Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 15 luglio 2013, n. 17316
Svolgimento del processo
A..T. ha chiesto che venisse accertata l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Rete Ferroviaria Italiana a seguito di contestazione disciplinare del 19.7.2001, con la quale gli era stato addebitato di essere venuto meno ai suoi compiti di Direttore del Museo di (omissis), per quanto atteneva, in particolare, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile riguardante somme incassate in occasione di alcune visite di scolaresche effettuate presso il Museo negli anni 1998-2000.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda con sentenza che, sull’appello del lavoratore, è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con le conseguenze previste dall’art. 18 l. n. 300/70. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che la contestazione degli addebiti fosse oltre modo generica e che anche dagli accertamenti ispettivi, sui quali la società aveva fondato la contestazione non fosse emerso con certezza che la disorganizzazione contabile e amministrativa, di cui era stato ritento responsabile il T. , fosse effettivamente a lui ascrivibile, non essendo previste, come si leggeva nella relazione ispettiva, “chiare definizioni delle mansioni e responsabilità del T. ” e mancando “procedure formalizzate circa le specifiche attività da svolgere”.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Rete Ferroviaria Italiana spa affidandosi a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria, cui resiste con controricorso il T. .
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, denunciando il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole della statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione degli addebiti fosse generica. Sostiene invece che nella lettera di contestazione erano stati indicati con precisione i fatti addebitati e le circostanze di tempo in cui gli stessi si erano verificati.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2104 e 1176 c.c., nonché dell’art. 3 legge n. 604/66, relativamente alla statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che il T. dovesse andare esente da responsabilità in mancanza di precise direttive da parte del datore di lavoro in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, chiedendo a questa Corte di stabilire se “il prestatore, a prescindere dalle direttive del datore, deve eseguire la prestazione secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, in relazione alle mansioni ed ai profili professionali che la definiscono, ed altresì deve osservare, pur in assenza di specifiche disposizioni, tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta”.
3.- Con il terzo motivo la società si duole della stessa statuizione sotto il profilo del vizio di motivazione.
4.- La censura proposta con il primo motivo è fondata, ciò che tuttavia non può comportare la cassazione della sentenza impugnata, ma solo la correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c, dovendo essere respinte le censure (formulate con il secondo e il terzo motivo) relative alle altre ragioni che sorreggono autonomamente la decisione della Corte di merito, con conseguente rigetto del ricorso nella sua interezza.
4.1.- Questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. n. 8853/2002) che l’esigenza della specificità della contestazione dell’addebito non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata all’esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa.
Ed ha ribadito (cfr. ex plurimis Cass. n. 18377/2006) che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi, sicché la specificità della contestazione sussiste quando sono fornite le indicazioni necessarie ad individuare nella sua materialità il fatto nel quale il datore di lavoro abbia ravvisato la sussistenza di infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
4.2.- L’indagine sulla effettiva sussistenza del requisito della specificità è comunque riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato (cfr. ex plurimis Cass. 6877/98).
4.3.- Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione degli addebiti fosse generica, riguardando alcune irregolarità riscontrate nelle procedure amministrative e contabili seguite dal T. – ed in particolare in quelle attinenti alla registrazione delle somme incassate dal Museo e degli importi che dovevano essere versati alla società Ferrovie – in occasione di visite guidate effettuate presso il Museo, di cui egli era il Direttore, negli anni 1998-2000, senza però che fossero state indicate precisamente le circostanze di tempo in cui si sarebbero verificate le singole irregolarità e senza che fosse stato individuato analiticamente (e non solo nella sua globalità) l’importo delle somme in questione.
4.4.- La motivazione sul punto presenta, tuttavia, una obiettiva incoerenza ed un evidente vizio logico, poiché, pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la previa contestazione dell’addebito ha lo scopo di assicurare l’immediata difesa del lavoratore, trascura poi di considerare, in primo luogo, che, allo scopo di realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia di consentire al lavoratore la possibilità di difendersi, si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, in modo, cioè, che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (Cass. n. 624/98), e in secondo luogo che, nella specie, come risulta dai successivi passaggi della motivazione della stessa sentenza, il lavoratore aveva avuto ampiamente modo di svolgere le proprie difese, sottolineando in proposito che “nonostante le sue reiterate richieste, nessuna procedura contabile era stata attuata, per cui egli, in assenza di qualunque organizzazione contabile, aveva dovuto cercare di fare un po’ d’ordine nelle visite al Museo di (OMISSIS), ai fini statistici, ed aveva, perciò, annotato su un brogliaccio le prenotazioni che gli pervenivano per le visite gratuite e per quelle a pagamento (queste ultime erano solo quelle guidate), che, però, non sempre si concretizzavano in visite effettive e non sempre venivano da lui annotate; che egli non aveva nessuna mansione di natura contabile (non incassava somme né emetteva le fatture), demandata, invece, alla segreteria amministrativa che rilasciava le eventuali ricevute; che la relazione “audit”, sulla quale la società aveva basato la sua contestazione, non aveva rilevato affatto sue responsabilità, ma, invece, confermato la inesistenza di procedure formalizzate”.
