Nel caso in cui siano accertati l’esercizio professionale, cioè sistematico, di un’attività economica, di produzione o scambio di beni o servizi, mediante organizzazione di mezzi, al fine di conseguire uno scopo di lucro, e, al tempo stesso, l’effettuazione, nell’ambito di tale organizzazione imprenditoriale, di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro subordinato, le medesime debbono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova – da fornirsi da colui che contesta l’onerosità – che le prestazioni stesse sono caratterizzate da gratuità. Una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilità della retribuzione, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 28 marzo 2017, n. 7925
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10445-2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), in proprio e quale cogestore della Scuola Materna (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 480/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/04/2010 R.G.N. 101/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DEL PROCESSO
Con sentenza n. 480/2010 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che ne aveva respinto le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni n. 96544 del 30 maggio 1997 e n. 96458 del 15 luglio 1997, emesse dall’INPS per contributi omessi e relative sanzioni civili. Le somme erano pretese dall’istituto previdenziale a seguito dell’accertamento, in sede ispettiva, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra alcune insegnanti e la scuola materna (OMISSIS) gestita, unitamente al sacerdote (OMISSIS), da (OMISSIS). Quest’ultima ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a tre motivi.
L’INPS resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto che individua, nell’illustrazione del motivo, nell’articolo 2697 c.c.. In particolare, si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia errato nell’attribuire alla parte opponente l’onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le insegnanti e la scuola materna. La Corte territoriale, infatti, aveva statuito che spettasse alla scuola materna fornire la prova rigorosa che la causa del rapporto consistesse unicamente nell’affectio e che tale onere non era stato assolto.
2. Il motivo e’ infondato. Va premesso che, come e’ dato arguire dalla sentenza impugnata, la difesa della ricorrente non si era fondata sulla negazione delle modalita’ di espletamento dei rapporti ma, bensi’, sull’affermazione che tali rapporti non fossero soggetti ad alcun obbligo contributivo perche’ non onerosi. In particolare, la pattuizione intercorsa tra le parti con la quale si era convenuto che non sarebbe stato erogato alcuno stipendio e che l’attivita’ d’insegnamento sarebbe stata certificata solo per consentire l’acquisizione di punteggi utili per assunzioni presso le istituzioni pubbliche, escludeva la natura onerosa e quindi subordinata. L’INPS, si da’ atto in sentenza, aveva accertato la natura subordinata dei rapporti sulla base di taluni presupposti documentali e precisi riscontri quali i certificati di servizio del competente circolo didattico e le dichiarazioni raccolte dalle lavoratrici.
3. L’esame del motivo va preceduto dalla riaffermazione del principio – piu’ volte espresso da questa Corte- secondo cui nel caso in cui siano accertati l’esercizio professionale, cioe’ sistematico, di un’attivita’ economica, di produzione o scambio di beni o servizi, mediante organizzazione di mezzi, al fine di conseguire uno scopo di lucro, e, al tempo stesso, l’effettuazione, nell’ambito di tale organizzazione imprenditoriale, di prestazioni oggettivamente configurabili come di lavoro subordinato, le medesime debbono presumersi effettuate a titolo oneroso, salva la prova – da fornirsi da colui che contesta l’onerosita’ – che le prestazioni stesse sono caratterizzate da gratuita’. Una tale prova, peraltro, non puo’ essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalita’ di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze oggettive o soggettive (modalita’, quantita’ del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilita’ della retribuzione, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (come, nella specie, l’acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attivita’ d’insegnamento in un istituto magistrale parificato). (Cass. 7186/1986 e nello stesso senso Cass.3290/1998; 1895/1993; 5550/85; 996/83; 527/83; 2123/81; n 412846; 2504/79; 4015/76). Nel caso di specie, dunque, la sentenza impugnata ha correttamente posto a carico della datrice di lavoro – che sosteneva la tesi della prestazione gratuita in vista del futuro vantaggio auspicato dalle insegnanti – l’onere di provare che il rapporto di lavoro instaurato con le insegnanti stesse fosse gratuito, superando la presunzione di onerosita’.
4. Con il secondo motivo la ricorrente – senza indicare espressamente il vizio previsto dall’articolo 360, comma 1, n. 5 lamenta insufficiente ed errata motivazione, sostenendo che la Corte d’appello di Catanzaro abbia errato nel dare credito alle dichiarazioni rese dalle insegnanti valutandole, peraltro, in modo difforme rispetto ai loro contenuti. Anzi, dalle medesime affermazioni poteva trarsi solo il convincimento che l’attivita’ di insegnamento era stata resa gratuitamente e volontariamente non per “affectio” o spirito di solidarieta’ ma solo per maturare punteggi utili per l’inserimento nelle graduatorie per l’assunzione di incarichi nelle scuole statali.
