Suprema Corte di Cassazione

Sezione IV

sentenza del 12 marzo 2012, n. 9533

…omissis….

Motivi della decisione

Il provvedimento impugnato individua nelle condotte dell’odierno ricorrente allora indagato, già esaminate ad altro fine dal giudice penale, una colpa grave idonea ad indurre il giudice della cautela a emettere i provvedimenti restrittivi a fronte dei quali è stata poi, dopo la assoluzione definitiva, domandata la riparazione ex art. 314 c.p.p.. La condotta in concreto ritenuta gravemente colpevole è quella, salva la più mirata individuazione che appresso si menzionerà, di aver frequentato con specifiche modalità, oltretutto documentate in riproduzioni fotografiche e in video, una minore e altre persone in un contesto nel quale le condotte del T. e quelle di tutti gli altri partecipanti si presentavano, secondo evidenza e secondo l’ordinaria intelligenza delle cose, come attività strumentali alla consumazione del reato inizialmente addebitato.

Rammentato che il diritto a riparazione ex art. 314 c.p.p., comma 1, è, nel suo stesso sorgere, condizionato, per chiarissima disposizione testuale del codice di rito, alla circostanza che l’imputato assolto non abbia dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita (tra le molte Cass. Pen. Sez. 4^ 19/11/2008 n. 43302) si deve affermare che correttamente il provvedimento impugnato ha accertato la ricorrenza di una condotta gravemente colposa del richiedente. Infatti l’ordinanza individua nelle dichiarazioni della minore coinvolta e nel contenuto delle videocassette e nelle conversazioni intercettate, nonchè nel nesso di contestualità tra prestazioni sessuali (pure fruite dal T. e dagli altri), esibizioni pornografiche della minore, dazione di regali alla stessa, una situazione complessiva che facilmente induceva a ritenere che i filmini non fossero stati realizzati per uso solo personale dei protagonisti, ma che fossero destinati anche alla visione di terzi. La partecipazione volontaria dell’indagato T. ad una così insolita situazione nella quale era coinvolta anche una minore, certamente rappresentava un caso di allarme sociale suscettibile di produrre un doveroso intervento della autorità a tutela di diritti e beni non irragionevolmente ritenuti in pericolo.

Il testo dell’ordinanza individua una colpa (grave per la complessa tessitura delle condotte ricostruita nella stessa ordinanza), un nesso di necessità tra quella colpa e l’adozione della misura cautelare, sicchè l’intera motivazione si costruisce attraverso l’impiego di principi consolidati affermati stabilmente dalla giurisprudenza di questa Corte.

La motivazione del provvedimento impugnato individua, con valutazione di merito corrispondente a ordinari canoni di valutazione, condotte ambigue che certamente configurano cercate situazioni di dissimetria relazionale nelle quali viene coinvolta come oggetto (la sentenza assolutoria richiamata in ricorso la descrive come vittima volontaria) una minore e dunque individua condotte che favoriscono la lettura (di quanto definitivamente accertato nella sua materialità di produzione di centinaia di foto e decine di filmati) in termini di gravi indizi di colpevolezza per il reato di pericolo concreto – secondo la legge applicabile per ragione di tempo- addebitato.

Nessuna contraddizione è ravvisabile tra l’inconsapevolezza del rischio di diffusione accreditata al T. in sentenza assolutoria (pg 11) e la consapevolezza di tenere in piedi un meccanismo relazionale distorto e in quanto tale connotato da colpa grave, di per sè suscettibile di creare l’apparenza della necessità di un intervento dell’autorità giuidiziaria a tutela dei diritti della minore. Tanto esclude la fondatezza di ogni censura in ordine alla consapevolezza del T. in ordine alle sue molte condotte, in ordine alla mancanza di motivazione circa la gravità della colpa, e, ancora, circa la mancanza di motivazione sul rapporto causale tra condotte gravemente colpose addebitate e adozione della misura. La condotta processuale del ricorrente, ancorchè attestata su una decisa negazione delle responsabilità penali addebitate fino alla sentenza di assoluzione, non elimina la esistenza della motivatamente individuata colpa grave e di tutte le altre condizioni determinanti per la applicazione della misura cautelare.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dal Ministero dell’Economia, spese che si liquidano in complessivi Euro 750.

Si dispone ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, l’oscuramento dei dati di persona e di luogo suscettibili di violare la garanzia di riservatezza imposta dalla legge per titolo di reato ed età della minore coinvolta nei fatti e nel processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 750,00.

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