Per l’iscrizione alla gestione commercianti e l’accertamento dei requisiti dettati dall’art. 1 L. n. 1397/60 non è sufficiente un’attività sporadica. E’ invece richiesta una partecipazione rilevante – in termini di tempo e reddito – alla attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo.
Ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22990
Data udienza 17 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20190-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. – (OMISSIS), C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 784/09.
RITENUTO IN FATTO
che (OMISSIS) proponeva opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS le richiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socia ed amministratrice della (OMISSIS) srl, societa’ esercente il commercio per corrispondenza di piccoli strumenti ed accessori ottici;
che accolta l’opposizione e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Firenze (sentenza 14.6.2012) accoglieva parzialmente l’impugnazione rilevando che dall’istruttoria era emerso che, benche’ la (OMISSIS) srl avesse dato incarico ad altra societa’ ( (OMISSIS) sas) di curare i rapporti con i clienti italiani, doveva ritenersi che (OMISSIS), che trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, fungesse da elemento di raccordo tra societa’ produttrice giapponese e societa’ incaricata della commercializzazione; il che integrava gli estremi della L. n. 1397 del 1960, articolo 1, lettera a-b, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 203, per la sua iscrizione alla gestione commercianti;
che propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con due motivi, illustrati da memoria, deducendo: 1) che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scatti in base alla legge solo ove sussistano congiuntamente i quattro requisiti previsti dall’articolo 1 suddetto; 2) la mancanza di prova, il cui onere incombeva sull’INPS, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge;
che l’INPS resiste con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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