La massima
Richiamare solamente la doverosità di mantenere la destra, senza valutare la traiettoria tenuta dall’altra macchina incidentata, non corrisponde a un accertamento in termini di ragionevole certezza bastevole ad affermare che la condotta congrua avrebbe evitato l’evento morte.
Suprema Corte di Cassazione
IV sezione
sentenza del 19 settembre 2012, n. 35907
Ritenuto in fatto
La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza assolutoria di primo grado impugnata dalla parte civile, ha ritenuto C.L. responsabile ai soli fini civili del delitto di omicidio colposo (morte di M.A. conducente del veicolo antagonista di quello condotto dal C. ) e, valutata un suo concorso causale nella produzione dell’evento mortale pari al 10%, lo ha condannato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, rapportato a quella percentuale, danno da liquidarsi in separato provvedimento.
Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:
1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche per non avere la sentenza di appello considerato la imprevedibilità della condotta di guida della M. che aveva invaso per circa un metro la corsia opposta sulla quale correttamente marciava il veicolo del C. obbligato a non tenere rigorosamente la destra, e tuttavia all’interno della emistrada larga m. 3 di sua pertinenza, per causa delle condizioni di assenza di illuminazione della strada percorsa, di fondo stradale reso viscido dalla pioggia, di mancanza di barriera di protezione laterale e di banchina laterale;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata, in adesione alle indicazioni della consulenza del CT del PM, ritenuto di affermare una minima corresponsabilità del C. per la considerazione che laddove egli avesse tenuto rigorosamente la destra la collisione si sarebbe egualmente verificata ma, con ragionevole certezza, con effetti meno gravi.
Le parti civili hanno depositato memoria difensiva e hanno sostenuto la correttezza della metologia e degli approdi di merito propri della sentenza di appello.
All’udienza pubblica del 15 Dicembre 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Considerato in diritto
Questa Corte rileva;
I fatti sono certi nella individuazione delle condizioni di teatro e della posizione dei veicoli al momento dell’urto (invasione per metri uno di una emistrada larga metri 3 ad opera della vettura condotta dalla M. secondo l’accertamento operato specialmente a pg 6 della sentenza impugnata secondo la quale “il fattore eziogenetico del sinistro di gran lunga preponderante… fu dato dalla predetta invasione di corsia ad opera della parte lesa, che venne a creare un improvviso, imprevedibile e inopinabile ostacolo alla marcia del veicolo condotto dall’imputato”). Altrettanto certo – secondo le parole della sentenza impugnata – è il carattere della imprevedibilità, inopinabilità, e rapidità inevitabile che caratterizzò l’invasione di corsia ad opera della vittima.
La causalità materiale e la causalità della colpa non sono adeguatamente individuate e delimitate dalla sentenza di appello, pur risultando dalla motivazione impugnata tutte le ragioni idonee ad escludere ogni responsabilità dello imputato. Il giudizio controfattuale impostato dalla sentenza impugnata si costituisce di una mera affermazione senza fondamento giustificativo al punto da non raggiungere neppure un giudizio in termini di verosimiglianza probabilistica. Il giudizio controfattuale annunciato in sentenza è meramente ipotetico e non è affidato ad alcuna regola di certezza scientificamente sostenibile. La sentenza di appello non ha neppure indicato la traiettoria del veicolo della vittima prima di affermare che una guida dell’imputato più a destra avrebbe evitato l’impatto o ridotto i suoi effetti. La sentenza impugnata non da nessuna motivata certezza capace di sostenere che la osservanza della condotta doverosa (guida a destra rigorosa) dell’investito avrebbe evitato la collisione, mentre la congettura secondo la quale ove l’inevitabile collisione fosse avvenuta con il veicolo investito più aderente alla sua destra, minori sarebbero state le conseguenze dell’impatto, resta sfornita di qualsiasi ragionevole sostegno motivazionale.
Più radicalmente il giudizio controfattuale doveva riguardare l’evento morte costitutivo del fatto contestato, e dunque affermare genericamente che le conseguenze dell’impatto sarebbero state meno gravi se l’imputato avesse tenuto rigorosamente la sua destra (la sentenza di appello condivide l’affermazione del primo giudice secondo il quale l’imputato teneva una posizione di poco discosta dal bordo destro della carreggiata) non corrisponde ad un accertamento in termini di ragionevole certezza bastevole ad affermare che l’osservanza della condotta conforme a regola avrebbe evitato l’evento morte della signora M. .
In termini di colpa poi la inevitabilità e la imprevedibilità dello improvviso ostacolo paratosi innanzi all’imputato per causa della condotta di guida della signora M. escludono, secondo la ricostruzione operata dalla stessa sentenza impugnata, ogni addebitabilità dell’evento all’imputato. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto addebitato non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto addebitato non costituisce reato.
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