SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV

SENTENZA 15 marzo 2012, n. 10125

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino – Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero – Consigliere

Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Acqui Terme;

Nei confronti di:

1. avv. C.R.;

2. P.N. n. il (OMISSIS);

3. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

Avverso l’ordinanza n. 1/11 del Tribunale di Acqui Terme del 11.05.2011;

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in nell’udienza camerale del 20 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Lette le richieste del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data 11.05.2011, dello stesso Tribunale di rigetto della opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 84, proposta avverso il decreto di liquidazione di competenze professionali per la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato in favore di P.N., difeso dall’avv. C.R..

Il ricorrente espone che il suo Ufficio aveva chiesto, in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 84, la revoca del decreto di liquidazione dei compensi e dello stesso decreto di ammissione ai gratuito patrocinio di cui alla premessa, “trattandosi di imputato che all’evidenza trae dal crimine i proventi per mantenersi un tenore di vita che fa venir meno la condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato”.

Evidenziava che se si fosse appunto tenuto conto del certificato del casellario del P., si sarebbe rilevato che trattasi di imputato con una mole ingente di precedenti penali, tant’è che nel procedimento in esame gli viene contestata la recidiva reiterata specifica anche infraquinquennale per tutta una serie di condanne per reati contro il patrimonio, reati dalla cui commissione trae ovviamente notevoli ricavi, che investe tra l’altro anche nell’attività di acquisto e vendita si sostanze stupefacenti.

Chiedeva altresì la riduzione dei compensi liquidati, in quanto dovendosi “tener conto della natura dell’impegno professionale richiesto,in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”, è evidente che nel caso di specie la somma complessiva liquidata è erronea (in relazione alle voci non dovute e riconosciute ripetutamente) ed eccessiva (con riferimento ai valori).

Il Presidente del Tribunale, nell’impugnato provvedimento, pur dando atto che l’imputato “risulta avere numerosi precedenti penali anche per reati contro il patrimonio”, ha ridotto parzialmente la somma liquidata per i compensi, ha compensato le spese tra le parti ed ha rigettato il primo motivo di opposizione con motivazione contraddittoria ed erronea. Si denuncia relativamente alla richiesta di revoca dell’ammissione dell’imputato patrocinio a spese dello Stato: Inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, nonchè dell’art. 2729 c.c.. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si deduce che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall’istante, la cui esistenza può essere provata con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.. 

E costituisce senz’altro presunzione semplice ai fini della esclusione del beneficio – per chiara volontà del Legislatore – l’avere l’imputato riportato una serie di condanne – ovviamente per reati contro il patrimonio o per motivi di lucro – indicate nel casellario, che depongono per una condizione di abbienza incompatibile con il patrocinio gratuito. E se trattasi di presunzione semplice, legislativamente prevista, non è richiesta nessuna specifica ulteriore disposizione normativa che legittimi – come mostra invece di ritenere il Tribunale – l’inversione dell’onere della prova, inversione che discende appunto dalla presunzione. Si argomenta, inoltre, che palesemente erroneo è nel caso di specie sostenere, in contrasto con la certificazione penale, che non si ravvisa una sequenza così elevata di reati, locuzione francamente poco comprensibile, nè sostenere altresì che dagli atti non emerge l’entità dei profitti illeciti tratti dall’attività delittuosa, il che equivale a svuotare di significato il riferimento alle risultanze del casellario di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, inciso appositamente inserito dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 12 ter comma 1, lett. d).

Se infatti si dovesse in ogni caso richiedere la prova rigorosa e specifica dell’entità complessiva dei profitti illeciti, che non risulta mai dal casellario, ma da altri elementi di prova, il riferimento alle risultanze del casellario sarebbe stata una aggiunta assolutamente inutile.

Con richiesta scritta il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mario Fraticelli, ha chiesto accogliersi il ricorso.

Il ricorso va accolto.

Si concorda con il ricorrente in ordine at principio di diritto affermato da questa Suprema Corte (da epoca ben antecedente alla Legge di Conversione del 24 luglio 2008, n. 125, del D.L. 23 maggio 2008, che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4 bis), che ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c. (ex ceteris, Sez. 6, 17 aprile 1998, n. 1390; Sez. 4, 4 ottobre 2005, n. 45159).

Nella fattispecie in esame non rileva la recente sentenza della Corte Costituzionale del 14 – 16 aprile 2010, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del precitato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4 bis, “nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria”. Il Giudice delle leggi, difatti, ha ritenuto che “ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione”, come introdotta da quel precitato comma, e che “la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria”; mentre “l’introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall’ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell’onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l’accesso al patrocinio. Spetterà al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetterà al giudice verificare l’attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine”.

Nella fattispecie che occupa, come rileva il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale ha considerato le condanne risultanti dal certificato penale del P. per reati, consumati e tentati, contro il patrimonio ed i conseguenti redditi illeciti pervenuti al medesimo, ma ha ritenuto che tali proventi non siano quantificabili ed in tal senso non opera quella presunzione cui ha fatto riferimento il ricorrente, basata unicamente sulla lettura del certificato penale, di superamento dei limiti reddituali previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, ostativo al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente non ha dimostrato, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, a fronte delle legittime presunzioni circa i suoi illeciti arricchimenti.

Il provvedimento impugnato, va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Acqui Terme per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Acqui Terme per nuovo esame.

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