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Contro la sentenza ha proposto ricorso il CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop a r.l. con due distinti motivi di doglianza ai quali ha resistito l’Inps con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1676 e 1703 c.c., articolo 2511 c.c. e seguenti, articolo 2609 c.c., articolo 27 della c.d. L. Basevi e successive modifiche e integrazioni. Omessa motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, lamentando l’erronea qualificazione del rapporto fra consorzio e societa’ consorziate o associate, nel contesto di un consorzio di secondo grado, in termini di subappalto, con conseguente responsabilita’ solidale ex articolo 1676 c.c.
1.2 Il primo motivo e’ inammissibile e comunque infondato.
Va infatti rilevato che con il presente motivo il consorzio ricorrente, lamentando la qualificazione del rapporto tra consorzio e consorziato in termine di sub-appalto piuttosto che di mandato, intenderebbe sostenere, in qualita’ di mandatario, la propria estraneita’ rispetto all’obbligazione ex articolo 1676 c.c. nei confronti dei dipendenti della consorziata (mandante), affermata invece in altro diverso giudizio (sia in primo grado che in appello) promosso dai lavoratori della (OMISSIS) ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme per ultime retribuzioni e tfr. Non si intuisce pero’, ove dovesse sostenersi l’estraneita’ della mandataria CNS per l’obbligazioni assunte dalla mandante consorziata nei confronti dei propri dipendenti, sulla base di quale titolo il medesimo consorzio intenda agire nella presente causa nei confronti del Fondo di Garanzia tenuto a corrispondere le prestazioni in discorso ai lavoratori o ai loro aventi causa.
1.3 In ogni caso va affermato che correttamente la sentenza impugnata abbia riconosciuto l’applicazione dell’articolo 1676 c.c. al rapporto tra consorzio e consorziata, avendo accertato in fatto che, nel caso in esame, il consorzio di cooperative CNS avesse il compito di partecipare alle gare di appalto, stipulare con le committenti i relativi contratti, di seguito assegnati ed interamente eseguiti dalle cooperative associate; e che inoltre, in base al regolamento dei rapporti economici con le associate, fosse prevista una minuziosa disciplina del pagamento in favore delle associate esecutrici dei proventi degli appalti, incamerati dal consorzio in base allo stato di avanzamento dei lavori, ma poi girati immediatamente alle societa’ consorziate esecutrici degli stessi ovvero trattenuti a conguaglio in caso di precedenti anticipazioni.
1.4 Giudicando una analoga fattispecie in materia di appalto di lavori pubblici, questa Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per cio’ che concerne la speciale tutela prevista dall’articolo 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice nei confronti del sub-committente, giusto il condiviso principio, gia’ enunciato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la previsione contenuta nell’articolo 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto e’ loro dovuto con riferimento all’attivita’ lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non e’ che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto – tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che e’ ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto (cfr. Cass. n. 12048/2003).
1.5 Pertanto non puo’ ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilita’ del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest’ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell’appaltatore (o come qui si e’ trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell’articolo 1676 c.c. (ma anche della L. n. 276 del 2003, articolo 29), all’interno della cui disciplina garantistica ricade, per le gia’ viste considerazioni (come peraltro gia’ accertato nella causa pregiudiziale intentata dai lavoratori della (OMISSIS) ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme in questione, da parte del parte del CNS).
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