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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 5513 del 4 febraio 2013

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Palermo, all’esito di accertamenti svolti dalla Guardia dl Finanza, con provvedimento in data 20 aprile 2011 revocava il decreto con il quale P. P. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Proponeva opposizione l’interessato, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/02, ed il Presidente del Tribunale stesso rigettava il gravame evidenziando che le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza avevano consentito di accertare quanto segue: il P. era, o era stato, intestatario di beni immobili e mobili registrati (tre autoveicoli, anche di grossa cilindrata, ed una motocicletta); dalla dichiarazione del redditi risultava che il P. era titolare dl svariati beni immobili; la titolarità dei tre autoveicoli e della moto era stata ricondotta dalla Guardia di Finanza proprio al P.; la consistenza patrimoniale rendeva presumibile la percezione per il 2009 di redditi di importo complessivo superiore al limite dl euro 12.810,80, anche in considerazione, quanto ai beni mobili registrati, non solo del loro valore commerciale ma anche delle relative spese di gestione (spese per il carburante, assicurazione e bollo). Il Presidente osservava altresì che i redditi percepiti a titolo di locazione dovevano considerarsi per intero e non depurati dalle detrazioni previste a fini fiscali.

Ricorre per cassazione il P. con atto personalmente sottoscritto, deducendo censure che possono così sintetizzarsi: 1) il giudice non avrebbe potuto discostarsi dalle risultanze reddituali desumibili dall’ultima dichiarazione dei redditi; 2) il Presidente del Tribunale avrebbe errato nel tener conto della proprietà di beni immobili, compreso quello adibito ad abitazione, ed avrebbe altresì errato nel ritenere che il reddito degli immobili locati vada considerato per intero e non depurato delle detrazioni (si cita Cass. Sez, 5, n. 46173/2008, e si evoca al riguardo la circolare Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia prot. N. 2006/72543 del 3 ottobre 2006 che farebbe riferimento al solo reddito imponibile evidenziato in dichiarazione); 3) l’autocarro avrebbe valore commerciale pari a zero, e solo la Toyota Yaris sarebbe nella sua disponibilità mentre la motocicletta e l’auto Alfa sarebbero nella disponibilità dei figlio non convivente; 4) con la somma, pari ad euro 8.500,00, ricavata da una vendita di terreni effettuata con rogito del notaio C. in data 28 aprile 2009, e con la rendita INAIL pari ad euro 16.624,46 riscossa nel 2006 per un infortunio sul lavoro, ben avrebbe potuto acquistare i beni mobili registrati in argomento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Il d.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, nel testo novellato dalla L. n. 151 del 2005, prevede la possibilità di revoca d’ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92. Tali ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall’ultima dichiarazione dei redditi. L’art. 96 del predetto d.P.R. prevede altresì che il magistrato respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versi nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente svolte. Tale ponderazione indiziaria della capacità reddituale prevista al momento della valutazione dell’istanza deve ritenersi senz’altro possibile nell’ambito della procedura di revoca, attesa la chiara simmetria tra i provvedimenti di cui si parla. Detta valutazione, peraltro, come richiesto dalla legge, non può prescindere dalla considerazione di rilevanti circostanze che, in relazione al tenore di vita ed alle attività svolte, consentano di ritenere una capacità reddituale superiore a quella determinata dalla legge.
E’ infondata la denunciata violazione dl legge per aver il giudice tenuto conto dell’intero importo delle rendite da immobili e non degli importi al netto delle detrazioni; si ritiene invero condivisibile la prevalente giurisprudenza dl questa Corte secondo cui “nella determinazione del reddito rilevante al fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore”

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