Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 marzo 2013 n. 10661[1]
Il giudice di merito è chiamato ad una valutazione che riguarda tutto il periodo in cui l’atto di ammissione ha operato, essendo ben possibile che, sussistendo in origine i requisiti reddituali, la situazione sia successivamente mutata nel corso del tempo con l’acquisizione di disponibilità economiche incompatibili con la fruizione del beneficio in questione.
In tali casi la revoca non potrà riguardare, naturalmente, l’attività difensiva svolta nel periodo in cui esisteva una situazione reddituale utile alla fruizione del patrocinio a spese dello Stato; dovrà invece individuare il momento in cui si è determinata la nuova situazione che determina l’esclusione dal beneficio e dovrà disporre la revoca a far tempo da tale ultima epoca.
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