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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 6 novembre 2013 n. 44809[1]

Il tribunale del riesame di Trani infatti ha, secondo i giudici di Cassazione, correttamente evidenziato come il valore degli scarni elementi riconducibili al patrimonio immobiliare del ricorrente (nel suo complesso inferiore all’importo di euro 70.000,00) appare tale da esprimere un’oggettiva inadeguatezza rispetto all’ammontare delle spese processuali dovute dall’imputato (quantificate, secondo il calcolo operato dal pubblico ministero, in circa euro 230.000,00); sproporzione tale da evidenziare il ricorso di un obiettivo e fondato rischio di depauperamento delle garanzie patrimoniali del debitore nella specie coerentemente desunta dal ricorso, concreto ed effettivo, di elementi fattuali specificamente richiamati dal giudice a quo.
Il sequestro conservativo va disposto sulla base di un giudizio prognostico negativo in forza del quale appare fondatamente ipotizzabile che le garanzie patrimoniali del debitore (presenti al momento della decisione sul sequestro) possano, in futuro, venire a mancare o essere disperse; con ciò la legge riferendosi tanto a circostanze indipendenti dalla volontà (e quindi dal comportamento) del debitore (garanzie che “manchino”), quanto a vicende più strettamente addebitabili alla persona e all’attività di quest’ultimo (garanzie che “si disperdano”)

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/11/si-al-sequestro-conservativo-dei-beni-per-pagare-le-spese-processuali.html

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