Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 26 febbraio 2013 n. 9172[1]
Il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all’articolo 45 del Cp, giacché questo – descrivendo una fattispecie in cui l’uomo, psicologicamente, non risponde per l’intervento del fattore causale imprevedibile – presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontà, non realizzandosi così quelle condizioni minime che l’articolo 42 Cp richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante
non è sufficiente che vengano formulate delle ipotesi circa le cause della perdita di controllo del veicolo perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psicofisiche dell’imputato al momento del fatto e sullo stato di efficienza del veicolo. In mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile ad una azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata
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