Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 5 febbraio 2015, n. 2133
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27251-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2970/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2011 R.G.N. 2547/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27251-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2970/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2011 R.G.N. 2547/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 maggio 2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 29 luglio 2008 con la quale e’ stata rigettata la domanda proposta da (OMISSIS) volta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la (OMISSIS) s.p.a. dall’1 giugno 2002 al 27 luglio 2005, la declaratoria di nullita’, illegittimita’ o inefficacia del licenziamento intimatole verbalmente il 27 luglio 2005 e la condanna della societa’ al ripristino del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni non corrisposte e della somma di euro 51.404,32 a titolo di differenze retributive ed al risarcimento del danno per avere svolto attivita’ usurante. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro fra le parti sulla base delle prove testimoniali assunte e non ha ritenuto provato neppure il dedotto licenziamento verbale, mentre ha ritenuto la piena legittimita’ del contratto di collaborazione continuata e continuativa intercorso tra le parti; ha inoltre ritenuto motivo nuovo l’invocata applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. La Corte territoriale ha inoltre considerato che non era stata mossa alcune censura all’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui dalla negazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti discende il rigetto della domanda di risarcimento del danno per attivita’ usurante, anche in considerazione del difetto di allegazione in merito al rapporto di causalita’ fra il danno lamentato e l’attivita’ lavorativa. In ordine alla mancata chiamata in causa dell’INPS, il giudice dell’appello ha considerato che tale chiamata in causa doveva essere proposta dal medesimo ricorrente non essendone nata l’esigenza a seguito della costituzione della parte convenuta.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la natura subordinata del rapporto di lavoro fra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. con riferimento alla valutazione delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla risoluzione del rapporto. In particolare si assume che non potrebbero essere considerati fatti nuovi quelli contenuti nelle dichiarazioni dei testi regolarmente assunti.
Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la domanda relativa alle differenze retributive. In particolare si lamenta che sarebbe stata trascurata la specifica contestazione, da parte della ricorrente, della documentazione che comproverebbe l’avvenuto pagamento di somme sufficienti in relazione al lavoro svolto.
Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la chiamata in causa dell’INPS. In particolare si deduce che la chiamata in causa di un terzo, in un rito speciale come quello del lavoro, deve passare dal vaglio del giudice e non sarebbe possibile realizzarla per la mera volonta’ della parte.
Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la domanda di attivita’ usurante. In particolare si assume che la prova testimoniale assunta avrebbe confermato il carattere usurante dell’attivita’ svolta dalla ricorrente e la relativa domanda non potrebbe ritenersi assorbita dal rigetto della domanda relativa al carattere subordinato del rapporto di lavoro fra le parti.
Con i primi tre motivi ed il quinto, che possono considerarsi connessi riferendosi tutti alla valutazione delle prove testimoniali e del resto del materiale probatorio, si lamentano difetti di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, e sono infondati. Questa Corte ha piu’ volte affermato che, qualora il ricorrente, in sede di legittimita’, denunci l’omessa valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita’, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione e’ mancata ovvero e’ stata insufficiente o illogica (cfr. Cass. 12 marzo 2009 n. 6023). Inoltre e’ stato pure affermato che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicita’, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non puo’ farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiche’, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimita’ sulle valutazioni riservate al giudice di merito (cfr. 5 marzo 2007 n. 5066). Nel caso in esame la ricorrente non riporta dettagliatamente le prove testimoniali o documentali che sarebbero state trascurate o male interpretate.
Il quarto motivo e’ pure infondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la non configurabilita’ di un unico rapporto previdenziale trilatero ossia intercorrente fra datore di lavoro – assicurante, lavoratore-assicurato ed ente assicuratore e, per contro, la configurazione di tre distinti rapporti bilaterali, impediscono di ravvisare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti ora detti, quando il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo contro il datore (Cass. 19 gennaio 1994 n. 169, 23 gennaio 1998 n. 1640, 7 agosto 2000 n. 10377, Sez. un. 17 gennaio 2003 n. 683, ord. 18 febbraio 2004 n. 3339, 3 luglio 2004 n. 12213).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla risoluzione del rapporto. In particolare si assume che non potrebbero essere considerati fatti nuovi quelli contenuti nelle dichiarazioni dei testi regolarmente assunti.
Con il terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la domanda relativa alle differenze retributive. In particolare si lamenta che sarebbe stata trascurata la specifica contestazione, da parte della ricorrente, della documentazione che comproverebbe l’avvenuto pagamento di somme sufficienti in relazione al lavoro svolto.
Con il quarto motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la chiamata in causa dell’INPS. In particolare si deduce che la chiamata in causa di un terzo, in un rito speciale come quello del lavoro, deve passare dal vaglio del giudice e non sarebbe possibile realizzarla per la mera volonta’ della parte.
Con il quinto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la domanda di attivita’ usurante. In particolare si assume che la prova testimoniale assunta avrebbe confermato il carattere usurante dell’attivita’ svolta dalla ricorrente e la relativa domanda non potrebbe ritenersi assorbita dal rigetto della domanda relativa al carattere subordinato del rapporto di lavoro fra le parti.
Con i primi tre motivi ed il quinto, che possono considerarsi connessi riferendosi tutti alla valutazione delle prove testimoniali e del resto del materiale probatorio, si lamentano difetti di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, e sono infondati. Questa Corte ha piu’ volte affermato che, qualora il ricorrente, in sede di legittimita’, denunci l’omessa valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisivita’, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione e’ mancata ovvero e’ stata insufficiente o illogica (cfr. Cass. 12 marzo 2009 n. 6023). Inoltre e’ stato pure affermato che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza, deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basa la decisione (o il capo di essa) censurata, ovvero la specificazione di illogicita’, o ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, e quindi l’assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi, mentre non puo’ farsi valere il contrasto dell’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito con il convincimento e con le tesi della parte, poiche’, diversamente opinando, il motivo di ricorso di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 finirebbe per risolversi in una richiesta di sindacato del giudice di legittimita’ sulle valutazioni riservate al giudice di merito (cfr. 5 marzo 2007 n. 5066). Nel caso in esame la ricorrente non riporta dettagliatamente le prove testimoniali o documentali che sarebbero state trascurate o male interpretate.
Il quarto motivo e’ pure infondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la non configurabilita’ di un unico rapporto previdenziale trilatero ossia intercorrente fra datore di lavoro – assicurante, lavoratore-assicurato ed ente assicuratore e, per contro, la configurazione di tre distinti rapporti bilaterali, impediscono di ravvisare il litisconsorzio necessario fra i tre soggetti ora detti, quando il lavoratore avanzi pretese di contenuto contributivo contro il datore (Cass. 19 gennaio 1994 n. 169, 23 gennaio 1998 n. 1640, 7 agosto 2000 n. 10377, Sez. un. 17 gennaio 2003 n. 683, ord. 18 febbraio 2004 n. 3339, 3 luglio 2004 n. 12213).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge
Leave a Reply