5. Il motivo e’ infondato. Nel caso di specie il vizio di motivazione della sentenza impugnata sarebbe derivato dall’eccessiva rilevanza attribuita ad alcune emergenze istruttorie (domanda di assunzione rivolta al direttore didattico, osservanza di turni di lavoro, firma su fogli di presenza) e dalla mancata valorizzazione delle risultanze dell’ interrogatorio delle insegnanti sulla gratuita’ della prestazione pur di acquisire punteggio. Da queste, infatti, ad avviso della ricorrente, si doveva evincere che nessun compenso era stato concordato oltre all’acquisizione del punteggio.
6. Le critiche al procedimento logico che ha condotto la Corte d’appello a ritenere la natura subordinata dei rapporti in esame non colgono nel segno perche’ la Corte territoriale ha correttamente fondato il decisum sul difetto di allegazione degli elementi dai quali poter trarre la natura mutualistico- assistenziale o comunque gratuita dell’attivita’ richiesta all’insegnante. Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte (v., ex multis, Cass. 11089/2012), ogni attivita’ oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma puo’ essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuita’ della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalita’ di solidarieta’ in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito e’ incensurabile in sede di legittimita’, se immune da errori di diritto e da vizi logici.
7. Una tale prova, peraltro, non puo’ essere desunta soltanto dalle pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalita’ di svolgimento del rapporto, di peculiari circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilita’ della retribuzione. Gia’ da tempo questa Corte di legittimita’, intervenendo proprio in fattispecie incentrata sull’acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attivita’ d’insegnamento, ha ritenuto non dirimente la semplice dimostrazione del vantaggio futuro e non pecuniario che il lavoratore si ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita (v. la gia’ citata Cass. 7158/1986). Si appalesano, allora, per quanto detto, prive di decisivita’ le censure avverso la ritenuta subordinazione imperniate esclusivamente sull’inadeguata valutazione delle risultanze dell’interrogatorio libero delle lavoratrici.
8. Peraltro, i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sono configurabili solo quando nel ragionamento del giudice sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate e non possono consistere nella mera difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice a quo rispetto a quello preteso dalla parte, in quanto spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento; valutare le prove controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute piu’ idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 22 aprile 2010, n. 9547; 19 agosto 2011, n. 17437).
9. In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle prove fornite ai fini della dimostrazione della natura onerosa o gratuita della prestazione, questa Corte ha piu’ volte ribadito che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito e’ incensurabile in sede di legittimita’, se immune da errori di diritto e da vizi logici (cosi’ Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833; 20 febbraio 2006, n. 3602). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal Giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico-argomentativo che sorregoe la decisione e’ chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicita’ o insanabile contraddizione. In particolare la Corte territoriale e’ pervenuta alla conclusione – che, peraltro, si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivato – della natura subordinata dei rapporti di lavoro in oggetto, uniformandosi ad un consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui ogni attivita’ oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso e puo’ essere ricondotta ad un rapporto diverso: istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuita’ della prestazione, solo ove risulti dimostrata la sussistenza della finalita’ di solidarieta’ in luogo di quella lucrativa, fermo restando che e’ colui che oppone rapporti di lavoro diversi dal rapporto di lavoro subordinato che deve provare i requisiti richiesti per la configurazione del diverso rapporto (vedi, tra le altre: Cass. 3 luglio 2017, n 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602). In questa ottica, dunque, la Corte d’appello di Catanzaro, dopo l’esame del materiale probatorio acquisito, ha indicato analiticamente gli elementi in fatto, emersi dalla prova per testi espletata in primo grado, che l’hanno portata a concludere per l’onerosita’ delle prestazioni lavorative: la presenza delle lavoratrici presso l’asilo con la finalita’ di insegnare previa domanda presentata al direttore didattico per gli anni scolastici attestati nei rispettivi certificati di servizio, lo svolgimento effettivo di attivita’ di insegnamento attraverso turni predisposti, la soggezione al controllo senza preavviso effettuato dallo stesso direttore didattico, l’ontologico contenuto della nozione di subordinazione derivante da tale tipo di controllo.
10. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia su un capo della domanda. Sostiene che nell’atto d’appello all’ultima pagina erano stati reiterati i motivi di impugnazione gia’ articolati in primo grado ma non decisi dal Tribunale. Si trattava del rilievo di difformita’ tra contestazione e condanna perche’ le ipotesi di illecito amministrativo contestate nel verbale di accertamento sarebbero state diverse da quelle ingiunte e del rilievo di mancata enunciazione dei criteri di applicazione della sanzione applicata. Il motivo e’ chiaramente inammissibile attesa la carenza di specificita’ e di autosufficienza che caratterizza la descrizione delle circostanze processuali sulle quali si fonda la censura. Questa Corte ha affermato (Cass. 14561/2012; 17049/2015) che e’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o piu’ motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralita’ nel ricorso, si’ da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
11. Al rigetto del ricorso consegue, infine, la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
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