che preliminarmente va disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria ex articolo 378 c.p.c., in relazione al passaggio in giudicato della sentenze nn. 70/2013 e 167/2015 della Corte d’Appello di Firenze, rese tra le stesse parti, le quali, diversamente da quella oggetto di ricorso, hanno affermato la mancanza dei presupposti per l’iscrizione di (OMISSIS) alla gestione commercianti, atteso che, per verso, non risulta trattarsi di periodi contributivi coincidenti e venendo in considerazione, per altro verso, presupposti di fatto (come l’abitualita’ e la prevalenza del lavoro, necessari ai fini dell’iscrizione nella gestione commercianti) aventi caratteristiche di durata (come tali variabili da un periodo ad un altro) e non suscettibili pertanto di essere coperti da giudicato esterno (Cass. SU 13916/2006);
che il ricorso e’ fondato nel merito, in relazione ai motivi che investono l’inesistenza, sia in fatto che in diritto, dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti, atteso che, come questa Corte ha reiteratamente affermato (per tutte, Sez. Unite sentenza n. 17076/2011) in relazione alla medesima fattispecie – ammessa la possibile coesistenza e la legittimita’ della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl svolgente attivita’ commerciale, anche in virtu’ della norma di interpretazione autentica della L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208, dettata con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12, comma 11, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 – occorre nondimeno che ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dalla L. L. n. 1397 del 1960, articolo 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, ed in particolare che il socio partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita’ e prevalenza” (requisito previsto alla lettera c);
che allo scopo non e’ sufficiente l’esercizio di un’attivita’ di amministrazione e nemmeno di una attivita’ sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attivita’ operativa aziendale, nel suo momento esecutivo; sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attivita’ lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attivita’ aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (al netto dell’attivita’ esercitata in quanto amministratore); e non gia’ in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (Cass. 5690/2017; Cass. 4440/2017);
che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi accertamento sul punto muovendo soltanto da presunzioni che si fondono su premesse errate e non esaustive (come la natura giuridica di srl della societa’ o come il ruolo di raccordo svolto dalla ricorrente, che e’ anche amministratrice della societa’, con la societa’ italiana che svolgeva l’attivita’ di commercializzazione nel nostro Paese) ai fini dell’integrazione dei presupposti richiesti dalla norma per l’iscrizione del socio di srl alla gestione commercianti;
che la sentenza non si e’ attenuta quindi ai principi sopra richiamati e deve essere pertanto cassata; e non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’opposizione alla cartelle esattoriale promossa a suo tempo da (OMISSIS);
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in relazione ai precedenti gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’opposizione. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese dell’intero processo che liquida per il primo grado in Euro 2500 di cui Euro 1000 per diritti, per il secondo grado in Euro 2000 di cui Euro 900 per diritti; per il giudizio di cassazione in Euro 3200 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre al 15 % di spese generali ed oneri accessori.
23 Ottobre 201723 Ottobre 2017
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