Suprema Corte di Cassazione 

sezione lavoro

sentenza del 5 novembre 2012, n. 18921

Svolgimento del processo

(…) e , quali dipendenti della (…) spa (oggi (…) spa), negli anni ‘80 dello scorso secolo erano addetti alle Officine Grandi Riparazioni di (…), ove, fino al marzo 1987, venivano effettuate operazioni di rimozione dell’amianto da vagoni ferroviari, mentre successivamente la Società aveva affidato tali operazioni all’esterno, restando in proposito alle Officine il compito di procedere, in un’area dedicata (Zona A ed, eccezionalmente, Zona B), unicamente a lavori di rimozione di eventuali residui di amianto, prima di effettuare le necessarie riparazioni e manutenzioni dei vagoni.
In tale contesto operativo, già nel maggio – giugno 1988, i lavoratori dell’Officina avevano ripetutamente chiesto, anche astenendosi temporaneamente dalle lavorazioni da effettuare a contatto con l’amianto, interventi aziendali di bonifica degli impianti, effettivamente poi realizzati dall’Ente tra il giugno e il novembre del medesimo anno; ritenendo, anche a seguito della conoscenza di un verbale di sopralluogo del 1° dicembre 1988 sugli impianti da parte del medico e dell’ufficiale sanitario delle Ferrovie, che l’ambiente lavorativo non presentasse ancora sufficiente sicurezza per la salute degli addetti, le organizzazioni sindacali interne avevano in data 8 febbraio 1989 riproposto all’Ente Ferrovie dello Stato la richiesta di immediata sospensione del lavoro nei settori ritenuti pericolosi per procedere a più risolutivi interventi; al diniego da parte della parte datoriale, i lavoratori decisero di astenersi dal 14 febbraio 1989, a tempo indeterminato, dalle sole lavorazioni di bonifica dell’amianto, timbrando ogni giorno il cartellino all’entrata e quindi restando in attesa di eventuali richieste di lavori diversi.
Tale situazione si protrasse fino al 31 marzo 1989, data nella quale, anche a seguito di un provvedimento del Pretore di Firenze (intervenuto il 7 marzo 1989 su denuncia di alcuni dipendenti) di immediata chiusura dei capannoni di lavorazione dei rotabili esistenti presso lo stabilimento, con prescrizioni relative ad una serie di “modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione (capannoni poi riaperti su provvedimento del Pretore di Firenze del 21 giugno 1989 -dichiarato dalla Cassazione incompetente in ordine al procedimento penale avviato – e del Pretore di Torre del Greco del 24 giugno 1989), l’astensione cessò.
Poiché la parte datoriale non aveva erogato ai partecipanti all’astensione la retribuzione relativa al periodo 14.2 – 31.3.1989, gli odierni intimati, assumendo di avere, con l’astensione, reagito all’inadempimento della datrice di lavoro in relazione agli obblighi sulla stessa incombenti in materia di sicurezza, adirono il Pretore di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento della retribuzione non corrisposta a titolo di risarcimento del danno, originato a loro carico da tale inadempimento. Il Giudice adito accolse le domande.
Con sentenza del 5.12.2005 – 23.1-2008, il Tribunale dì Napoli rigettò il gravarne proposto dalla (…) spa; pur dando atto che in precedenti procedimenti penali il responsabile delle Officine era stato assolto dal Pretore di Torre del Greco per non aver commesso il fatto dalla imputazione di lesioni colpose ai danni di alcuni dipendenti (sentenza del 6 aprile 1998 n. 117) e prosciolto per amnistia in relazione all’imputazione di violazione delle norme di cui del D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 354, (sentenza del 25 luglio 1990), il Tribunale, soprattutto sulla base dell’analisi di due perizie svolte nell’ambito di quest’ultimo procedimento e acquisite agli atti, rilevò una serie di difetti negli impianti e nell’organizzazione del lavoro afferente alle operazioni di bonifica dall’amianto, ritenuti pericolosi per la salute degli addetti a tali lavorazioni e che, pertanto, avevano giustificato il rifiuto della prestazione nei relativi ambienti lavorativi da parte dei lavoratori, che, in tal modo, avevano reagito all’inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi di cui alle leggi citate e più in generale a quelli nascenti dall’art. 2087 c.c.
Avverso l’anzidetta sentenza resa in grado d’appello, la Rete Ferrovieria italiana spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. Gli intimati resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonché per violazione dell’art. 2087 cc, deducendo che il contenuto dell’obbligazione di cui alla suddetta norma va valutato in relazione alle conoscenze e ai mezzi a disposizione al tempo cui si riferisce il fatto esaminato e che il rispetto di tale obbligo si misura alla stregua delle tecnologie e degli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti e praticati in quei determinato momento storico; la sentenza impugnata avrebbe invece omesso di effettuare tale operazione di storicizzazione dei doveri imprenditoriali, non considerando in maniera adeguata che nel periodo oggetto di causa (anno 1989, quando fuso dell’amianto non era stato ancora vietato e non erano stati ancora stabiliti i valori limite di tollerabilità nel trattamento dello stesso) le precauzioni adottate dalla Società nella scelta dei macchinari e degli impianti istallati nelle Officine e nella relativa organizzazione del lavoro erano in perfetta sintonia con la legislazione e con le conoscenze scientifiche del tempo, come del resto accertato nella sentenza del Pretore di Torre dei Greco del 6 aprile 1998, che aveva testualmente affermato che l’imputato (responsabile dell’Officina) “ha adottato, dai 1982 al 1993, tutte quelle misure antinfortunistiche che l’evoluzione tecnologica ha, nei corso degli anni, consentito di applicare”: il Tribunale, pur citando tale sentenza, non aveva poi tenuto alcun conto delle relative motivazioni, fondando sostanzialmente le proprie valutazioni su rilievi ampiamente estrapolati dalle due perizie svolte nel 1989 su incarico del Pretore di Torre del Greco nell’altro procedimento penale concluso nel 1990, sostanzialmente peraltro ignorando altri preziosi ed importanti elementi emergenti da tali perizie, esprimenti una vantazione positiva in ordine al comportamento delle Ferrovie sul piano considerato (quali i risultati dei campionamenti effettuati; la limitata esposizione alle fibre di amianto per ciascun lavoratore; il fatto che nessuno dei trentasette lavoratori esaminati era risultato affetto da asbestosi; che 17 su 33 lavoratori esposti al rischio presentavano fibre di amianto nell’espettorato, tracce che peraltro avevano presentato anche tre su quattro lavoratori mai addetti ai reparti a rischio); in definitiva, quindi, la valutazione di responsabilità della parte datoriale risultava fondata su semplici presunzioni, non avendo i lavoratori fornito in giudizio elementi sufficienti a provarla. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 1460 cc, deducendo che il Tribunale aveva ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento formulata dai lavoratori omettendo di accertare se effettivamente ciascuno di essi fosse stato adibito alle lavorazioni ritenute pericolose. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere il Tribunale escluso che in realtà gli odierni intimati avevano posto in essere un’azione di sciopero, operando una ricostruzione solo parziale del loro comportamento nel periodo considerato; secondo la prassi aziendale, infatti, la presenza in azienda veniva certificata non solo dalla timbratura del cartellino all’ingresso, ma anche dalla attestazione di successiva presenza nel reparto di appartenenza; poiché i lavoratori non si erano mai presentati in quei giorni nel reparto di appartenenza per porsi eventualmente a disposizione per l’espletamento di favori diversi da quelli in cui era implicato l’amianto, la loro astensione collettiva avrebbe dovuto essere qualificata come sciopero e non come reazione al preteso inadempimento della società.
2, In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex pturimis Cass., nn. 2491/2008; 644/2005, ambedue in materia di cautele contro il rischio da amianto, anche in anni tra i ‘60 e gli ‘80 del secolo scorso), la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 cc, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr, Cass., n. 11664/2006).
La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi nella valutazione delle risultanze istruttorie relative ai fatti rappresentati in giudizio a sostegno delle domande e delle eccezioni delle parti; infatti, facendo corretta applicazione della regola per cui compete al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie, attingendo a quelle che ritiene più attendibili e idonee a sostenere il proprio convincimento e fornendo al riguardo una motivazione che dia conto della formazione di esso sulla base dell’esame complessivo di tutte le prove (cfr, ex plurimis Cass., SU, n. 898/1999), il Tribunale (che in questa attività valutativa di merito è censurabile in sede di legittimità unicamente per errori evidenti e vizi logici cadenti su di uno snodo decisivo di essa) ha anzitutto tenuto adeguato conto delle considerazioni svolte dal Pretore di Torre dei Greco nella sentenza di assoluzione de! 1998, valutando come scarsamente rilevanti, nel presente procedimento, gli accertamenti operati in quella sede e posti alla base delle valutazioni del giudice penale, in ragione del fatto che essi erano consistiti in sopralluoghi e analisi della organizzazione aziendale di gran lunga posteriori all’anno 1989, nonché nella elencazione di macchinari acquistati nel tempo dalla Società per predisporre le tutele nel settore in esame, e tenendo poi contro delle perizie ambientale e medico legate svolte nel luglio 1989, in prossimità quindi dell’epoca dei fatti, nell’ambito dell’altro procedimento penale concluso con una sentenza di non doversi procedere per amnistia, che avevano evidenziato gravi difetti soprattutto nella organizzazione del lavoro negli ambienti ove avveniva la bonifica dall’amianto.
