Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2016, n. 17445

Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, puo’ dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attivita’ lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attivita’ lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, articolo 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidita’ (riduzione della capacita’ lavorativa del 74% o superiore), sara’ necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, articolo 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 31 agosto 2016, n. 17445

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10790/2010 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3283/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/04/2009 R.G.N. 455/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 14 aprile 2009, decidendo sull’appello proposto da (OMISSIS) (nata il 24/7/1943) contro la sentenza resa dal Tribunale di Velletri tra l’appellante e l’Inps, ha confermato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto alla assistita l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio (20/1/2005); ha invece condannato l’Inps al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado liquidate in misura superiore a quanto riconosciuto dal primo giudice.
2. La Corte ha infatti ritenuto che nel regime previsto dalla L. n. 118 del 1971, articolo 13, e dalla L. n. 482 del 1968, articolo 19, l’incollocazione al lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova deve essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non puo’ supplire la prova dello stato di disoccupazione. Ha invece ritenuto che le spese liquidate dal primo giudice violavano i minimi inderogabili previsti nella tariffa professionale.
3. Contro la sentenza, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. L’INPS deposita procura in calce alla copia del ricorso notificatogli. La ricorrente deposita memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso e’ costituito dalla violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, articolo 13, in combinato disposto con alla L. n. 68 del 1999, articolo 1, comma 1, lettera a), e articolo 8; del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 1, comma 1, e tabella a), come sostituito dalla L. n. 724 del 1994, articolo 11, e dalla tabella A, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, articolo 1, comma 1, degli articoli 115, 434 e 436 c.p.c., articolo 2729 c.c. e ss., nonche’ dall’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la ricorrente assume che con l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n. 68, applicabile ratione temporis al caso di specie, era venuta meno la possibilita’ giuridica di iscrizione negli elenchi del collocamento dei disabili con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione in ragione dell’eta’ e’ preclusa. Chiede pertanto che si dichiari se “una donna invalida civile ultra cinquantacinquenne che, con domanda amministrativa del 18/7/2002, chieda il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza di cui alla L. n. 118 del 1971, articolo 13, e’ impossibilitata, sulla base delle leggi vigenti, ad iscriversi negli elenchi del collocamento disabili in assenza del verbale di accertamento di una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45% e se, nel caso affermativo, possa provare per il periodo precedente l’invio del verbale di accertamento dell’invalidita’, ovvero per il periodo successivo al compimento del 600 anno di eta’, il suo stato di incollocazione al lavoro con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni”.
2. Il motivo e’ fondato. La questione ha formato oggetto di numerose decisioni e da ultimo e’ stata espressamente affrontata da Cass., 28 agosto 2013, n. 19833 (cui sono seguite Cass. 23 febbraio 2015, n. 3538, e 18 marzo 2016, n. 5489) che qui si richiama per darvi continuita’.
3. Il quadro normativo e’ piu’ volte variato nel tempo.
La norma base e’ costituita dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13. Tale articolo e’ stato modificato nel 2007, ma la modifica non si applica al caso in esame, in cui la domanda amministrativa e’ stata depositata nel luglio del 2002 e che deve pertanto essere deciso in base al testo previgente, per il quale: “Ai mutilati ed invalidi civili di eta’ compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita’ lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e’ concesso a carico dello stato ed a cura del ministero dell’interno, un assegno mensile di Lire 12.000 per tredici mensilita’, con le stesse condizioni e modalita’ previste per l’assegnazione della pensione di cui allo articolo precedente”. La norma richiede, oltre al requisito sanitario, che il soggetto sia “incollocato al lavoro”.
4. Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, articolo 1, comma 35, il requisito occupazionale e’ cambiato, nel senso che non si richiede piu’ la “incollocazione al lavoro”, ma semplicemente lo stato dl inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attivita’ lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste.
5. Anche la disciplina che regola il meccanismo per l’assunzione obbligatoria e’ cambiata: la L. n. 482 del 1968, e’ stata totalmente modificata dalla L. n. 68 del 1999, ed il cambiamento normativo riguarda anche il caso in esame, essendo intervenuto sin dal 1999.
6. La L. del 1968 (con la quale si coordinava la legge sulla invalidita’ civile del 1971 nel suo testo originario) consentiva all’invalido di chiedere l’iscrizione negli elenchi mediante la presentazione di una domanda munita della necessaria documentazione attestante la sussistenza dei requisiti.
7. Ricostruendo il quadro normativo dell’epoca, le Sezioni unite affermarono: “Ai fini del diritto all’assegno d’invalidita’ previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, l’invalido e’ da ritenersi “incollocato al lavoro” non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione ma solo quando, essendo iscritto (o avendo presentato domanda d’iscrizione ai sensi della L. n. 482 del 1968, articolo 19) nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito un’occupazione in mansioni compatibili”. (Cass. Sez. Un., 10/01/1992, n. 203).
8. La normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 e’ piu’ complessa, perche’ si puo’ richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, articolo 8, solo se e’ stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento del requisiti sanitari previsti dall’articolo 1, comma 1, (minorazioni che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo).
9. Per espressa previsione dell’articolo 1, comma 4, il diritto ad accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili (e quindi la possibilita’ di fare la domanda di iscrizione nelle liste) sorge solo dopo l’accertamento dei requisiti sanitari su indicati ad opera delle commissioni mediche previste dalla L. n. 104 del 1992, articolo 4.
10. Questa fase e’ stata pertanto definita “rigorosamente propedeutica”(Cass. 9502 del 2012):se non viene esaurita, se la riduzione della capacita’ lavorativa non e’ stata “accertata” (L. n. 68 del 1999, articolo 1, commi 1 e 4) il disabile non puo’ chiedere l’iscrizione nelle liste.
11. L’assetto normativo su ricostruito, se applicato continuando a collegare il requisito della incollocazione al lavoro alla iscrizione negli elenchi o anche semplicemente alla domanda di iscrizione, comporterebbe un serio problema di compatibilita’ con i principi fissati dall’articolo 38 Cost..
12.La Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali, sotto il profilo della ragionevolezza coordinato con i principi dell’articolo 38 Cost., previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data del rilascio di un certificato, il quale puo’ ritardare oltre I tempi tecnici occorrenti per l’accertamento, a causa di disfunzioni dell’apparato burocratico. Il giudice delle leggi ha ritenuto che, quando all’atto della introduzione del procedimento amministrativo sussistono tutti i presupposti del diritto alla prestazione previdenziale, la durata del procedimento non deve andare a detrimento delle ragioni fatte valere con la domanda (Corte cost., sentenza n. 483 del 1995).
13. Nel caso in esame, il tenore delle disposizioni consente di operare una interpretazione che eviti il contrasto con i principi su richiamati, affermando, in conformita’ a Cass. 12 giugno 2012, n. 9502, che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, e’ sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, articolo 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi).
14.11 disabile in tal caso dovra’ comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale prova, in giudizio, potra’ essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite e’ costituito dal fatto che non potra’ essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalita’ previste dalla legge per le autocertificazioni, che puo’ assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed e’, invece, priva di efficacia probatoria In sede giurisdizionale (Cass., ord., 20/12/2010, n. 25800).
15.Deve poi aggiungersi che, se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidita’ civile dopo che le commissioni mediche si sono gia’ espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessita’ della prova di aver richiesto l’iscrizione negli elenchi. Parimenti rimane ferma la necessita’ di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidita’ del 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all’accertamento delle commissioni ex L. n. 104 del 1992. Anche in questo caso l’interessato dovra’ dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si e’ attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi.
16. In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, sino a quando la L. n. 247 del 2007, non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l’assegno d’invalidita’ civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche dl essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili. Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, puo’ essere provato dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione.
17.La corte di merito non si e’ attenuta a questi principi. Ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio a nuovo giudice di appello il quale decidera’ la controversia in esame In base al seguente principio di diritto: “Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, puo’ dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attivita’ lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attivita’ lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, articolo 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine. Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidita’ (riduzione della capacita’ lavorativa del 74% o superiore), sara’ necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, articolo 8”. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

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