GIORNALI

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  9 gennaio 2014, n. 290

Svolgimento del processo

D.F.F. chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere all’ANSA il pagamento di crediti a suo avviso conseguenti l’intercorso rapporto di lavoro con la detta società per due anni circa.
Il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n.2189/2002, con il quale ingiungeva all’ANSA il pagamento di Euro.75.429,06, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla maturazione del diritto.
Proponeva opposizione l’ANSA, eccependo in via preliminare l’intervenuta prescrizione quinquennale e nel merito sostenendo: di avere intrattenuto con il D.F. un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 del c.c.n.l.g. in qualità di collaboratore fisso; di avere pattuito con il D.F. un compenso fisso (L. 1.921.674) per un numero di collaborazioni mensili pari a 24, assumendo l’impegno a retribuire le collaborazioni eccedenti le 24 mensili; di avere regolarmente compensato 24 collaborazioni mensili e di non dovere perciò compensare ulteriormente l’attività svolta.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Proponeva appello il D.F. . Resisteva l’ANSA. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 15 settembre 2009, accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, condannando l’ANSA al pagamento delle spese del doppio grado. Riteneva in sostanza che il compenso per il collaboratore fisso, come evincibile dal c.c.n.l.g. e dal contratto individuale, era connesso non al numero di collaborazioni intese come giornate lavorative, bensì ai “pezzi” giornalistici o articoli prodotti. Accertava infine l’insussistenza dell’eccepita prescrizione estintiva, valutati gli atti interruttivi prodotti.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’ANSA, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste il D.F. con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con i due motivi di censura il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del c.c.n.l.g. Lamenta che il giudice di appello fornì una interpretazione del termine “collaborazione” estranea alla natura del rapporto di collaborazione fissa di cui al menzionato art. 2. Lamenta infatti che dal tenore letterale dei contratti individuali stipulati tra le parti, prevedenti “la fornitura di notizie e servizi riguardanti il settore della cronaca bianca”, il termine collaborazione non poteva che intendersi come comprensivo di tutta l’attività giornaliera svolta dal collaboratore, indipendentemente dal numero di pezzi prodotti e pubblicati. Risultava decisivo, alla luce dei canoni di ermeneutica contrattuale, l’uso del termine collaborazione nei contratti (che indica una attività e non un risultato); la quantificazione mensile della retribuzione, che di fatto venne sempre corrisposta indipendentemente dal numero degli articoli realizzati.
Lamenta inoltre che la pacifica natura subordinata del rapporto di lavoro del collaboratore fisso escludeva che i compensi potessero essere pattuiti in funzione di ogni singolo articolo, in tal caso versandosi in ipotesi di rapporto di lavoro giornalistico autonomo, considerando peraltro che per costante giurisprudenza il collaboratore fisso non è tenuto ad una attività giornalistica quotidiana, come il redattore, svolgendo piuttosto prestazioni non occasionali rivolte ad esigenze informative di un determinato settore della vita sociale ed assumendo la responsabilità di un servizio, tenendosi a disposizione tra una prestazione e l’altra per le varie esigenze redazionali.
Evidenzia pertanto che col D.F. venne pattuito un rapporto di lavoro subordinato e non la semplice fornitura di un determinato numero di articoli.
Lamenta infine che la Corte di merito, identificando la collaborazione con il singolo articolo giornalistico, attribuì al ricorrente un trattamento economico moltiplicando il numero dei pezzi giornalistici prodotti per l’importo del minimo tabellare a sua volta diviso per otto, laddove il numero delle collaborazioni, in base all’art. 2 del c.c.n.l.g. è solo uno dei parametri di riferimento, unitamente all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate.
2. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
L’art. 2 del c.c.n.l.g. applicabile nella specie stabilisce che sono collaboratori fissi “i giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché, sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; vincolo di dipendenza allorquando l’impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche...”.
“Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all’impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese”.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa S.C., non v’è dubbio che deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra. Pertanto il collaboratore fisso assicura un contributo professionale ed una continuità di rapporto che lo rendono organizzabile in modo strutturale dalla Direzione, in relazione ai requisiti contrattualmente previsti della “prestazione continuativa”, della “responsabilità di un servizio” e del “vincolo di dipendenza” (ex aliis, Cass. n. 16543/04; Cass. 4797/04; Cass. n. 833/01).
Non v’è dubbio pertanto che la fornitura, con continuità, ai lettori della testata di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione avvenga attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, tanto che la retribuzione contrattuale collettiva è (anche) collegata al numero di collaborazioni mensili, che non possono non identificarsi con questi ultimi (articoli o rubriche), non potendo evidentemente coincidere, pena l’inutilità della norma contrattuale collettiva, con l’impegno della collaborazione e la natura ed importanza delle materie trattate. Ciò anche per la considerazione che qualora, come nella specie, il numero di collaborazioni sia pari al numero di giornate di lavoro mensili, verrebbe meno il requisito della continuità per subentrarvi quello della quotidianità, tipica invece del redattore ordinario, il cui orario di lavoro è distribuito su cinque giorni alla settimana (art. 7 c.c.n.l.g.).
Né a tale esegesi contrattuale osta l’osservazione della ricorrente secondo cui, qualora per “collaborazione” dovesse intendersi il singolo articolo o rubrica prodotti dal collaboratore ci si troverebbe dinanzi non ad un rapporto di lavoro subordinato, qual’è, pacificamente (cfr. per tutte Cass. n. 6512/90) quello del collaboratore fisso ex art. 2 del c.c.n.l.g., ma di fronte ad un rapporto di lavoro autonomo, che solo consentirebbe di compensare il prestatore ad opus, in funzione cioè di ogni singolo articolo.
Ed invero questa S.C. ha più volte affermato, proprio in materia di lavoro giornalistico (Cass. n. 17412 del 2012; Cass. n. 8068 del 2009), che la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni, essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell’editore.
Osserva inoltre la Corte che laddove la prestazione effettuata si discosti notevolmente, anche per l’elevato numero di articoli o rubriche prodotti e pubblicati, da quella pattuita, il giudice di merito ben può provvedere all’adeguamento della retribuzione ex art. 36 e 2099, comma 2, c.c., esplicitamente invocati dal ricorrente in primo grado (pag. 2 sentenza impugnata), cfr. Cass. n. 8260/95, Cass. n. 11881/90.
In altri termini il compenso del collaboratore fisso deve quantificarsi tenendo conto dei parametri indicati nell’art. 2 del c.c.n.l.g. e cioè l’importanza delle materie trattate, il tipo, la qualità e quantità delle collaborazioni nel senso sopra esposto.
Inoltre, fornendo le disposizioni contrattuali la soglia minima relativa a collaborazioni di 4 o 8 pezzi al mese, rientra nei poteri di apprezzamento discrezionale del giudice di merito individuare un logico criterio per il compenso di un numero maggiore di collaborazioni, tenendo conto di tutti i parametri sopra evidenziati (Cass. 19 agosto 2011 n. 17403).
Potrebbe pertanto effettivamente risultare violato, nel quomodo, il canone di proporzionalità e di equa determinazione della retribuzione laddove si provvedesse a tale adeguamento dividendo semplicemente il compenso pattuito per le collaborazioni previste, moltiplicandolo quindi per tutti gli articoli o pezzi giornalistici prodotti, senza congruamente accertare l’impegno di frequenza richiesto e la natura ed importanza delle materie trattate che parimenti contribuiscono, in base al c.cn.l.g. (art. 2, comma 4), a quantificare la retribuzione dovuta.
Il medesimo principio imponeva tuttavia anche alla ricorrente di specificare le ragioni per cui l’impegno richiesto o di fatto reso dal collaboratore fosse tale da giustificare una remunerazione inferiore a quella determinata dalla Corte di merito, laddove la società ha anzi evidenziato che al D.F. venne richiesto un impegno per 24 giornate lavorative al mese (sostanzialmente analogo, come sopra visto, a quello del redattore ordinario), tanto meno specificando la natura ed importanza delle materie trattate, non fornendo così alla Corte elementi per ritenere eccessiva la quantificazione operata dalla Corte di merito.
Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le alterne fasi del giudizio di merito consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *