Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza n. 17799 del 10 maggio 2012
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di C.C. in ordine ai reati di cui all’art. 589 cod. pen. e art. 189 C.d.S., commi 1 e 6: ritenuta la continuazione tra i reati la sanzione è stata determinata in dieci mesi di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Milano deducendo violazione dell’art. 81 c.p., essendo stata ritenuta la continuazione tra reato colposo e reato doloso, trascurando che l’atteggiamento psicologico proprio della continuazione non può ricomprendere reati nei quali l’evento non è voluto; nonchè violazione di legge per la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2.1 La difesa ha presentato una memoria deducendo la tardività del gravame; nonchè resistenza dei presupposti di fatto per ritenere la continuazione tra i reati.
3. Il ricorso è tempestivo. La sentenza è stata comunicata al Procuratore Generale in data 10 dicembre 2010 ed il ricorso per cassazione è stato spedito a mezzo posta il 23 dicembre 2010, come emerge dalle informazioni acquisite da questa Suprema Corte presso l’Ufficio competente. E’ stato quindi rispettato il termine di legge di 15 giorni.
3.1 Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente, giacchè coglie violazione di legge che vulnera alla radice la pronunzia.
Infatti, come ripetutamente e condivisibilmente enunciato da questa Suprema Corte (da ultimo Cass. 4, 19 giugno 2006, rv. 237454) l’istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l’unicità del disegno criminoso attiene al momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l’evento non è voluto. In principio è stato enunciato in fattispecie identica a quella in esame, afferente a continuazione tra il delitto di omicidio colposo e quello di cui all’art. 189 C.d.S..
La pronunzia impugnata disattende tale principio, così pervenendo anche all’applicazione di una pena illegale; e reca motivazione che, senza considerare le problematiche in esame, si limita a ritenere la continuazione essendosi in presenza del medesimo contesto spazio- temporale.
La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno inviati al Tribunale per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l’ulteriore corso.
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