Le massime
1) In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all’interno della perimetrazione del centro abitato o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.
2) Esclusa la limitazione della P.A. all’insidia o al trabocchetto della sede stradale, è tuttavia rilevante, sia nell’ipotesi che la fattispecie rientri nell’art. 2043 cod. civ. sia che rientri nell’art. 2051 cod. civ., e va perciò valutato, l’eventuale comportamento colposo del danneggiato, poichè esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l’apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all’art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso
Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 6903 del 8 maggio 2012
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 gennaio 2006 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato il Comune di Nicotera a risarcire a M.I. i danni subiti in conseguenza della caduta dal ciclomotore, dal medesimo condotto, avvenuta il (omissis) a causa di una anomalia della sede stradale, ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. poichè l’uso generale e diretto della strada da parte dei cittadini determina l’impossibilità del controllo da parte della P.A. idoneo ad impedire l’insorgenza del pericolo per i terzi, e la configurabilità dell’insidia o trabocchetto di cui all’art. 2043 cod. civ. poichè la strada era in evidente stato di dissesto e il M., che abitava nei pressi di essa, non poteva perciò fare affidamento sulla buona transitabilità della medesima, e quindi, se avesse impiegato la particolare prudenza ed attenzione del caso, avrebbe visto la lamentata buca su cui erra caduto, stante anche l’ora ed il mese estivo in cui l’incidente si era verificato.
Ricorre per cassazione M.I.. Il Comune non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo deduce:” Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″ e lamenta che la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. senza accertare in concreto se invece la sorveglianza sulla strada, posta all’interno dell’abitato, poteva esser esercitata, secondo criteri di normalità, adottando di conseguenza le misure necessarie ad evitare incidenti posto che i testi escussi hanno concordemente dichiarato che la profonda buca non era segnalata, salva la prova del fortuito.
Il motivo è fondato.
Ed infatti questa Corte (Cass. 16770 del 2006, 9546 del 2010) ha affermato che in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all’interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 23562 del 2011).
La Corte di merito, la cui sentenza non contiene argomento alcuno sulle relative circostanze di fatto, non ha applicato questi principi e quindi la censura va accolta.
2.- Con il secondo ed il terzo motivo rispettivamente deduce:
“Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Erronea valutazione delle risultanze probatorie” e lamenta che la Corte di merito si è limitata ad escludere la configurabilità dell’insidia e del trabocchetto senza considerare che è sufficiente che il danneggiato provi l’anomalia della sede stradale a causa della quale si è verificato l’incidente, spettando poi alla P.A. la prova di fatti impeditivi della sua responsabilità, come l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno, escluse nella fattispecie in cui, essendo in corso lavori di urbanizzazione ed espansione, il Comune non aveva provveduto a segnalare la buca coperta di terriccio e quindi invisibile, come attestato dai testi escussi.
Il motivo è fondato in relazione alle ragioni espresse nell’esame del motivo che precede, dovendosi peraltro riaffermare che, esclusa la limitazione della P.A. all’insidia o al trabocchetto della sede stradale, è tuttavia rilevante, sia nell’ipotesi che la fattispecie rientri nell’art. 2043 cod. civ. sia che rientri nell’art. 2051 cod. civ., e va perciò valutato, l’eventuale comportamento colposo del danneggiato, poichè esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l’apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all’art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso.
Quindi la Corte di merito dovrà tener conto del suddetto principio nel riesaminare causa, considerando altresì che la diligenza del comportamento dell’utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all’affidamento, secondo i criteri oggettivi e non soggettivi, che l’utente ripone nel ritenere esigibile da parte della P.A., custode del bene, una determinata condotta con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo (Cass. 5308/2007, cit.).
3.- Pertanto nei suesposti termini il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla luce dei principi innanzi richiamati.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le speSe, anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.
Leave a Reply