La cartella di pagamento con la quale l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, con la conseguenza che può essere notificata all’erede anche in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 23 gennaio 2017, n. 1698

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19190-2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) SPA C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

(OMISSIS) S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCE MARCHE – SEDE PROVINCIALE (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 668/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/12/2010 R.G.N. 229/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 10/12/2010, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Ancona tra l’Istituto e (OMISSIS), ha rigettato l’opposizione proposta dal (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), contro la cartella di pagamento per crediti contributivi notificata in data 19/6/2007.

2. La Corte ha infatti rilevato che, nel caso in esame, ossia di accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario e del compimento delle formalita’ previste dall’articolo 498 c.c. per la liquidazione dell’eredita’ nell’interesse di tutti i creditori e i legatari, l’ente previdenziale non puo’ promuovere procedure esecutive individuali dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dall’articolo 499 c.c. e ss., ma non gli e’ preclusa la possibilita’ di notificare il titolo esecutivo volto ad ottenere l’accertamento della incontestabilita’ della sua pretesa.

3. Contro la sentenza, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo, cui resistono con controricorso l’Inps e (OMISSIS) s.p.a. L’Inps deposita memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo e’ incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 506 c.c. c.p.c.: si assume che, accettata l’eredita’ con beneficio d’inventario e instaurata la procedura concorsuale di liquidazione dei debiti ereditari, il divieto di promuovere procedure esecutive ad istanza dei creditori previsto dall’articolo 506 c.c., comma 1, preclude all’istituto di previdenza il potere di notificare la cartella esattoriale agli eredi beneficiati.

2. Il motivo e’ infondato.

3. E’ infatti opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che, nell’ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento svolge una funzione analoga a quella del precetto, di cui all’articolo 480 c.p.c.: essa invero, al pari di quest’ultimo atto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, e’ rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 49, comma 1, (v. Corte Cost. 4 aprile 2007, n. 111).

4. La cartella esattoriale non e’ un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed e’, pertanto, parificabile al precetto (Cass. ord. 29 luglio 2016, n. 15966, con cui si e’ esclusa l’applicabilita’ dell’articolo 2304 c.c. che disciplina il “beneficium excussionis” relativamente alla sola fase esecutiva; v. pure Cass. 13 gennaio 2016, n. 384; Cass. ord. 15 aprile 2011, n. 8704, nonche’ Cass., S.U., 18 marzo 2010, n. 6539, secondo cui la cartella esattoriale costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale e non possiede alcuna autonomia).

5. L’assimilabilita’ della cartella di pagamento al precetto, ponendola al di fuori e prima dell’esecuzione forzata, esclude che la sua notificazione possa rientrare nel divieto previsto dall’articolo 506 c.p.c., il quale colpisce gli atti di esecuzione veri e propri e non anche gli atti diretti all’accertamento del credito.

6. Il divieto di promuovere procedure individuali, posto dall’articolo 506 c.c. in pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell’eredita’ beneficiata, si riferisce alle sole procedure esecutive e, pertanto, non esclude che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell’erede le opportune azioni di accertamento e di condanna, con la conseguenza che, qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale cosi’ ottenuto puo’ essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell’eredita’ beneficiata e il relativo credito puo’ trovare soddisfazione nell’ambito della stessa sull’eventuale residuo ex articoli 502 e 506 c.c. (Cass. 21 aprile 2016, n. 8104; Cass. 3 dicembre 2008 n. 28749; Cass. 14 marzo 2003 n. 3791 e Cass. 30 marzo 2001 n. 4704).

7. E’ stato cosi’ affermato il principio secondo cui, in pendenza della procedura concorsuaie di liquidazione dell’eredita’ beneficiata, i creditori del “de cuius” possono proporre contro l’erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell’esistenza ed entita’ del loro credito, ancorche’ abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all’articolo 498 c.c., stante l’autonomia e quindi la possibilita’ di coesistenza dei due procedimenti, poiche’ detta procedura di liquidazione vieta soltanto l’inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso (Cass. del 27 gennaio 2011, n. 1948; Cass. 3 dicembre 2008, n. 28749).

8. E poi onere del soggetto chiamato all’eredita’ e nei cui confronti la notificazione avvenuta opporsi per resistere alla pretesa dell’ente (cfr. Cass. 3 settembre 2007, n. 18534).

9. Il ricorso deve pertanto essere rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “la cartella di pagamento con la quale l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non e’ un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed e’, pertanto, parificatile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all’erede in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario non cade nel divieto previsto dall’articolo 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dall’articolo 498 c.c., comma 3”.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e altri accessori di legge

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