Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza n. 13594 del 30 luglio 2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
D.T. ha convenuto la Warsterner Italia srl dinanzi al Tribunale di Cagliari, per impugnativa di licenziamento.
Ha depositato il ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari assumendo di aver svolto alle dipendenze della società mansioni di responsabile commerciale per la regione (omissis), lavorando nella propria abitazione in Selargius con l’ausilio di un cellulare, l’autovettura ed un fax fornitigli dall’azienda.
Il Tribunale ha ritenuto di non essere competente, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Bolzano, in quanto i beni su indicati non integrano la pur minima organizzazione aziendale necessaria per radicare la competenza, perchè l’uso dell’auto e del cellulare prescindono dalla dislocazione territoriale e la consegna del fax è di per sè inidonea, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione lavorativa, a caratterizzare la dipendenza aziendale.
Il D. ha proposto regolamento di competenza.
La società si è difesa con memoria.
La decisione del Tribunale è condivisibile.
Questa Corte ha interpretato estensivamente il concetto di dipendenza cui fa riferimento l’art. 413 c.p.c., affermando che il “concetto di dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa” (Cass. 24717/11, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti).
Ma tale interpretazione estensiva non può spingersi sino ad identificare la dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati assegnati un’autovettura aziendale, un cellulare ed un fax.
La dotazione di un’autovettura e di un cellulare aziendale prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, è dotazione veramente troppo esigua, come ha ragionevolmente ritenuto il Tribunale di Cagliari, per identificare nella abitazione del D. una dipendenza aziendale.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese gravano sulla parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma il provvedimento del Tribunale di Cagliari e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese relative al regolamento, che liquida in 40,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
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