giudizio nel cui corso era stata l’odierna ricorrente chiamata in causa dal convenuto ed era stato eccepito il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria;
resiste con controricorso la sola (OMISSIS);
e’ stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la controricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p.;
CONSIDERATO
che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, articolo 33 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, articolo 7, comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1”;
la doglianza puo’ essere vagliata senza necessita’ di rimessione alle Sezioni Unite, essendosi queste gia’ pronunziate sulla materia con sentenza 28/06/2013, n. 16304 (gia’ seguita almeno da Cass. 19/12/2014, n. 26913), la quale ha affermato che “le controversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l’abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti – appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo gia’ in epoca anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 luglio 2008, n. 123, norma che – sebbene abrogata dall’articolo 4, allegato 4, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – e’ stata riprodotta dall’articolo 133, comma 1, lettera p) medesimo D.Lgs., nulla avendo innovato, ambedue tali disposizioni, in ordine al riparto della giurisdizione in detta materia, posto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto gia’ previsto prima della sua abrogazione ad opera dell’articolo 4, allegato 20, del gia’ citato Decreto Legislativo n. 104 del 2008 – dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, articolo 33, comma 2, lettera e), nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, articolo 7”;
la stessa pronuncia specifica che presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e’ l’esercizio, ancorche’ illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione per la gestione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti urbani nel pubblico interesse; mentre la stessa lettera della norma esige trattarsi, quando l’azione non abbia ad oggetto in via diretta atti e provvedimenti amministrativi, di comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, come precisato nella stessa materia, delimitando ulteriormente l’ambito di quella giurisdizione ancor piu’ di recente, da Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11142;
in base all’univoca statuizione di Cass. Sez. U. n. 16304 del 2013, pertanto, qualsivoglia danno derivante in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo;
ora, la causa petendi addotta dalla stessa controricorrente (pag. 4 del controricorso), riscontrata con esame diretto degli atti e segnatamente dell’atto di citazione, consentito a questa Corte per la natura del motivo di ricorso per cassazione, benche’ rapportata come sottolineato anche nella richiamata memoria – all’articolo 2051 c.c., in ordine alla responsabilita’ dell’originaria convenuta e’ stata identificata nella congiunta circostanza della pericolosita’ della collocazione dei cassonetti a ridosso della casa di abitazione e nell’inerzia della P.A. a dispetto delle segnalazioni in merito inviate;
tanto istituisce un nesso ineliminabile con la prospettazione di una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, avendo cosi’ l’attrice coinvolto il corretto esercizio di potere di sorveglianza, anche solo sotto il profilo della custodia una volta posizionati e gestendone la collocazione sul territorio, dei manufatti deputati a tale raccolta, i quali ne costituiscono intuitivamente parte o fase essenziale ed insostituibile al fine del successivo loro smaltimento;
infatti, trattandosi di giurisdizione esclusiva, non rileva che la causa petendi si incentri sulla loro considerazione quali oggetti di custodia ai fini ed agli effetti dell’articolo 2051 c.c., essendo preponderante la valutazione di quelli quali oggetto dei poteri di organizzazione e di gestione della loro utile collocazione sul territorio: e tanto per l’ampiezza indiscriminata della previsione di devoluzione della giurisdizione, idonea a comprendere pure le fattispecie in materia di diritti ai sensi dell’articolo 2051 c.c., purche’ sia stato coinvolto l’esercizio del potere autoritativo di cui si e’ detto; cosa che, peraltro, si e’ avuta nella specie, poiche’ anche la pretermissione delle segnalazioni di pericolosita’ delle scelte in concreto operate ha implicato, se non altro in tesi, l’esercizio del potere della pubblica amministrazione di scelta della collocazione sul territorio e delle modalita’ di custodia dei manufatti da cui si e’ originato il danno;
il principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte, appena piu’ su riportato e relativo alla devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversia per il risarcimento del danno patito in dipendenza della gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani, trova allora applicazione anche alla fattispecie in esame, in cui si controverte dei danni derivati dall’incendio di un cassonetto per la raccolta di quei rifiuti e del quale era stata contestata la collocazione e segnalata invano la pericolosita’, siccome relativa ad un danno, quand’anche riconducibile allo schema dell’articolo 2051 c.c., nel suo complesso ascrivibile alla malaccorta gestione, anche sotto il profilo della scelta della loro ubicazione o collocazione o sorveglianza o custodia, dei manufatti necessari al ciclo di raccolta dei rifiuti, cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2051 c.c. in un contesto di devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
la manifesta fondatezza del motivo impone cosi’ l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo;
tuttavia, la circostanza che la decisione delle Sezioni Unite con la quale si e’ affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno da omesso o inesatto smaltimento di rifiuti sia intervenuta nel 2013 e cioe’ ben dopo l’introduzione della lite, costituisce giusto motivo per la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese dell’intero giudizio, in applicazione analogica dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, dovendo assimilarsi la pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione a quella di cassazione senza rinvio (cosi’ come gia’ stabilito da Cass. Sez. U. ord. 28/02/2007, n. 4634);
non vi sono i presupposti, sia per essere esente la ricorrente dal relativo versamento, sia per essere stato il ricorso accolto, per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; dichiara il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria e la giurisdizione del giudice amministrativo; compensa integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero giudizio sin qui sostenute.
Motivazione semplificata.
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