Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 7 maggio 2018, n.10870.
Qualora il verbale emesso da un pubblico ufficiale attesti che il conducente di un veicolo stava utilizzando un cellulare mentre era alla guida, tale circostanza fa piena prova fino a querela di falso e non può ammettersi la prova testimoniale dell’automobilista per la contestazione del fatto.
ORDINANZA 7 maggio 2018, n.10870
Presidente Giusti – Relatore Giannaccari
ritenuto in fatto
Con ricorso al Giudice di Pace di Genova, S.C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza del 9.2.2009 con la quale la Prefettura di Genova aveva rigettato il ricorso avverso il verbale della Polizia Municipale di Genova, che gli aveva contestato la violazione dell’art. 273 Cds per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
Il Tribunale di Genova, accogliendo l’appello di S.C. , con sentenza N.1290/2014 riformava la sentenza impugnata e, per l’effetto, annullava il verbale. Il giudice d’appello fondava la sua decisione sulle dichiarazioni del verbalizzante, che manifestava incertezze in ordine alla circostanza dell’uso del cellulare da parte del S. .
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Prefettura di Genova sulla base di un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso e propone ricorso incidentale S.C.
Diritto
Con l’unico motivo di ricorso viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2699 c.c., 2700 c.c. e dell’art. 21 L. 689/81 per avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale relativa all’uso del cellulare da parte del S. , nonostante detta circostanza risultasse dal verbale di contestazione, avente fede privilegiata ed impugnabile solo con la querela di falso.
Il motivo è fondato.
La questione dell’efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione è stata esaminata dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza N. 17355 del 24.7.2009.
Ha ritenuto questa Corte che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.
L’efficacia probatoria del verbale deriva dall’art. 2700 c.c., che attribuisce all’atto pubblico l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell’atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l’obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, giacché egli deve dare conto nell’atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l’attestazione.
L’approccio alla questione relativa all’ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all’ordinanza – ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall’accertamento, quali l’identificazione dell’autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell’elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l’atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell’atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell’attività amministrativa, anche dall’interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell’operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
Detto principio è stato disatteso dal giudice d’appello che ha ammesso la prova testimoniale sull’uso del cellulare da parte del S. mentre era alla guida della sua autovettura, nonostante detta circostanza fosse stata percepita ed attestata dal pubblico ufficiale nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso. Per contestare l’efficacia probatoria del verbale, l’unico rimedio era la querela di falso, che consente di verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente l’alterazione del verbale del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.
Alla fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza ed il rinvio innanzi al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Rimane assorbito il ricorso incidentale con cui si deduce la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nonostante la soccombenza della Prefettura di Genova.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa e rinvia innanzi al Tribunale di Genova in persona di altro magistrato anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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