Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV , sentenza 30 agosto 2013 n. 35828[1]
Al momento della sua ultima dimissione trovavasi in condizioni irreversibilmente indirizzate verso l’assai prossimo decesso.
Per cui in una tale situazione la decisione di sospendere il trattamento ospedaliero non assume affatto i connotati di un evento imprevedibile ed eccezionale, estraneo alla tipicità della sequela eziologica.
La successiva condotta, costituente colpa medica, pur se grave (se del caso, quindi, la decisione di dimettere Il paziente), ove non abbia le caratteristiche dell’imprevedibilità ed inopinabilità (nel senso di estemporaneità, integrante fatto atipico), non interrompe il nesso dl causalità; né la mera accelerazione della produzione dell’evento, destinato comunque a compiersi, sulla base di una valutazione dotata di un alto grado di credibilità razionale, tenuto conto dell’evidenza disponibile, è capace di ingenerare l’effetto sperato dai ricorrente
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