La massima
Perché un soggetto assuma una posizione di garanzia, dal che la rilevanza causale della sua negligente condotta omissiva, è necessario che un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza del 01 ottobre 2012, n. 38024
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 21/12/2010 il G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Trieste dichiarava non luogo a procedere, per non aver commesso il fatto, nei confronti di P.A. per omicidio colposo in danno del bambino C.R. di anni 6.
All’imputato veniva addebitato che, in qualità di assistente bagnante della piscina (…) per negligenza ed imperizia ed, in particolare, per avere omesso un’accurata vigilanza della piscina, non si accorgeva tempestivamente del fatto che il minore, durante una lezione di nuoto collettiva, era calato sul fondo della piscina senza più risalirne, determinando in tal modo il decesso del bambino dovuto ad annegamento (fatto del …, ore 16.40; decesso nell’ospedale di …).
Osservava il G.U.P. che:
– il P. era l’unico assistente bagnante in servizio presso la piscina;
– l’impianto era dotato di tre vasche di diverse dimensioni (grande, media, piccola), al momento del fatto tutte in attività ed occupate sia da bagnanti che da corsi di nuoto;
– gli allievi erano seguiti direttamente dall’istruttore del gruppo;
– in tale contesto l’unico assistente doveva spostarsi tra le varie vasche e, pertanto, non aveva la possibilità materiale di tenerle sotto controllo tutte contemporaneamente;
– dalle indagini svolte era emerso che l’annegamento del piccolo C. non era stato preceduto da gesti o grida; il C.T. del P.M. lo ha ricondotto verosimilmente ad un improvviso malore;
– pertanto l’imputato non aveva avuto la possibilità di accorgersi dell’evento;
– l’ampiezza della piscina non gli consentiva di controllare tutti i bagnati, seppure avesse tenuto la dovuta diligenza.
Ne ha dedotto il G.U.P. che la condotta del P. non poteva essere ritenuta causalmente legata all’evento, indicando che una maggiore vigilanza doveva essere pretesa dall’istruttore che al momento del fatto seguiva il corso ove era impegnata la vittima e, maggiore prudenza avrebbe dovuto tenere il gestore della piscina, predisponendo l’ausilio di più “assistenti bagnanti”.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, lamentando il difetto di motivazione, per non avere il G.U.P. tenuto presente che le piscine teatro dell’incidente erano collocate tutte in un unico locale e, pertanto, l’assistente bagnante ben poteva controllarle contemporaneamente; inoltre al momento del fatto non era certo che l’imputato si trovasse a bordo piscina e quindi avesse svolto con diligenza il compito assegnatogli.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In primo luogo va premesso che la contestazione mossa al P. è di “avere omesso, nella propria qualità di assistente bagnante…. di vigilare adeguatamente le vasche circostanti e, quindi, di soccorrere tempestivamente il minore R.C.”.
Il P.G. ricorrente, nei motivi di censura alla sentenza, lamenta che il G.U.P. non ha tenuto conto del fatto che l’imputato, al momento dell’annegamento della piccola vittima, poteva non essere stato presente sul piano vasca. Tale censura non può essere presa in considerazione in quanto finisce per contestare all’imputato una condotta colposa non contenuta nel capo di imputazione, invitando così alla inammissibile consumazione di una violazione del principio di correlazione.
3.2. Venendo alle altre doglianze formulate, va ricordato che questa Corte di legittimità ha più volte statuito che perché un soggetto assuma una posizione di garanzia, dal che la rilevanza causale della sua negligente condotta omissiva, è necessario che un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica – anche negoziale – abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010Ud. (dep. 04/11/2010) Rv. 248849).
3.3. Nel caso che ci occupa al giovane assistete bagnante non è stata attribuita la concreta possibilità e quindi i mezzi per evitare la lesione del bene chiamato a proteggere.
Invero, come correttamente osservato dal giudice di merito (con valutazioni di fatto insindacabili in questa sede, in ragione della non manifesta illogicità), la attribuzione al P. , da parte del gestore della Piscina, della sorveglianza contemporanea di tre vasche, sebbene vicine, frequentate da una pluralità di bagnanti e nuotatori, ha reso impossibile l’espletamento del suo incarico. Infatti l’attento controllo di un settore non gli consentiva di guardare con altrettanta attenzione altro settore della piscina, sicché risultava in concreto impossibile accorgersi di un evento verificatosi in pochi attimi, quale l’immersione per annegamento del piccolo C.R. Il fatto va ricondotto, come correttamente rilevato dal G.U.P., ad una colpa di organizzazione del gestore dell’impianto ed alla responsabilità dell’istruttore che aveva in cura il corso di nuoto a cui partecipava la vittima. Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte La Corte rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 01.10.2012
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