Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 6913 del 8 maggio 2012
Svolgimento del processo
C.M. citò in giudizio la Cassa di Risparmio di Fermo spa per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato in conseguenza del furto avvenuto nel caveau dell’istituto di credito dove egli custodiva valori in una cassetta di sicurezza.
Nella causa furono chiamati la Axa Ass.ni spa e la Ras Ass.ni spa.
La domanda fu respinta dal Tribunale di Fermo con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona. In particolare, quest’ultima ha ritenuto che: il procedimento penale, a seguito del quale aveva avuto origine quello civile, s’era concluso con il riconoscimento della responsabilità della banca; negli atti del procedimento penale è rinvenibile soltanto un appunto depositato presso la stazione dei C.C., nel quale v’è l’elenco delle cose depositate nella cassetta di sicurezza in questione, predisposto dallo stesso C.; il capo d’imputazione recepisce il contenuto della denunzia del C., la quale, a sua volta, riproduce il menzionato elenco; la condanna emessa in sede penale ha natura generica, sicchè il giudice civile deve accertare l’esistenza e la misura del danno; nella specie non sono stati offerti elementi validi a fondare la domanda.
Propone ricorso per cassazione il C. attraverso tre motivi.
Rispondono con controricorso la Axa Ass.ni spa e la Cassa di Risparmio di Fermo spa. Quest’ultima propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, l’atto (contenuto nel controricorso della Cassa di Risparmio di Fermo spa) denominato “Ricorso incidentale condizionato” deve essere dichiarato inammissibile siccome non contiene censure ma è proposto “al fine di reiterare tutte le istanze e domande proposte in via subordinata” nel giudizio di merito.
Il primo motivo del ricorso – che censura la sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione – è fondato.
In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente segnala una serie di fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione ai quali la sentenza impugnata, non ha motivato o, quanto meno, non ha sufficientemente motivato. Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni confessorie dei correi D.F., V., P. e R., alla prova offerta dal ricorrente circa la sua proprietà dei beni in questione, alla mancata contestazione (da parte della banca e degli imputati) circa il contenuto della cassetta di sicurezza utilizzata dal C., alla costituzione di parte civile della banca nel giudizio penale contro gli imputati che all’elenco del C. fa, appunto, riferimento.
In secondo luogo, il giudice, che neppure ha fatto ricorso alla prova presuntiva, in considerazione della mancata prova dell’entità del danno, ha finito per escludere del tutto l’esistenza stessa del danno, senza tener conto della regola secondo cui il danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
Il motivo va, dunque, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Cassa di Risparmio di Fermo spa. Accoglie il primo motivo del ricorso del C. e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.
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