Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 ottobre 2017, n. 22984. Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato

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Non possono non essere rammentati i principi al riguardo chiaramente espressi da questa Corte: “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua attivita’ di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”, Cass.16.1.96 n.326.
Ed ancora, Cass.14.12.96 n.11178: “la nozione giuridica della subordinazione si ha nell’assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporre secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell’organizzazione imprenditoriale e di determinarne le concrete modalita’ con l’imposizione di decisioni ed istruzioni alle quali il lavoratore e’ obbligato ad attenersi, nella permanenza dell’obbligazione del medesimo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative”.
Neppure il ricorrente deduce che sia emersa (o sia stata fornita) in giudizio una simile prova e che essa non sia stata valutata dal giudice di merito.
2.- Con il secondo motivo l’ (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., oltre a difetto di motivazione in merito alle risultanze probatorie.
Dopo aver riprodotto, per numerose pagine, i verbali delle deposizioni testimoniali, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non aveva valorizzato le circostanze da esse emerse ed in particolare, a suo avviso, la presenza degli elementi cd. sussidiari della subordinazione e l’attivita’ effettivamente svolta che nulla aveva a che vedere con il lavoro autonomo ma piuttosto con l’attivita’ tipica del dipendente di Banca, ed in particolare con la gestione della filiale di (OMISSIS) con tutte le operazioni connesse ed il conseguente inserimento nell’organizzazione aziendale della Banca.
2.1- Il motivo e’ inammissibile.
Premesso che non e’ neppure esposta la ragione per cui la sentenza impugnata avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c., deve rilevarsi che anche tale censura e’ diretta ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, di cui si e’ sopra detto.
Al riguardo deve notarsi che la sentenza impugnata ha accertato che l’ (OMISSIS) non svolgeva alcuna operazione bancaria al di fuori di quelle convenute, limitandosi, peraltro sporadicamente, a fare da tramite tra il cliente e l’agenzia di (OMISSIS); non eseguiva personalmente alcuna delle operazioni affidategli dai clienti con assunzione di responsabilita’, operazioni che venivano invece eseguite dal cassiere o da altro impiegato della Banca, mentre il ricorrente si limitava a svolgere un servizio di cortesia al cliente esterno (recandosi personalmente ad (OMISSIS)) limitato al semplice ritiro e riconsegna dei valori, denaro e documenti; che anche il computer in uso presso il negozio di (OMISSIS) non era connesso in rete con il sistema della Banca, non consentendogli dunque alcuna operativita’ diretta; che l’ (OMISSIS) operava (solo) nel negozio di (OMISSIS) in piena autonomia, senza soggezione a particolari controlli e non vincolato a determinati orari; che non era emersa neppure la prova che il negozio finanziario fosse aperto tutto il giorno oppure solo la mattina.
Trattasi di accertamenti congrui e privi di vizi logici, non inficiati dalla proposta diversa lettura delle testimonianze raccolte, rimanendo comunque non solo indimostrata, ma a ben vedere neppure chiaramente dedotta, la soggezione dell’ (OMISSIS) al potere direttivo della Banca ed in particolare i modi in cui questo sarebbe stato esercitato.
3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

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