www.studiodisa.it

La massima

La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudale, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza del 22 gennaio 2013, n. 1478

…omissis…

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, la società R.F.I. censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo nonchè per violazione dell’art. 2087 c.c., deducendo che il contenuto dell’obbligazione di cui all’art. 2087 c.c. va valutato in relazione alle conoscenze e ai mezzi a disposizione al tempo cui si riferisce il fatto esaminato e che il rispetto di tale obbligo si misura alla stregua delle tecnologie e degli accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti e praticati in quel determinato momento storico; la sentenza impugnata avrebbe omesso di effettuare una tale operazione di storicizzazione dei doveri imprenditoriali, non considerando in maniera adeguata che nel periodo oggetto di causa (anno 1989, quando l’uso dell’amianto non era stato ancora vietato e non erano stati ancora stabiliti i valori limite di tollerabilità nei trattamento dello stesso) le precauzioni adottate dalla società nella scelta dei macchinari e degli impianti installati nelle officine e nella relativa organizzazione del lavoro erano in perfetta sintonia con la legislazione e con le conoscenze scientifiche del tempo, come del resto chiaramente accertato nella sentenza del Pretore di Torre del Greco del 6 aprile 1998.

Col secondo motivo di ricorso la società denuncia vizio di motivazione della sentenza e violazione dell’art. 1460 c.c. deducendo che il Tribunale aveva ritenuto legittima l’eccezione di inadempimento formulata dagli appellati omettendo peraltro di accertare se effettivamente ciascuno di essi fosse stato adibito alle lavorazioni ritenute pericolose.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove il giudice di appello aveva escluso che in realtà gli appellati avevano posto in essere un’azione di sciopero, operando una ricostruzione solo parziale del loro comportamento nel periodo considerato; secondo la prassi aziendale, la presenza in azienda veniva infatti certificata non solo dalla timbratura del cartellino all’ingresso, ma anche dalla attestazione di successiva presenza nel reparto di appartenenza; poichè i lavoratori non si erano mai presentati in quei giorni nel reparto di appartenenza per porsi eventualmente a disposizione per l’espletamento di lavori diversi da quelli in cui era implicato l’amianto, la loro astensione collettiva avrebbe dovuto essere qualificata come sciopero e non come reazione al preteso inadempimento della società.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che questa Corte ha già avuto modo di esaminare le medesime questioni, sollevate dalla società R.F.I. in identiche controversie relative ad altri lavoratori interessati dalla stessa vicenda. Nel confermare, ora, la soluzione adottata con le sentenze nn. 14948 e 15079 del 2009 e nn. 18921 e 18801 del 2012 si riportano di seguito le relative motivazioni.

In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2491 e 14 gennaio 2005 n. 644, ambedue in materia di cautele contro il rischio da. amianto, anche in anni tra i ’60 e gli ’80 del secolo scorso), la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudale, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr. Cass. 18 maggio 2006 n. 11664).

La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi nella valutazione delle risultanze istruttorie relative ai fatti rappresentati in giudizio a sostegno delle domande e delle eccezioni delle parti; infatti, facendo corretta applicazione della regola per cui compete al giudice di merito la valutazione delle risultanze istruttorie, attingendo a quelle che ritiene più attendibili e idonee a sostenere i proprio convincimento e fornendo al riguardo una motivazione che dia conto della formazione di esso sulla base dell’esame complessivo di tutte le prove (cfr., per tutte Cass. S.U. 14 dicembre 1999 n. 898), il Tribunale (che in questa attività valutativa di merito è censurabile in sede di legittimità unicamente per errori evidenti e vizi logici cadenti su di uno snodo decisivo di essa) ha anzitutto tenuto adeguato conto delle considerazioni svolte dal Pretore di Torre del Greco nella sentenza di assoluzione del 1998, valutando come scarsamente rilevanti, nel presente procedimento, gli accertamenti operati in quella sede e posti alla base delle valutazioni del giudice penale, in ragione del fatto che essi erano consistiti in sopralluoghi e analisi della organizzazione aziendale di gran lunga posteriori all’anno 1989 nonchè nella elencazione di macchinari acquistati nei tempo dalla società per predisporre le tutele nel settore in esame e tenendo poi contro delle perizie ambientale e medico legale svolte nel luglio 1989, in prossimità dell’epoca dei fatti, nell’ambito dell’altro procedimento penale concluso con una sentenza di non doversi procedere per amnistia, il Tribunale ha evidenziato gravi difetti soprattutto nella organizzazione del lavoro negli ambienti ove avveniva la bonifica dall’amianto.

