Ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato. Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione.
Suprema Corte di Cassazione
sezione sesta civile
ordinanza 13 settembre 2017, n. 21277
Fatti di causa e ragioni della decisione
La Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari, con l’ordinanza n. 365 del 2015 (pubblicata il 9 luglio 2015), ha dichiarato – ex art. 348-ter cod. proc. civ. – inammissibile l’appello proposto da M.P. avverso la sentenza del tribunale di Sassari resa in materia di indebito risultante dai movimenti di un conto corrente bancario disciplinato da un contratto contenente alcune clausole nulle (relative all’anatocismo e ai tassi (considerati come usurari) degli interessi), intrattenuto con la Banca di Sassari S.p.A., in quanto l’impugnazione non aveva ragionevoli probabilità di essere accolta, in difetto della produzione del fascicolo di primo grado e della mancanza dei necessari documenti da sottoporre all’esame del CTU.
Il ricorrente assume l’errore compiuto dal giudice di appello, sia con riferimento alla violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. (cd. decisione a sorpresa) che di quella degli artt. 169 cod. proc. civ. e 77 disp. att. cod. proc. civ. (atteso che il fascicolo di parte, voluminoso e separato, non conteneva alcuna annotazione – né in copertina e né nei verbali di causa – circa il ritiro della produzione), nonché dell’omessa motivazione circa punto decisivo della controversia, costituito dall’affermata mancata produzione del fascicolo di primo grado.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Le tre doglianze, unitamente considerate, del ricorso per cassazione, infatti, risultano manifestamente fondate alla luce del principio di diritto (Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 2014) secondo cui: “Ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte, il giudice non può rigettare una domanda, o un’eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di esito negativo, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, presumendosi che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, quindi, che il fascicolo, dopo l’avvenuto deposito, non sia mai stato ritirato. Soltanto in caso di insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione.”.
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari- sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione
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