Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24368. Nel rapporto tra consorzio e consorziata l’assegnazione dell’esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata è qualificabile come subappalto

Nel rapporto tra consorzio e consorziata l’assegnazione dell’esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata è qualificabile come subappalto, con conseguente responsabilità solidale del consorzio per le spettanze dovute ai lavoratori

Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24368
Data udienza 7 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7816-2012 proposto da:
C.N.S. – CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SCRAL, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 547/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/11/2011 R.G.N. 395/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 547/2011 su appello proposto dall’Inps ha riformato la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda del CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. intesa ad ottenere la condanna dell’Inps in qualita’ di gestore del Fondo di garanzia, istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, articolo 2 al pagamento della somma di Euro 29.874, corrisposta da CNS, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto, in favore dei dipendenti della propria consorziata (OMISSIS) S.r.l. dichiarata fallita con sentenza in data (OMISSIS).
A fondamento della sentenza la Corte d’appello sosteneva che, come riconosciuto nel diverso giudizio promosso dai lavoratori della (OMISSIS) ed in forza del quale era avvenuto il pagamento in loro favore delle somme in questione, CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop A r.l., fosse da considerare condebitore solidale della (OMISSIS), talche’ non aveva titolo per richiedere al fondo di garanzia il pagamento delle ultime tre mensilita’ e della quota di TFR; posto che nel rapporto tra consorzio e consorziata l’assegnazione dell’esecuzione dei lavori a una singola impresa consorziata costituisce un fenomeno qualificabile come subappalto, con conseguente responsabilita’ solidale del consorzio per le spettanze dovute ai lavoratori dell’impresa assegnataria dell’opera, in applicazione dell’articolo 1676 c.c. Sosteneva inoltre che, ai fini della responsabilita’ del Fondo di Garanzia, mancasse il presupposto indefettibile del mancato soddisfacimento del credito del lavoratore previsto dalla legge, ne’ poteva farsi luogo alla surrogazione legale del consorzio nei diritti dei lavoratori.

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