Tali difetti attenevano all’imperfetto isolamento di tali ambienti, con conseguente possibile dispersione di polveri e libre di amianto nelle zone circostanti; al difettoso trattamento delle acque di lavaggio del sottocassa; al fatto che le superfici delle pareti della zona deputata alla bonifica avevano una consistenza tale da rendere difficile una loro decontaminazione attraverso gli interventi di pulizia predisposti dalla società, anche nella zona in cui venivano effettuati operazioni di sostituzione dei filtri ove quindi potevano trovare sviluppo e dispersione fibre di amianto; alla inidoneità dell’impianto di immissione e di estrazione dell’aria in tale ambiente; all’inidoneità del casco a evitare l’introduzione di fibre di amianto all’interno di esso.

I giudici di merito hanno pertanto valutato che tali perizie dimostravano che nell’Officina di (OMISSIS), nel periodo in questione, si era creato un rischio ambientale di esposizione ad inalazione di fibre di amianto per tutti i lavoratori dipendenti e tanto sia per la colpevole gestione della zona B) sia per le carenze di tutela nella zona A), coerentemente concludendo nel senso che la società si era resa inadempiente agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. non per la mancata applicazione di nuove tecnologie, ma in ragione della violazione delle norme di comportamento da essa stessa dettate in materia di trattamento dell’amianto con la propria circolare del 1 aprile 1983, quando, a seguito dell’evolvere delle conoscenze mediche e dell’adozione da parte della Comunità delle direttive dell’80 dell’82 e dell’83, era ormai divenuto pienamente noto il rischio di tumore derivante dalla esposizione alle fibre di amianto.

In proposito, la ricorrente deduce peraltro che i giudici avrebbero trascurato alcuni elementi delle perizie che militerebbero nel senso della piena adozione da parte della società di misure idonee alla salvaguardia della salute dei lavoratori della officina; tale eccezione è però sostenuta dalla estrapolazione di alcune frasi o parti di frasi dalle perizie, delle quali non è pertanto possibile cogliere completamente il significato, anche alla luce di ciò che di diverso ampiamente riproduce il testo della sentenza impugnata, cosicchè deve ritenersi che gli altri rilievi non siano stati ritenuti sufficientemente significativi dal Tribunale nel contesto della integrale lettura delle relazioni peritali.

In conclusione, esclusa la erroneità dell’interpretazione dell’art. 2087 c.c., le censure formulate con il motivo all’esame non incidono sulla correttezza, sul piano dell’iter logico seguito e della corrispondenza delle argomentazioni alle risultanze istruttorie, delle conclusioni dagli stessi assunte con la sentenza impugnata, onde il motivo va respinto.

La questione svolta con il secondo motivo non risulta trattata nella sentenza impugnata, nè la ricorrente specifica i termini e i modi con cui la stessa sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame.

Configurandosi quindi come questione nuova, il motivo deve ritenersi inammissibile.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che il comportamento dei ricorrenti, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma poi si erano rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, coincidenti con quelle contrassegnate dalla lettere A e B, esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che dopo la timbratura all’orologio marcatempo i lavoratori si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’Officina. Trattasi di valutazione che non appare irragionevole, tenuto conto dei motivi dell’iniziativa, indicate dal Tribunale nell’avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico delle F.S. che riportava notizie allarmami con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso della società va respinto, con la conseguente condanna della stessa a rimborsare al resistente costituito le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo. Nulla va disposto quanto alle spese relativamente alle posizioni dei due lavoratori rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, in favore di C. C., in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 40,00 per esborsi.

Nulla per le spese nei confronti di A.P. e C. A..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *