La massima

Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, è vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

Suprema Corte di Cassazione penale

Sezione IV

sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3563

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

La sentenza impugnata presenta vuoti motivazionali ed è caratterizzata da illogicità e violazioni di legge.

La responsabilità del committente è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26).

Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, come nel caso in esame, è, pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.

E’, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire (diverso, in particolare, è il caso in cui il committente dia in appalto lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia titolare, da quello dei lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, come nel caso in esame); i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera (quale soggetto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa); l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera;

nonchè, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione 4^, 8 aprile 2010,n. 150811 Cusmano ed altri, rv. 247033).

Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti, in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del prestatore d’opera, circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la “culpa in eligendo”; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte dei committenti nell’esecuzione dei lavori.

La Corte di appello si è invece limitata ad escludere che l’iniziativa di salire sulla copertura del fabbricato sia stata assunta estemporaneamente ed imprevedibilmente dal prestatore d’opera proprio quel giorno in cui si verificò l’incidente e quando i lavori commissionatigli erano già stati terminati.

Conclusivamente, l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati.

La richiesta di sospensione della provvisionale è all’evidenza assorbita dalla presente decisione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.

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