Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 29 ottobre 2015, n. 43624
Ritenuto in fatto
1. F.P. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato quella pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo, con la quale egli é stato giudicato responsabile dei reati di cui rispettivamente all’art. 189, co. 1 e 6 e all’art. 189, co. 1 e 7 Cod. str.
Con il ricorso, proposto personalmente, articolando tre motivi, i primi due denuncianti violazione di legge, l’imputato si duole del fatto che la Corte di appello non abbia dato rilievo al comportamento tenuto subito dopo il sinistro, essendosi egli fermato ad aiutare la persona offesa a rialzarsi e poi si era allontanato credendo in buona fede che dall’incidente stradale non fossero scaturite conseguenze lesive ad altri, non avendo avuto nell’immediato cognizione di quali fossero le reali condizioni di salute della persona offesa.
Con il terzo motivo egli deduce vizio motivazionale perché la Corte é incorsa nel travisamento della prova, atteso che dalle risultanze probatorie non emerge alcuna condotta omissiva del ricorrente, ed ha redatto una carente e contraddittoria motivazione, in merito alla circostanza che l’imputato si era allontanato immediatamente a tutta velocità; ciò perché nella sentenza non si fa alcun riferimento alle risultanze probatorie dalle quali si è dedotta tale circostanza.
Considerato in diritto
2. II ricorso è infondato.
2.1. L’antefatto é indiscusso: il F., alla guida di un veicolo, investiva il pedone A.C. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali; a seguito dell’impatto la donna cadeva al suolo; riusciva a rialzarsi ed aveva un alterco con il F..
Il ricorrente invero asserisce che la Corte distrettuale ha travisato la prova; in realtà manifesta di voler affermare che i giudici hanno malamente valutato i materiali disponibili, asserendo un’omissione di soccorso ed una fuga che il F. non avrebbe commesso. Giova rammentare, al proposito, che con ‘travisamento della prova’, quale vizio deducibile con il ricorso per cassazione, si intende l’errore sul significante e non quello sul significato. Peraltro, si tratta di un vizio che richiede la specifica indicazione della dichiarazione o dei documento erroneamente assunto; e ciò é mancato nel ricorso in esame.
2.2. La Corte di Appello ha ritenuto che il F. non si fosse fermato perché pur arrestatosi si era subito dopo il diverbio allontanato, tanto che i testi presenti non avevano rilevato la targa dei veicolo; ed ha rammentato che ‘Il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini”. Orbene, tale assunto in sostanza non é negato neppure dal ricorrente, il quale lamenta che gli sia stato ascritto di essersi allontanato a tutta velocità, ma non di esser stato affermato che egli non era rimasto sul posto. Va quindi rammentato che il giudizio espresso dalla Corte di Appello é in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale risponde del reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012 – dep. 07/03/2012, Boffa, Rv. 252734), nella consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone (rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro) (Sez. 4, n. 5510 del 12/12/2012 – dep. 04/02/2013, Meta, Rv. 254667).
Quanto alla consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, il ricorrente appare confondere la conoscenza dell’esistenza di un danno con la consapevolezza della possibilità di un danno quale effetto del cagionato sinistro. Ora, é del tutto evidente, già in ragione dei solo impatto tra veicolo e pedone, che l’incidente era suscettibile di provocare danni alla persona, che certo non poteva escludere il F. solo perchè la C. si era rialzata.
Quanto al reato di omissione di soccorso, secondo l’orientamento prevalente la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può assumere la forma dei dolo eventuale, “che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (ex multis, Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007 – dep. 06/09/2007, Agostinone, Rv. 237239).
Proprio di dolo eventuale ha fatto menzione la Corte di Appello, evidenziando gli elementi in forza dei quali l’imputato aveva avuto sicura consapevolezza dell’attitudine del sinistro di produrre danni alla C., sì che, allontanandosi senza prestarle soccorso, aveva manifestato l’accettazione dell’eventualità della necessità di un soccorso.
3. In conclusione il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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