Il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla genericità della contestazione non può pertanto essere condiviso.
5.- Quanto alle censure formulate con il secondo ed il terzo motivo – che possono essere esaminati congiuntamente per riguardare problematiche strettamente connesse tra loro – va rilevato che in ordine alla problematica concernente il contenuto dell’obbligo di diligenza, questa Corte ha già affermato che esso si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza in senso tecnico), ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro ad un’utile prestazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 3845/92). Ed ha precisato (cfr. Cass. n. 12769/2000, richiamata anche dalla società ricorrente) che, a norma dell’art. 2104 c.c. (da considerare in relazione all’art. 1176 c.c.), il lavoratore, anche in assenza di direttive del datore di lavoro, deve eseguire la propria prestazione secondo la particolare qualità dell’attività dovuta, quale risulta dalle mansioni e dai profili professionali che la definiscono, e deve osservare altresì tutti quei comportamenti accessori e quelle cautele che si rendano necessari ad assicurare una gestione professionalmente corretta.
5.1.- Il richiamo, tuttavia, non giova alla tesi della ricorrente poiché, nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha escluso che al T. fossero state affidate mansioni di controllo contabile, per quanto riguarda in particolare la gestione delle somme che venivano incassate e di quelle che dovevano essere versate alla società Ferrovie, ed ha conseguentemente escluso che al lavoratore potesse essere ascritta la violazione di comportamenti comunque riconducibili all’esecuzione di tali mansioni, e così la responsabilità della disorganizzazione contabile e amministrativa riscontrata dalla società con riferimento al periodo in questione.
5.2.- Hanno infatti osservato i giudici di merito che dalla relazione ispettiva era risultato che non vi erano all’epoca “procedure formalizzate circa le specifiche attività da svolgere” e che il T. si limitava ad annotare su un brogliaccio le richieste di visita del Museo e ad apporre il proprio visto sul fax di conferma della richiesta di visita. Anche dalla prova testimoniale era emerso che “il T. era stato autorizzato all’uso del Museo per convegni e visite… non c’erano disposizioni che assegnavano al T. il controllo contabile… neanche dopo la istituzione del conto (OMISSIS), avvenuta nel 2000, furono date al T. istruzioni contabili precise, se non che le somme avrebbero dovuto essere versate sul conto stesso”. Dalle dichiarazioni rese all’interrogatorio libero dal procuratore speciale della società era risultato poi che gli introiti delle visite venivano versati direttamente alla segreteria amministrativa del Museo, che a sua volta li trasmetteva all’Usat, mentre non risultava che alcun importo fosse mai stato versato al T. .
5.3.- La ricorrente ha censurato la decisione impugnata, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe avvista che il T. , siccome preposto alla direzione del Museo, doveva considerarsi quale titolare anche della gestione amministrativa e contabile del Museo stesso, ed evidenziando che l’inesistenza di una procedura formalizzata per la gestione della contabilità non lo esonerava dall’obbligo di predisporre una documentazione idonea ad attestare lo svolgimento delle visite e il relativo incasso economico, né gli avrebbe mai potuto consentire di occultare una gestione che, sotto il profilo economico, appariva assolutamente disorganizzata ed irregolare.
5.4.- Tali censure non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede di legittimità, atteso che con le stesse la società ricorrente, lungi dal denunciare lacune o effettive contraddizioni logiche nella motivazione che sorregge l’accertamento di fatto sul quale è fondata la decisione impugnata, si è limitata a prospettare – inammissibilmente – una diversa ricostruzione dei medesimi fatti, proponendone un giudizio valutativo parimenti diverso e introducendo, per di più, questioni che, come quella relativa al preteso occultamento della gestione patrimoniale del Museo o alla violazione dell’obbligo di fedeltà, non risultano trattate nella sentenza impugnata.
5.5.- Al riguardo, va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché – come verificatosi nel caso in esame – la decisione appaia comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria e il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte, poiché, diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento dello stesso giudice di merito, che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. ex plurimis, sui principi sopra indicati, Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008). Va rimarcato, poi, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 20518/2008), e, in ogni caso, e quindi pur quando si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, laddove esse implichino una modifica dei termini della controversia sviluppatasi nei precedenti gradi di merito o comunque presuppongano o richiedano nuovi accertamenti di fatto (Cass. n. 19164/2007).
6.- In definitiva, quindi, previa correzione della motivazione sul punto relativo alla ritenuta genericità della contestazione degli addebiti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.), disponendone la distrazione a favore dell’avv. Benino Migliaccio, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dell’avv. Benino Migliaccio, antistatario.
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