[….segue pagina antecedente]
2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, articolo 2, articolo 1203 c.c., n. 3; insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine un punto decisivo della controversia, lamentando l’erronea esclusione della surrogabilita’ del garante obbligato solidale che abbia adempiuto in luogo del debitore principale-datore di lavoro, nei diritti che il lavoratore-creditore soddisfatto vanta nei confronti del Fondo di garanzia.
2.1 Il motivo e’ infondato atteso che, dovendo essere ritenuto debitore solidale in qualita’ di sub-committente per il pagamento delle somme in questione, il CNS non puo’ essere considerato, in pari tempo, nella diversa veste di “avente diritto” dei medesimi lavoratori ai quali subentrerebbe “a qualsiasi titolo” nei confronti dell’INPS; il Consorzio infatti adempie ad un debito proprio e non e’ ammesso a surrogarsi nei diritti del creditore, come chi paga un debito altrui e non ha pertanto alcun diritto ad agire nei confronti del Fondo (cfr. per l’esclusione del diritto di agire in surrogazione nei confronti del Fondo nella fattispecie della responsabilita’ del committente ex articolo 29 d.lgs.276/2003 Cass. 10544/2016, 10663/2016).
2.3 Neppure e’ vero che tra CNS (sub-committente adempiente in luogo del datore di lavoro) e Fondo di Garanzia ricorra un’ipotesi di solidarieta’ dal lato passivo del rapporto obbligatorio, posto che come affermato in plurime sentenze da questa Corte di Cassazione (10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852) il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarita’ che l’interesse del lavoratore alla tutela e’ conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum e’ determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale e la natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido.
3.- In conclusione, alla luce delle premesse, la sentenza impugnata resiste alle critiche sollevate col ricorso che va quindi rigettato, con condanna del CNS ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell’INPS in Euro 4200, di cui Euro 4000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese aggiuntive ed oneri accessori.
Leave a Reply