Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 maggio 2017, n. 23079

Ogni volta che un utente della strada riscontra una situazione potenziale di pericolo, quale conseguenza dell’operazione di sorpasso, in virtù del principio di cautela, ha il dovere di desistere dal portarlo a compimento.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 11 maggio 2017, n. 23079

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Sondrio confermava la sentenza del Giudice di Pace di Sondrio che aveva assolto S.D. dal reato di lesioni colpose ai danni di K.D. in quanto, pur non escludendo il contatto tra l’autoarticolato condotto dall’imputato e il motociclo condotto dalla persona offesa, intervenuto mentre lo S. tentava di superare il motociclo, non risultava provato che la collisione fosse attribuibile a colpa dell’imputato, piuttosto che ad una condotta di guida ondivaga del motociclista il quale dopo il fatto era stato riscontrato in stato di ebbrezza alcolica.
2. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione ai fini civili la parte civile denunciando violazione di legge in punto a ritenuta esclusione del rapporto di causalità, nonché della responsabilità colposa dello S. , atteso che risultava comunque dimostrato che quest’ultimo si era avventurato nel sorpasso del motociclo pur avendo constatato che lo stesso procedeva zigzagando con fare incerto e si era spostato all’interno dell’opposta corsia di marcia pur in presenza di un divieto di una tale manovra, ponendo pertanto in essere le premesse della successiva collisione.
3. Depositava memoria difensiva la difesa dell’imputato S.D. evidenziando la inammissibilità del ricorso della parte civile in presenza di doppia pronuncia dei giudici di merito che con apparato argomentativo logico ed esaustivo avevano escluso profili di colpa in capo all’imputato e l’assenza di rapporto di causalità tra il sorpasso e la caduta del ciclomotorista.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso appare fondato e deve essere accolto. Del tutto irrilevante risulta la circostanza, valorizzata da entrambi i giudici del merito, che non risulta provato che in fase di sorpasso avvenne o meno un urto tra il pesante automezzo, che si era spostato sulla sinistra per operare la manovra, e il motociclo che procedeva con fare incerto e ondivago all’interno della propria corsia, laddove evidenti appaiono i profili di colpa in capo al conducente, e dell’autoarticolato, che si pongono in intimo collegamento con la caduta del motociclista.
2. Dalle stesse ammissioni del conducente dell’autoarticolato emerge infatti che il motociclista, che Io precedeva nella marcia, teneva una condotta di guida incerta ed ondivaga e che inoltre il sorpasso venne da questi operato spostandosi parzialmente all’interno dell’opposta corsia di marcia. Prevede l’art. 148 comma III Codice della Strada che il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale, e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.
Appare evidente che nel caso in specie lo S. non ebbe a conformarsi a tali regole atteso che, in presenza di motociclo che lo precedeva nella marcia manifestando evidenti limiti di stabilità e di uniformità di guida e tenuto conto del fatto che la distanza laterale lo portava a spostarsi nell’opposta corsia di marcia (manovra che gli era preclusa dalla segnaletica orizzontale), egli avrebbe dovuto desistere dalla manovra e attendere di procedere al sorpasso in tratto stradale che gli consentisse di operare in piena sicurezza.
3. Sul punto la giurisprudenza del S.C. è invero costante, fin dalla prima stesura del Codice della Strada, a sostenere il principio, che qui appare corretto riaffermare che nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato (sez. IV, 12.4.1966, Bendazzoli, Rv.101583; 17.12.1982, Esposito, Rv.159189; 2.3.1984, Longo, Rv.163881; 12.10.1990, Dal Bosco, Rv.185805). Tale obbligo di cautela risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità degli utenti della strada.
4. A tale proposito ha affermato il S.C. che lo spazio libero sufficiente, previsto dall’art. 106 primo comma, cod. strad. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un’adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso (sez. IV, 1.10.1987, Magliano, Rv. 177903).
5. Risulta pertanto del tutto logico e coerente ai principi sopra riportati affermare che ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza della operazione di sorpasso, debba desistere dal portarlo a compimento (sez. IV, 20.9.1988, Miccinelli, Rv.179576). Tale dovere sicuramente incombeva in capo allo S. , il quale aveva realizzato che la manovra di sorpasso, che già andava eseguita con particolare cura trattandosi di motociclista che procedeva a velocità ridotta, si presentava particolarmente insidiosa in ragione dell’andamento ondivago del conducente, il quale rendeva palese il pericolo di un contatto, tenuto altresì conto che non era ragionevolmente preventivabile il rispetto di una adeguata distanza laterale tra i mezzi proprio in ragione delle peculiari condizioni di guida del motociclista; ulteriore motivo di pericolo era rappresentato dal fatto che il conducente dell’autoarticolato, per evitare il motociclista, si era portato all’interno dell’opposta corsia di percorrenza, sebbene la segnaletica verticale lo vietasse, creando pertanto motivo di turbativa anche per i conducenti dei veicoli provenienti dall’opposta corsia di marcia.
7. Ma se dei profili colposi in capo al conducente dell’autoarticolato non può ragionevolmente dubitarsi, assolutamente carente è la motivazione dei giudice di merito anche in relazione alla esclusione del rapporto di causalità tra la condotta di guida serbata dallo S. e la caduta del motociclista. Se è vero infatti che non è dato sapere se il motociclista urtò, nel suo ondivago incedere, il mezzo del prevenuto impegnato nel sorpasso, è chiaro che l’affiancamento tra i mezzi rappresentò motivo di turbativa e di ostacolo alla marcia del motociclista, così da potersi inferire che il sinistro non sarebbe occorso qualora il conducente dell’autoarticolato avesse desistito, come gli imponevano comuni regole di prudenza e le specifiche disposizioni del codice della strada, dal portare a termine la manovra di sorpasso.
Si impone l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Sondrio affinché provveda a nuovo esame sulla base dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Sondrio per nuovo esame.

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