Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8772.
In tema di efficacia a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, il diritto dei lavoratori, in part time verticale ciclico, all’inclusione anche dei periodi non lavorati nell’anzianita’ contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro.
Ordinanza 10 aprile 2018, n. 8772
Data udienza 19 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25951/2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) O (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3839/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/05/2012 R.G.N. 5686/2011.
RILEVATO
1. che, con sentenza in data 14 maggio 2012, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato al riconoscimento dell’anzianita’ contributiva, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a., tenuto conto dei periodi di sosta lavorativa in conseguenza del rapporto di lavoro part time verticale ciclico, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla data di maturazione del diritto alla pensione;
2. che, avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un articolato motivo, al quale ha opposto difese, con controricorso, (OMISSIS) (erroneamente indicato, dalla Corte di merito, come (OMISSIS)).
CONSIDERATO
3. che, con unico motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 22 febbraio 2000, n. 61, Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 5, comma 11 e del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nonche’ vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il rapporto di lavoro dell’attuale parte intimata, svoltosi alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a., dal 1 gennaio 1992 al 31 gennaio 2000, con le modalita’ del part time verticale ciclico e poi in part time dal 1 gennaio 2002, consentisse l’accesso al trattamento pensionistico, con riconoscimento dell’anzianita’ contributiva anche per i periodi dell’anno senza prestazione lavorativa, ne’ versamento di retribuzione e di contribuzione previdenziale;
4. che, ad avviso dell’Istituto ricorrente, in base alla cit. L. n. 638 del 1983, articolo 7, le modalita’ di calcolo dell’anzianita’ contributiva, ai fini pensionistici, non possono che riferirsi ai periodi in cui vi sia stato effettivo svolgimento dell’attivita’ lavorativa, con corresponsione della retribuzione e della contribuzione previdenziale, senza possibilita’ alcuna di spalmare su tutto l’anno, e quindi anche sui periodi non lavorati, i contributi versati per i periodi lavorati;
5. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
6. che la tesi propugnata dall’INPS non incrina la sentenza della Corte di merito, conforme alla giurisprudenza di legittimita’ che, con orientamento consolidato, ha riconosciuto, in tema di efficacia a fini pensionistici dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, il diritto dei lavoratori, in part time verticale ciclico, all’inclusione anche dei periodi non lavorati nell’anzianita’ contributiva, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (si rinvia, per la piu’ ampia ed argomentata motivazione, a Cass. 6 luglio 2017, n. 16677, ed anche per il rilievo che dalla disciplina comunitaria si evince la conferma del principio di parita’ di trattamento, tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, pur immanente, nell’ordinamento interno, ai fini previdenziali; v., inoltre, fra le tante, Cass. 24 novembre 2015, nn. 23948, Cass. 2 dicembre 2015, n. 24532, Cass. 22 dicembre 2016, Cass. 24 ottobre 2016, n. 21376, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21207, Cass. 29 aprile 2016, n. 8565 del 2016; Cass. 27 febbraio 2017, n. 4968);
7. che le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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