Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 44273 del 31 ottobre 2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/03/2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Milano ha dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, M. R. colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 99, 103 e 140 del d.lgs. n. 230 del 1995 per non avere adottato, duale esercente della pratica radiologica svolta presso l’ambulatorio veterinario M. di Milano, le misure necessarie al fine di evitare la pubblica esposizione al rischio di radiazioni e per non avere provveduto alle dovute verifiche periodiche.
2. Ha proposto ricorso l’imputato tramite il proprio difensore.
Con un unico motivo lamenta la nullità della sentenza per erronea qualificazione della fattispecie contravvenzionale quale reato di pericolo astratto.
Premesso che la specifica normativa prevede l’obbligo di individuazione, delimitazione e segnalazione di una zona controllata, ovvero un luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni e di una zona sorvegliata, ovvero ogni luogo alla periferia dl quella controllata in cui sussiste un pericolo di superamento della dose massima ammissibile, osserva quanto al primo addebito che, non essendovi stata motivazione alcuna sul punto, il giudicante avrebbe implicitamente riconosciuto l’infondatezza dell’addebito di mancata adozione delle misure necessarie.
Quanto al secondo addebito, ovvero il mancato svolgimento delle verifiche periodiche, il giudice ha rilevato la mancata prestazione di interventi di sorveglianza risica della radioprotezione quanto meno dal 2005 al 2009. Osserva in proposito che la normativa di riferimento configura però una fattispecie di pericolo concreto, posto che il reato non presuppone l’astratta ed ipotetica possibilità di superamento dei limiti, bensì il fatto che alla mancata adozione delle misure necessarie consegua l’esposizione a dosi superiori rispetto a quelle fissate con il decreto dl cui all’art. 96 del d.lgs. n. 230 del 1995. E, nella specie, dalla relazione tecnica di radioprotezione predisposta dall’esperto qualificato D. S. è risultato che i valori delle dosi ricevute dai gruppi di riferimento della popolazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 230 del 1995 fossero inferiori ai limiti richiesti dalla normativa in materia; dl qui la conclusione che il mancato superamento dei limiti normativi di esposizione, anche in assenza del prescritti controlli periodici, determina l’insussistenza dell’addebito. Su tale circostanza, tuttavia, la sentenza impugnata non ha minimamente motivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
Va anzitutto osservato che, non facendo la sentenza, nel dispositivo riportante la pronuncia dl condanna, alcuna distinzione rispetto al due addebiti contestati all’imputato, la responsabilità è stata evidentemente affermata per entrambe le violazioni (ovvero sia per quella di cui all’art. 99, comma 1, del d.lgs. cit. afferente alla mancata attuazione delle misure necessarie ad evitare l’esposizione al rischio di radiazioni per le persone del pubblico, sia per quella di cui all’art. 103, comma 2, afferente alla mancata effettuazione delle verifiche periodiche ivi prescritte).
Quanto alla sussistenza della prima violazione, però, a parte il mero riferimento al fatto che gli obblighi di protezione prescindono dalla qualità di datore di lavoro, nessun’altra argomentazione risulta esposta in sentenza, come lamentato comunque in ricorso con conseguente integrazione del vizio motivazionale dedotto.
Quanto alla seconda violazione, invece, il ricorso non è fondato.
Il Tribunale, dopo avere premesso che dallo stesso sopralluogo fatto eseguire da esperto qualificato su incarico dell’imputato è risultata la classificazione del locale con previsione di controlli periodici ogni quindici mesi, ha osservato che sono risultati interventi dl sorveglianza fisica unicamente dal 1993, data del primo controllo, sino al 1999 sicché detti interventi sono stati omessi quanto meno dal 2005, anno del decesso del dr. P., cui l’incarico era stato affidato, sino al 2009.
Né è ravvisabile la denunciata violazione di legge (così come un difetto di motivazione che, in quanto attinente a profili di diritto, resterebbe irrilevante tra le altre, da ultimo, Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123) sul presupposto che l’accertato mancato superamento del limiti di esposizione, emergente dalla relazione tecnica di radioprotezione renderebbe sostanzialmente non rilevante l’omessa effettuazione di dette verifiche le quali, secondo il sostanziale assunto del ricorrente, se anche espletate, null’altro avrebbero potuto accertare se non il rispetto dei predetti limiti.
Va infatti rilevato che le verifiche richieste dalla norma sono indubbiamente finalizzate a prevenire eventi dannosi derivanti dal superamento delle soglie di esposizione di cui si è detto; sicché, alla stregua di quanto può affermarsi con riguardo alle violazioni delle prescrizioni contenute nelle leggi antinfortunistiche con cui, in ragione di quanto appena detto, la norma in esame condivide la ratio di tutela anticipata del bene giuridico, la violazione del precetto posto dall’art. 103, comma 2, cit., postulante una presunzione iuris et de iure di pericolo, integra un reato di natura formale per la cui sussistenza è sufficiente, da parte dell’agente, l’omissione che costituisce elemento materiale della fattispecie, in tal modo essendo irrilevante la mancata integrazione (tanto più in quanto accertata a posteriori) del superamento dei limiti (cfr., con riguardo alla violazione delle norme antinfortunistiche, Sez. 3, n. 9216 del 06/07/2000, Monticelli, Rv. 217471; Sez. 3, n. 2105 del 13/10/1981, Rv. 152539).
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente all’addebito riguardante la mancata predisposizione delle misure di cui all’art. 99, comma 1, del d.lgs. cit., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano (cui competerà provvedere, in caso di pronuncia assolutoria per tale medesimo addebito, alla rideterminazione della pena, cumulativamente irrogata per entrambe le violazioni).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’addebito relativo alla mancata adozione di misure con rinvio al Tribunale di Milano anche per la eventuale rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013
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