L’impossibilità o l’estrema difficoltà di dimostrazione del pregiudizio sofferto richiede una puntuale ricostruzione delle circostanze del caso concreto, da valutare, quanto al profilo estimativo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 marzo 2018, n. 7146.

L’impossibilità o l’estrema difficoltà di dimostrazione del pregiudizio sofferto richiede una puntuale ricostruzione delle circostanze del caso concreto, da valutare, quanto al profilo estimativo, anche alla stregua di regole probabilistiche e, in generale, in base al principio dell’id quod plerumque accidit, senza che ciò trasformi semplicisticamente i fattori di ragionevole commisurazione del danno in elementi.

Ordinanza 22 marzo 2018, n. 7146
Data udienza 9 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26186/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio Dott. (OMISSIS) di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Commissario ad acta Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ex articolo 9, Commissario Liquidatore ex Agensud.

– intimati –

avverso la sentenza n. 3057/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 luglio 2013, la Corte d’appello di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dalla (OMISSIS) s.a.s avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero delle Infrastrutture, in relazione ai danni provocati all’attivita’ imprenditoriale della societa’ a causa dei difetti di costruzione e di funzionamento dell’impianto di depurazione di (OMISSIS).

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il Ministero era stato titolare dell’impianto e responsabile dei danni arrecati a terzi, a causa delle carenze di progettazione e di realizzazione, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1991; b) che, peraltro, solo il diritto al risarcimento dei danni verificatisi dopo il 1989 non si era prescritto; c) che la domanda risarcitoria doveva essere, tuttavia, rigettata, in quanto la societa’ appellante non aveva dimostrato di avere subito alcun danno a causa delle immissioni provenienti dal depuratore; d) che, in particolare, la (OMISSIS) s.a.s. aveva richiesto il ristoro del danno emergente, inteso come deprezzamento della struttura turistica, e del lucro cessante, con riguardo alla perdita di clientela; e) che la struttura era stata realizzata alla fine del 1984 e aveva iniziato ad operare nel 1985, ossia nello stesso anno in cui era entrato in funzione il depuratore; f) che, pertanto, era estremamente difficile stabile quale fosse stato l’impatto negativo del fatto illecito sull’attivita’ di campeggio, che di fatto non era mai stata svolta prima che entrasse in funzione il depuratore; g) che il consulente tecnico d’ufficio, in assenza di documentazione fiscale e contabile, aveva effettuato un ragionamento presuntivo; h) che gli utili ipotetici calcolati dal consulente non potevano essere aprioristicamente determinati su dati teorici, quali le dimensioni del campeggio, i prezzi indicati dall’ente provinciale per il turismo e il numero ipotetico di giorni di pernottamento; i) che nessun danno alle strutture ed alcun deprezzamento era ricollegabile all’entrata in funzione del depuratore, in considerazione delle caratteristiche del luogo, ormai da decenni privo di ogni vocazione turistica a causa del degrado sociale ed ambientale, come dimostrato dal fatto che la stessa societa’ appellante aveva affermato di avere realizzato il campeggio in vista della realizzazione del depuratore, che avrebbe dovuto contribuire al rilancio turistico del litorale.

3. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale resiste, con controricorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., nonche’ degli articoli 844, 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c..

Ribadito che non erano controversi l’esistenza di vizi costruttivi e di funzionamento dell’impianto, cosi’ come la persistenza ed intensita’ delle esalazioni, superiori alla soglia della tollerabilita’ olfattiva, la ricorrente sottolinea che, a causa di tale situazione, l’attivita’ imprenditoriale era cessata nel 1991 e critica la sentenza impugnata per avere disatteso le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, senza fare uso del potere equitativo, il cui esercizio, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., rappresenta un dovere del giudice.

Va, innanzi tutto, escluso che il ricorso sia inammissibile per effetto della dedotta esistenza di un giudicato formatosi a causa della mancata impugnazione della decisione di primo grado, in punto di ritenuta prescrizione, giacche’, al contrario, come tra l’altro emerge proprio dalla sentenza impugnata, uno dei motivi di gravame riguardava proprio tale profilo.

Le ulteriori questioni prospettate nel controricorso, non oggetto di ricorso incidentale, in quanto il Ministero, totalmente vittorioso in grado di appello, non era gravato di alcun onere in tal senso (v., ad es., Cass. 5 gennaio 2017, n. 134), potranno, se del caso, essere riproposte dinanzi al giudice del rinvio.

Cio’ posto, le censure svolte dalla ricorrente sono fondate.

E’ certamente esatto che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, cio’ che non esime, pero’, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e’ di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficolta’, possa ragionevolmente disporre (v., ad es., Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889).

Ora, nel caso di specie, non e’ in discussione ne’ l’esistenza di un fatto illecito identificato nella progettazione e manutenzione del depuratore, ne’ la correlazione causale tra le esalazioni provenienti da quest’ultimo e l’impossibilita’ di esercitare un’attivita’ imprenditoriale, organizzata proprio in vista della realizzazione dell’impianto destinato a diversamente qualificare l’area.

In tale contesto, non si giustifica la conclusione della Corte territoriale, secondo la quale non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di un danno che e’, invece, descritto nella sua esistenza, dalla stessa sentenza impugnata, dalla quale emerge l’impossibilita’ di prosecuzione dell’attivita’ economica programmata.

Questione distinta – poiche’ attiene alla quantificazione delpregiudizio e non alla prova della sua esistenza – e’ quella enucleata dalla Corte d’appello, quando riconosce che e’ estremamente difficile stabile quale sia stato l’impatto negativo della condotta illecita sull’attivita’ di campeggio, che di fatto non era mai stata svolta prima che entrasse in funzione il depuratore.

E, tuttavia, tale difficolta’ di accertamento identifica esattamente il presupposto di operativita’ della valutazione equitativa del danno che costituisce il contenuto del potere – dovere (per tale espressione, v., ad es., Cass. 29 maggio 2015, n. 11225) attribuito al giudice dall’articolo 1226 c.c., richiamato, in tema di responsabilita’ extracontrattuale, dal successivo articolo 2056 c.c..

In realta’, considerate le peculiarita’ della vicenda, ossia il fatto che l’attivita’ imprenditoriale, di fatto, era destinata a svilupparsi parallelamente all’inizio delle immissioni, una puntuale applicazione dell’articolo 2056 c.c., avrebbe imposto una analisi accurata dei dati fattuali esistenti, tenendo conto che proprio la contestuale paralisi dell’attivita’ di campeggio non consentiva di attribuire l’assenza processuale di dati sulla redditivita’ della stessa alla negligenza della parte danneggiata nell’assolvimento dei suoi oneri di allegazione e dimostrazione.

Deve, infine, aggiungersi che proprio l’impossibilita’ o l’estrema difficolta’ di dimostrazione del pregiudizio sofferto richiede una puntuale ricostruzione delle circostanze del caso concreto (non casualmente richiamate dell’articolo 2056 c.c., comma 2), da valutare, quanto al profilo estimativo che qui rileva, anche alla stregua di regole probabilistiche e, in generale, in base al principio dell’id quod plerumque accidit (Cass. 16 settembre 1996, n. 8281), senza che cio’ trasformi semplicisticamente i fattori di ragionevole commisurazione del danno in elementi meramente teorici.

Diversamente opinando si giunge a cogliere nella impossibilita’ o estrema difficolta’ di quantificazione un profilo idoneo a colorare di “astrattezza” ogni parametro non concretamente dimostrato nel caso di specie, provocando un corto circuito interpretativo che rende la norma in esame sostanzialmente inapplicabile, vanificando la funzione equitativa, ossia di contemperamento valutativo, che il legislatore ha inteso assegnarle.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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