Tali difetti attenevano, tra l’altro, all’imperfetto isolamento dei suddetti ambienti, con conseguente possibile dispersione di polveri e fibre di amianto nelle zone circostanti; al difettoso trattamento delle acque di lavaggio del sottocassa; al fatto che le superfici delle pareti della zona deputata alla bonifica avevano una consistenza tale da rendere difficile una loro decontaminazione attraverso gli interventi di pulizia predisposti dalla società, anche nella zona in cui venivano effettuati operazioni di sostituzione dei filtri ed ove quindi potevano trovare sviluppo e dispersione fibre di amianto; alla inidoneità dell’impianto di immissione e di estrazione dell’aria in tale ambiente; all’inidoneità del casco a evitare l’introduzione di fibre di amianto all’interno di esso.
Pertanto i giudici d’appello hanno valutato che tali perizie dimostravano che nell’Officina di (…), nel periodo in questione, si era creato un rischio ambientale di esposizione ad inalazione di fibre di amianto per tutti i lavoratori dipendenti e tanto sia per la colpevole gestione della zona B, sia per le carenze di tutela nella zona A, coerentemente concludendo nel senso che la Società si era resa inadempiente agli obblighi di cui all’art. 2087 ce, non per la mancata applicazione di nuove tecnologie, ma in ragione della violazione delle norme di comportamento da essa stessa dettate in materia di trattamento dell’amianto con la propria circolare del 1 aprile 1983, quando, a seguito dell’evolvere delle conoscenze mediche e dell’adozione da parte della Comunità delle direttive del 1980, del 1982 e del 1983, era ormai divenuto pienamente noto il rischio di tumore derivante dalla esposizione alle fibre di amianto. In proposito, la ricorrente deduce peraltro che i giudici avrebbero trascurato alcuni elementi delle perizie che militerebbero nei senso della piena adozione da parte della società di misure idonee alla salvaguardia della salute dei lavoratori della officina; tale eccezione è però sostenuta dalla estrapolazione di alcune frasi o parti di frasi dalle perizie, delle quali non è pertanto possibile cogliere completamente il significato, anche alla luce di ciò che di diverso ampiamente riproduce il testo della sentenza impugnata, cosicché deve ritenersi che tali rilievi non siano stati evidentemente ritenuti sufficientemente significativi dal Tribunale nel contesto della integrale lettura delle relazioni peritali.
Deve quindi convenirsi che, esclusa la erroneità della interpretazione dell’art. 2087 cc, le censure formulate con il motivo all’esame non incidono sulla correttezza, sul piano dell’Iter logico seguito e della corrispondenza delle argomentazioni alle risultanze istruttorie, delle conclusioni assunte con la sentenza impugnata, onde il motivo va rigettato.
3. La questione svolta con il secondo motivo non risulta trattata nella sentenza impugnata, né la ricorrente specifica f termini e i modi con cui la stessa sarebbe stata devoluta al Giudice dei gravame. Configurandosi quindi come questione nuova, il secondo motivo deve ritenersi inammissibile
4. In ordine al terzo motivo deve rilevarsi che il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, coincidenti con quelle contrassegnate dalle lett. A e B, esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina.
Trattasi di valutazione che non appare irragionevole, tenuto conto dei motivi dell’iniziativa, indicati dal Tribunale dell’avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico delle che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato.
Anche il motivo all’esame non merita quindi accoglimento.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese a favore dei controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non è luogo a provvedere al riguardo per gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese di lite, che liquida in euro 4.040,00 (quattromilaquaranta), di cui euro 4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge; nulla sulle spese quanto agli altri intimati.

Depositata in Cancelleria il 05.11.2012

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