La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non e’ dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 17 aprile 2018, n. 17224.

La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non e’ dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio e’ rimesso alla discrezionalita’ del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
In sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravita’ oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potra’ disporre la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purche’ motivi adeguatamente al riguardo.

Sentenza 17 aprile 2018, n. 17224
Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo – Presidente

Dott. CENTOFANTI Gaetano – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 24/10/2017 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO CENTOFANTI;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 24 ottobre 2017 il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava, nei confronti di (OMISSIS), la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in corso dal novembre 2016 e gia’ provvisoriamente sospesa l’11 ottobre 2017, avendo rilevato che il condannato, a far tempo dall’agosto 2017, si era ingiustificatamente sottratto all’attivita’ di volontariato che avrebbe dovuto svolgere, di domenica, come da prescrizione specificamente imposta, presso la cucina di una struttura parrocchiale.

Secondo il Tribunale la trasgressione rifletteva il persistere di uno stile di vita deviante ed appariva incompatibile con la prosecuzione della prova.

Lo stesso Tribunale contestualmente stabiliva la decorrenza della revoca a far data dal l’agosto 2017, fissata come inizio della condotta violativa.

2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi, integrati nei termini da motivo nuovo.

2.1. Il primo di essi deduce – in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) – l’erronea applicazione dell’articolo 47 ord. pen., comma 11, ed il vizio di motivazione, sul punto concernente la decretata revoca della misura alternativa.

La semplice violazione di una prescrizione non avrebbe potuto ritenersi sufficiente per l’adozione di un provvedimento di tale rigore, che avrebbe viceversa richiesto l’attenta ponderazione del comportamento del condannato, il suo raffronto con la finalita’ rieducativa della misura ed un finale giudizio di reciproca inconciliabilita’. Il Tribunale avrebbe mancato di argomentare adeguatamente al riguardo, e non si sarebbe avveduto che (OMISSIS), svolgendo regolarmente l’attivita’ lavorativa ed essendo inserito in un sano contesto socio-familiare, non aveva abbandonato il positivo percorso di recupero sociale.

2.2. Il secondo motivo deduce – in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) – la contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla medesima decretata revoca, per travisamento della prova.

Solo per effetto di quest’ultimo il Tribunale sarebbe giunto a ritenere violata la prescrizione di svolgere l’attivita’ di volontariato. Travisamento per omissione, per invenzione e per distorsione del risultato probatorio, giacche’ il servizio parrocchiale di cucina non era accessibile ai volontari esterni nel mese di agosto (e per questo, e non per godere delle ferie, (OMISSIS) non vi era andato), mentre in settembre egli era stato autorizzato ad accompagnare il figlio in una trasferta calcistica ed aveva avuto documentati impegni familiari, avendo peraltro sempre continuato a lavorare perche’ assunto (ulteriore profilo dal Tribunale equivocato) a tempo indeterminato.

2.3. Il terzo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla domanda, subordinatamente avanzata, di prosecuzione del regime alternativo nelle forme della detenzione domiciliare, ed in ordine al mancato espletamento dell’attivita’ istruttoria che era stata richiesta.

2.4. Il motivo nuovo lamenta un ulteriore vizio motivazionale, sul punto riguardante la decorrenza, parzialmente retroattiva, della revoca di misura; revoca che avrebbe richiesto specifica e pregnante argomentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi, connessi perche’ attinenti all’esistenza dei presupposti per far luogo alla revoca della misura alternativa, e da esaminare pertanto congiuntamente, non sono fondati.

2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non e’ dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio e’ rimesso alla discrezionalita’ del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.

L’ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, e’ incensurabile, li’ ove essa e’ pervenuta alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui serbata, della prescrizione inerente l’attivita’ di volontariato, inappuntabilmente ritenuta parte essenziale del trattamento rieducativo esterno. E, in effetti, risulta inequivocamente dagli atti che (OMISSIS), quanto meno dal mese di settembre 2017, abbia colpevolmente omesso di osservarla, piu’ non presentandosi in parrocchia nei giorni stabiliti, o in altri eventualmente concordati – e non dando compiuto conto di cio’ agli organi al trattamento deputati.

Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto interrotto il percorso di risocializzazione ed anche violato il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e ha ritenuto l’ulteriore prosecuzione di quest’ultimo, in regime alternativo, in contraddizione con le finalita’ di recupero sociale della pena.

Ne’ puo’ la difesa lamentare la mancata ammissione delle sue istanze istruttorie, posto che nel procedimento di sorveglianza il diritto di difesa e’ assicurato dalla partecipazione di condannato e difensore all’udienza camerale e dall’acquisizione in contraddittorio di documenti, informazioni e memorie, provenienti dai competenti organismi deputati all’osservazione e al trattamento, e dallo stesso interessato, cui e’ attribuita la facolta’ di controdedurre, come e’ puntualmente avvenuto nella specie; in modo che, pur non potendosi postulare un vero e proprio diritto alla prova, la decisione da assumere possa essere informata e coerente con lo schema dialettico che permea il procedimento medesimo (v. Sez. 1, n. 4741 del 13/01/2011, Bratzu, Rv. 249560), restando il rispetto di tali principi affidato al controllo, nella specie superato, di logicita’ e completezza della motivazione.

Alla revoca dell’affidamento in prova, infine, non avrebbe in nessun caso potuto accompagnarsi l’ammissione ad un diverso, ancorche’ piu’ restrittivo, regime alternativo d’espiazione, stante la preclusione derivante dall’articolo 58-quater ord. pen., comma 2.

3. Fondato e’ invece il motivo aggiunto, vertente sul medesimo punto della revoca dell’affidamento e sulla questione della sua decorrenza.

Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474), in sede di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve espressamente motivare in ordine alla decorrenza della revoca stessa, prendendo in esame non solo la gravita’ oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato ad essa luogo, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potra’ disporre la revoca, con effetto retroattivo (o parzialmente tale), quando il comportamento del condannato riveli, da data antecedente la decisione, l’inesistente adesione al processo rieducativo, purche’ motivi adeguatamente al riguardo (v. Sez. 1, n. 34565 del 12/04/2007, Frau).

Una tale motivazione e’ stata omessa, e pertanto l’ordinanza impugnata deve essere in proposito annullata, con rinvio per nuovo esame al medesimo Tribunale di sorveglianza, che a tale fine avra’ anche cura di verificare in modo piu’ approfondito se il centro parrocchiale fosse effettivamente chiuso ai volontari esterni, limitatamente al mese di agosto, e cosi’ se gli effetti della revoca possano essere, anche in astratto, ricondotti sino a tale data.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della revoca della misura e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *