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Suprema Corte di Cassazione 

sezione lavoro

sentenza n. 896 del 16 gennaio 2013

 

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 10.8.2005, l’Inps proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Pescara aveva accolto l’opposizione proposta da M.B. avverso la cartella esattoriale notificatale per la somma di Euro 14.714,41 a titolo di contributi e somme aggiuntive, con cui si limitava a contestare la sola applicazione della percentuale di calcolo della sanzione.
Osservava l’appellante che il primo giudice aveva dichiarato erroneamente la illegittimità delle sanzioni applicate ritenendo dovessero essere determinate L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. a), mentre l’Istituto aveva irrogato la sanzione al tasso previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), poichè l’appellata non aveva provveduto alla presentazione della denuncia mensile nei termini di legge nè al pagamento dei contributi nei trenta giorni dalla presentazione; sicchè ricorreva l’ipotesi della denuncia obbligatoria omessa.

Rilevava che per escludere l’applicazione di detto tasso sanzionatorio, oltre alla presentazione anche in ritardo dei modelli DM 10/M occorreva altresì il pagamento dei contributi entro trenta giorni, disciplina imposta dalla disposizione testuale dell’ipotesi sub b) dove si legge, nell’inciso finale, che la sanzione non è dovuta “semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denunzia stessa”. In proposito evidenziava che in caso di mancata presentazione della denuncia mensile, poichè si determinava l’incontestabile effetto dell’occultamento delle retribuzioni erogate relative ai periodi di paga scaduti, l’Inps non era posto in grado di conoscere l’obbligazione contributiva che poteva pretendere, mentre lo specifico elemento intenzionale introdotto con la norma suddetta non poteva dar luogo ad un aggravamento della posizione creditoria dell’Istituto, dovendo ritenersi gravare sul debitore l’onere della prova negativa dell’esistenza di una specifica intenzione di non versare i contributi.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda di controparte e per la conferma della cartella opposta o, in subordine, per la condanna della ditta appellata al pagamento del debito portato dall’opposta cartella per la sorte capitale e le sanzioni civili ricalcolate al tasso previsto nella sentenza di primo grado e ammontante, alla data della sentenza impugnata, ad Euro 14.223,33, con vittoria di spese.
2. Costituendosi in giudizio l’appellata contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell’appello con vittoria di spese.
3. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 21 dicembre 2006 – 8 febbraio 2007, accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps limitatamente alla parte in cui l’Istituto si doleva, in via subordinata, dell’omessa pronuncia di condanna della ditta appellata al pagamento del debito portato dall’opposta cartella per la sorte capitale e le sanzioni civili ricalcolate al tasso previsto nella sentenza di primo grado, ammontante, alla data della sentenza impugnata, ad Euro 14.223,33, di cui Euro 11.055,27 per contributi ed Euro 3.168,06 per sanzioni calcolate al tasso di cui alla lettera a) citata.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Istituto con un solo motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso principale, articolato in un unico motivo, l’Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), artt. 1218 e 2697 c.c., e deducendo che il rilievo dato dalla novella del 2000 all’elemento intenzionale non può comportare l’aggravamento della posizione dell’Istituto previdenziale e, pertanto, deve essere valutato alla stregua dei principi generali civilistici in materia di inadempimento dell’obbligazione (art. 1218 c.c.), nel senso che il debitore inadempiente all’obbligo di presentare il modello DM/10 sarà tenuto a risarcire il danno cagionato all’Inps nella più gravosa misura prevista dal legislatore per l’ipotesi di evasione, salvo che riesca a provare che non aveva l’intenzione di non versare i contributi.
2. Con il ricorso incidentale la M. deduce violazione dell’art. 418 c.p.c., sotto il profilo che l’istituto, domandando in via riconvenzionale l’accertamento della debenza della sorte del debito contributivo, non aveva chiesto la fissazione di una nuova udienza e pertanto era decaduto dalla domanda riconvenzionale.
3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con il ricorso incidentale devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.
4. Il ricorso principale è infondato.
5. La disposizione applicabile nella specie è la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, che prevede: “i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere supcriore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

In ordine all’interpretazione di tale disposizione questa Corte (Cass., sez. lav., 27 dicembre 2011, n. 28966), risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha affermato che in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i c.d. modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava su datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. Cfr. anche Cass., sez. lav., 25 giugno 2012, n. 10509, che ha ribadito che l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra “evasione contributiva” L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.
A tale indirizzo giurisprudenziale va ora data ulteriore continuità in linea di principio. Nella specie però, così come nel caso della pronuncia da ultimo citata, la decisione di merito, con motivazione congrua perchè sufficiente e non contraddittoria, ha escluso che nella condotta della M. – la quale ha spedito alcuni modelli DM10 con ritardo ed altri tempestivamente ed ha tenuto regolarmente le scritture contabili – fosse ravvisabile l’intenzione specifica di non versare i contributi o di occultare rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
In particolare ha rilevato la Corte d’appello che la M. in alcuni casi ha inoltrato all’Inps il modello DM/10 in ritardo e in altri ha presentato tale Mod. DM/10 tempestivamente ma non ha pagato altrettanto tempestivamente i contributi in una situazione di regolare tenuta delle altre registrazioni obbligatorie (quali i libri paga); circostanze queste che, complessivamente valutate, hanno consentito alla Corte territoriale di pervenire al convincimento che non vi era stato alcun intento di evadere l’obbligo contributivo.
Pertanto motivatamente la Corte territoriale e prima ancora il Tribunale hanno ritenuto che la sanzione dell’omissione contributiva fosse prevista dall’art. 116 cit., comma 8, lett. a), per l’omesso pagamento dei contributi dovuti e non già quella contemplata dalla successiva lettera b) per l’ipotesi della (intenzionale e quindi dolosa) evasione contributiva.
6. Anche il ricorso incidentale è infondato.
Innanzitutto non può farsi a meno di notare che la debenza della sorte dell’obbligazione contributiva è pacifica tra le parti atteso che l’originaria ricorrente ha censurato la cartella esattoriale esclusivamente nella parte in cui conteneva le sanzioni, senza contestarla quanto alla sorte dell’obbligo contributivo. E neppure nel ricorso nega di essere debitrice dei contributi nell’importo recato nella cartella opposta soltanto quanto all’ammontare delle sanzioni.
Ciò premesso, è sufficiente rilevare nella specie che, avendo comunque l’Inps chiesto in riconvenzionale l’accertamento del suo credito contributivo quanto alla sorte, la M. ha accettato il contraddittorio senza eccepire la mancata fissazione di una nuova udienza come prescritto dall’art. 418 c.p.c.. In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 1 agosto 2007, n. 16955) ha affermato – e qui ribadisce – che nel rito del lavoro, l’inosservanza da parte del convenuto, che abbia ritualmente proposto, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., domanda riconvenzionale, del disposto di cui all’art. 418 c.p.c., comma 1 – il quale impone, a pena di decadenza dalla domanda riconvenzionale medesima, di chiedere al giudice, con apposita istanza contenuta nella memoria di costituzione in giudizio, di emettere ulteriore decreto per la fissazione della nuova udienza – non determina la decadenza stabilita “ex lege” qualora l’attore ricorrente compaia all’udienza originariamente stabilita ex art. 415 c.p.c., ovvero alla nuova udienza di cui all’art. 418 c.p.c., eventualmente fissata d’ufficio dal giudice, senza eccepire l’irritualità degli atti successivi alla riconvenzione ed accettando il contraddittorio anche nel merito delle pretese avanzate con la stessa domanda riconvenzionale.
Questa essendo l’unica censura in rito mossa dal ricorso incidentale, consegue l’infondatezza dello stesso.
7. In conclusione entrambi i ricorsi vanno i rigettati.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione della reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

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