Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – si’ da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessita’ di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2
Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22620
Data udienza 17 maggio 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22276-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2806/2012 della Corte di Appello di Roma, depositata il 05.04.2012 R.G.N. 3057/2010.
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza 2806/2012, pubblicata il 5.4.2012, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) S.P.A., avverso la sentenza di primo grado del Tribunale capitolino che aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inclusione dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) nell’assegno pensionabile per gli anni dal 1998 al 2002, avendo gia’ ottenuto sentenza che riconosceva il medesimo diritto in relazione all’anno 2003, onde egli aveva senza ragione frazionato la domanda;
che la Corte d’Appello richiamato il principio di infrazionabilita’ della domanda affermato dalla sentenza delle SU n. 23726/2007, ne affermava la applicabilita’ alla fattispecie attesa l’unicita’ del rapporto obbligatorio;
che (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, affidando le proprie censure ad un motivo con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi ovvero articoli 2 e 111 Cost.; articoli 1175, 1375 e 2697 c.c.; articolo 96 c.p.c.; articoli 82 e 73 del CCNL 1966/1999 dei Ferrovieri; nonche’ vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 3 e/o n. 5) atteso che il credito vantato giudizialmente non era un credito unitario ma un credito originariamente gia’ frazionato, poiche’ maturato ogni 31 luglio delle annualita’ considerate, e di importo pari a 144,09 annue; ed inoltre perche’ la Corte aveva errato a non considerare provato, in relazione al stesso periodo azionato con la domanda, la necessita’ di rinvenire i documenti sull’interruzione della prescrizione;
che resiste (OMISSIS) Spa con controricorso e memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il ricorso e’ infondato alla stregua dei principi stabiliti dalla recente sentenza 16 febbraio 2017 n. 4090 con la quale le Sezioni Unite hanno riesaminato il problema del frazionamento delle pretese dovute in forza ad un unico rapporto obbligatorio pervenendo alla tesi secondo cui: “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo – si’ da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessita’ di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ai sensi dell’articolo 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2”;
che nel caso in esame non esisteva alcun interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata dei crediti, atteso che nel momento della proposizione della prima domanda di conseguimento dell’identico emolumento per l’anno 2003, le pretese inerenti il pagamento dell’Edr per gli anni (1998-2002) azionati in seguito in questo giudizio erano gia’ maturate, talche’ dando esse luogo a questioni inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, andavano proposte con un unico ricorso, essendo onere della parte attivarsi tempestivamente per la proposizione unitaria di tale domande;
che neppure sussiste il vizio di motivazione denunciato, atteso che la Corte d’Appello, diversamente da quanto supposto dal ricorrente, ha considerato la giustificazione addotta dalla parte circa il rinvenimento solo in un secondo momento degli atti interruttivi della prescrizione relativi alle stesse domande in oggetto, ritenendola tuttavia non provata; derivandone da cio’ l’irrilevanza della stessa eccezione di prescrizione sollevata da (OMISSIS), assorbita nella preliminare dichiarazione di inammissibilita’ della domanda per illegittimo frazionamento del credito;
che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso che va rigettato;
che le spese devono essere compensate considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione della frazionabilita’ del credito solo di recente composti con richiamata pronuncia delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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